AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007
Approvazione dei modelli 730, 730-1, 730-2 per il sostituto
d'imposta, 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato,
730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonche'
della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la
dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, da presentare nell'anno 2007 da parte dei
soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione dei modelli relativi ai redditi 2006.
1.1. Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, i
seguenti modelli:
a) 730/2007, relativo alla dichiarazione semplificata agli
effetti delle imposte sul reddito delle persone fisiche che i
contribuenti, ove si avvalgono dell'assistenza fiscale, devono
presentare nell'anno 2007, per i redditi prodotti nell'anno 2006;
b) 730-1, concernente la scelta della destinazione dell'8 per
mille dell'IRPEF e la scelta della destinazione del cinque per mille
dell'IRPEF;
c) 730-2 per il sostituto d'imposta e 730-2 per il C.A.F. e per
il professionista abilitato, concernenti la ricevuta dell'avvenuta
consegna della dichiarazione da parte del contribuente;
d) 730-3, concernente il prospetto di liquidazione relativo
all'assistenza fiscale prestata;
e) 730-4 e 730-4 integrativo, concernenti la comunicazione, la
bolla di consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta;
f) bolla per la consegna dei modelli 730 e/o 730-1 (Allegato 1).
1.2. I predetti modelli 730-4 e 730-4 integrativo devono essere
prodotti in duplice copia e possono essere costituiti anche da un
tabulato a stampa, purche' questo contenga tutte le informazioni
previste dal modello stesso. Qualora i medesimi modelli siano
costituiti da piu' pagine, la sezione terza deve essere compilata
soltanto nell'ultima pagina. Per la comunicazione dei dati effettuata
mediante supporti informatici devono essere osservate le specifiche
tecniche che saranno stabilite con successivo provvedimento. I
supporti informatici devono essere presentati al sostituto d'imposta
unitamente al modello 730-4 o 730-4 integrativo riportando nella
sezione seconda i soli dati relativi al numero d'ordine, al codice
fiscale e al cognome e nome dei contribuenti ai quali e' stata
prestata l'assistenza fiscale e compilando la sezione terza solo
nell'ultima pagina utilizzata.
2. Consegna delle dichiarazioni mod. 730 da parte dei sostituti
d'imposta.
2.1. I sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale
nell'anno 2007 devono trasmettere in via telematica, direttamente
ovvero tramite un soggetto incaricato della trasmissione telematica,
all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni
modello 730/2007 osservando le specifiche tecniche che saranno
approvate con successivo provvedimento. In caso di consegna delle
predette dichiarazioni ad un soggetto incaricato della trasmissione
telematica i sostituti d'imposta devono utilizzare la bolla di
consegna di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, nella
quale devono essere riportati i codici fiscali dei soggetti ai quali
e' stata prestata l'assistenza fiscale.
2.2. I CAF-dipendenti ed i professionisti abilitati devono
trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati
contenuti nelle dichiarazioni modello 730/2007 e nelle schede
relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF
osservando le specifiche tecniche che saranno approvate con
successivo provvedimento.
2.3. I soggetti che prestano l'assistenza fiscale devono comunque
essere in grado di fornire, anche in copia, le dichiarazioni modello
730 da essi elaborate entro trenta giorni dalla data di ricezione
della richiesta da parte dell'Agenzia delle entrate. Tale obbligo
sussiste fino alla scadenza dei termini previsti dall'art. 43 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.
3. Consegna delle buste contenenti le schede per la scelta della
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, mod. 730-1,
da parte dei sostituti d'imposta.
3.1. I sostituti d'imposta devono consegnare ad un ufficio postale
o ad una banca convenzionata ovvero ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica, le schede per la scelta della destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modelli 730-1, contenute
nell'apposita busta, di cui all'Allegato 2 del presente
provvedimento, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di
chiusura dal contribuente, ovvero in una normale busta di
corrispondenza, debitamente sigillata e contrassegnata sui lembi di
chiusura dal contribuente, avente le caratteristiche indicate nel
successivo punto 5.6.
