cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Dalle Regioni: REGIONE PUGLIA - Approvato disegno per la sicurezza delle costruzioni pubbliche e private
03/01/2012

Approvato dalla giunta della Regione Puglia nella seduta del 29 dicembre il disegno di legge proposto dall'assessore ai Lavori pubblici Fabiano Amati riguardante ''Disposizioni in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni, ? Istituzione del fascicolo di fabbricato''.

Il provvedimento muove dalla rilevazione dello stato di incuria in cui versano molti edifici, realta' drammaticamente emersa con la tragedia di Barletta , dove il quattro ottobre scorso quattro donne lavoratrici e una ragazza, hanno perso la vita nel crollo di una palazzina. (leggi anche Barletta, nuovi elementi fanno luce sul crollo).

''Non posso negare'' ? ha dichiarato Amati ? ''che l'accelerazione del procedimento preparatorio della proposta e' stata generata dall'indignazione che direttamente ho avvertito durante le attivita' di soccorso compiute a Barletta lo scorso ottobre: per cui mi permetto di dedicare il lavoro compiuto alle cinque vittime dell'umana negligenza, imperizia ed imprudenza.''



Obiettivo di questa legge e' mirare alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio sia pubblico che privato e di instaurare un efficiente strumento di controllo sulle nuove costruzioni. In sintesi ecco quanto previsto dal disegno di legge.

Per tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e' istituito il fascicolo di fabbricato. Il documento dovra' contenere ''tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonche' i dati dei relativi atti autorizzativi''. Il fascicolo dovra' essere aggiornato in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d'uso dell'intero fabbricato, o di parte di esso, anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di servizi pubblici quali luce, acqua, gas e telefono. In assenza di modifiche o lavori all'edificio il documento dovra' comunque essere aggiornato ogni dieci anni.

Adempimenti meno gravosi sono previsti per gli edifici gia' esistenti per i proprietari dei quali vige l'obbligo di redigere una ''Scheda informativa'' che riporti le seguenti informazioni: anno di costruzione, referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, certificato di abitabilita', tipologia della struttura portante dell'edificio e degli orizzontamenti. Il documento dovra' essere presentato entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge e aggiornato con le stesse modalita' previste per il fascicolo di fabbricato di cui sopra.

Per quanto riguarda l'edilizia pubblica gli adempimenti a carico delle amministrazioni prevedono, oltre alla redazione del fascicolo di fabbricato per ogni nuova costruzione, che i comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, raggruppino i fabbricati esistenti per probabile livello di rischio attuale. La valutazione dovra' tenere conto, oltre che dei dati sugli edifici, delle caratteristiche geotecniche e idrogeologiche del territorio sulla cui base il Comune dovra' stabilire un cronoprogramma per la verifica statica obbligatoria degli edifici a maggiore rischio.

Altro onere spettante alle amministrazioni pubbliche riguarda la rilevazione dello stato conservativo di tutti gli edifici pubblici o privati destinati a uso pubblico per i quali e' fatto obbligo di redigere una scheda di rilevamento completa e regolarmente aggiornata.

Massima severita' e' prevista in caso di interventi di sopraelevazione o aggregazione sia per gli edifici privati, che pubblici che privati ad uso pubblico: all'occorrenza sara' necessario produrre un progetto di messa in sicurezza delle unita' strutturali sottostanti adiacenti anche se pertinenti ad al altre proprieta'.

In quanto legge prescrittiva la norma prevede un sistema sanzionatorio in virtu' del quale potranno essere comminate sanzioni che vanno dai 5000 ai 50.000 euro e la contestuale sospensione dell'agibilita' per gli edifici che non sono stati sottoposti a verifica. Inoltre sara' disposta immediata demolizione, con oneri a carico del proprietario, per quegli edifici abusivi non oggetto di condono che siano risultati in situazione di rischio. (Daria De Nesi)

http://www.quotidianosicurezza.it

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.