3.2. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un
soggetto incaricato della trasmissione telematica i sostituti
d'imposta devono utilizzare la bolla di consegna di cui all'Allegato
1 del presente provvedimento, nella quale devono essere riportati i
codici fiscali dei soggetti che hanno effettuato la scelta della
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF.
3.3. I soggetti incaricati della trasmissione telematica devono
rilasciare al sostituto d'imposta copia della bolla di consegna di
cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, contenente l'impegno a
trasmettere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730 e
730-1.
3.4. In caso di consegna delle buste di cui al punto 3.1 ad un
ufficio postale o ad una banca convenzionata i sostituti d'imposta
devono compilare la bolla di consegna di cui all'Allegato 1 del
presente provvedimento, senza indicare i codici fiscali dei soggetti
che hanno effettuato le scelte della destinazione dell'otto e del
cinque per mille dell'IRPEF, raggruppando le buste in pacchi chiusi
contenenti fino a cento pezzi. Su ciascun pacco, numerato
progressivamente, deve essere apposta la dicitura «Modello 730-1» e
devono essere indicati il codice fiscale, il cognome e il nome o la
denominazione e il domicilio fiscale del sostituto d'imposta.
4. Modalita' di indicazione degli importi e caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli.
4.1. Nei modelli di cui al punto 1 gli importi devono essere
indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero
per difetto se inferiori a detto limite.
4.2. Per la stampa dei predetti modelli deve essere utilizzato il
colore nero e per i fondini il colore azzurro (pantone 311 U).
4.3. E' autorizzata la stampa su un unico foglio di due modelli
730-1, concernenti la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per
mille dell'IRPEF, da utilizzare nell'ipotesi di dichiarazione
congiunta.
4.4. E' autorizzata altresi' la stampa dei modelli di cui al punto
1, da utilizzare per la compilazione meccanografica. In tal caso, i
modelli vanno riprodotti su stampati a striscia continua di formato a
pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di
ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di
separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza:
«ATTENZIONE: DA NON STACCARE».
4.5. I modelli di cui al punto 1 devono presentare i seguenti
requisiti:
a) stampa realizzata con i colori previsti nel punto 4.2 ovvero
stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;
b) conformita' di struttura e sequenza con i modelli approvati
con il presente provvedimento anche per quanto riguarda la sequenza
dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
4.6. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli
spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare
entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm 19,5 - massima cm 21,5;
b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
4.7. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento,
possono variare entro i seguenti limiti:
a) larghezza, minima cm 35 - massima cm 42;
b) altezza, minima cm 29,2 - massima cm 31,5.
4.8. I modelli meccanografici composti da quattro facciate
predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni
su indicate nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle
facciate nel seguente ordine: nella prima pagina doppia, quarta
facciata - prima facciata; nella seconda pagina doppia, seconda
facciata - terza facciata.
4.9. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti
a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate
nel punto 4.7, devono rispettare la sequenza delle facciate nella
pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.
4.10. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei punti
precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne
cura la stampa e quelli del presente provvedimento.
4.11. I modelli di cui al punto 1 devono essere stampati su carta
di peso 80 gr/mq con opacita' compresa tra 86 ed 88 per cento.
5. Autorizzazione alla stampa e reperibilita' dei modelli.
5.1. E' autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli di cui al punto 1, nel rispetto delle
caratteristiche indicate nel punto 4, mediante l'utilizzo di
stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque
garantiscano la chiarezza e la leggibilita' dei modelli nel tempo.
5.2. E' altresi' autorizzata la riproduzione e la contemporanea
compilazione meccanografica dei modelli con le stampanti di cui al
punto 5.1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) colori, dimensioni e conformita' di struttura e sequenza alle
caratteristiche di cui al punto 4;
b) indicazione su ogni pagina del codice fiscale del
contribuente;
c) bloccaggio dei fogli mediante i sistemi che garantiscano
l'integrita' del modello e la permanenza nel tempo.
5.3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai punti precedenti devono
essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la
predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione dei
modelli stessi e gli estremi del presente provvedimento.
5.4. I modelli di cui al punto 1 sono distribuiti gratuitamente
dall'Agenzia delle entrate in forma cartacea presso i comuni o
possono comunque essere prelevati in formato elettronico dai siti
internet www.agenziaentrate.gov.it e www.finanze.gov.it
5.5. E' altresi' autorizzato l'utilizzo dei predetti modelli
prelevati da altri siti internet a condizione che gli stessi abbiano
le caratteristiche tecniche indicate nel punto 4 e rechino
l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
5.6. Per la consegna della scheda per le scelte della destinazione
dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, modello 730-1, puo'
essere utilizzata, in alternativa alla busta di cui al punto 3.1,
anche una normale busta di corrispondenza, sulla quale devono essere
apposte le indicazioni: «Scelte della destinazione dell'otto e del
cinque per mille dell'IRPEF», il cognome, il nome e il codice fiscale
del dichiarante. Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in
forma congiunta i due modelli 730-1 devono essere inseriti in
un'unica busta, sulla quale devono essere riportate le suddette
indicazioni riferite al dichiarante.
Motivazioni:
Il presente provvedimento e' emanato in base all'art. 1, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, concernente le modalita' e i termini per la
presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul
valore aggiunto, il quale prevede, tra l'altro, che i modelli di
dichiarazione semplificata agli effetti dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche dei contribuenti che si avvalgono
dell'assistenza fiscale sono approvati entro il 15 gennaio dell'anno
in cui devono essere utilizzati.
Con il presente provvedimento vengono, pertanto, approvati il
modello 730/2007 concernente la predetta dichiarazione semplificata
dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, il modello
730-1 concernente le scelte per la destinazione dell'8 e del 5 per
mille dell'IRPEF, il modello 730-2 per il sostituto d'imposta ed il
modello 730-2 per il C.A.F. e per il professionista abilitato,
concernenti la ricevuta dell'avvenuta consegna della dichiarazione da
parte del contribuente, il modello 730-3, concernente il prospetto di
liquidazione relativo all'assistenza fiscale prestata, i modelli
730-4 e 730-4 integrativo concernenti la comunicazione, la bolla di
consegna e la ricevuta del risultato contabile al sostituto
d'imposta.
Il presente provvedimento approva, altresi', la bolla da utilizzare
per la consegna dei modelli 730 ad un soggetto incaricato della
trasmissione telematica nonche' per la consegna del modello 730-1 ad
una banca convenzionata, ad un ufficio postale o ad un soggetto
incaricato della trasmissione telematica.
Con il presente provvedimento viene, inoltre, disciplinata la
modalita' di indicazione degli importi, la reperibilita' dei predetti
modelli di dichiarazione e viene autorizzata la stampa, anche per la
compilazione meccanografica degli stessi, definendo le relative
caratteristiche tecniche e grafiche.
Gli importi devono essere espressi con arrotondamento all'unita' di
euro (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla
disciplina comunitaria e dal decreto legislativo n. 213/1998), per
eccesso se la frazione decimale e' uguale o superiore a 50 centesimi,
o per difetto se la stessa frazione e' inferiore a detto limite.
Tenuto conto di quanto disposto dall'art. 37, comma 55, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i modelli approvati con il
presente provvedimento prevedono che i contribuenti possano
utilizzare il credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per
il pagamento dell'ICI, con le modalita' di cui all'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
In attuazione dell'art. 1, comma 1234, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (finanziaria 2007), nel modello 730-1 e' prevista la
possibilita' per il contribuente di esprimere la scelta di destinare
una quota pari al cinque per mille dell'IRPEF a finalita' di sostegno
delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, delle
associazioni di promozione sociale nonche' al finanziamento della
ricerca scientifica e dell'universita' e della ricerca sanitaria.
Inoltre, nei modelli approvati con il presente provvedimento si
tiene conto di quanto stabilito dal comma 142 dell'art. 1 della
predetta legge finanziaria per l'anno 2007 che introduce l'obbligo
del versamento dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF.
- Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge
15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6,
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente
disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e
l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale
dell'Amministrazione finanziaria a norma degli artt. 73 e 74 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni, concernente disposizioni in materia di
accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle
imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come
modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante
la revisione della disciplina dei Centri di assistenza fiscale;
Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e successive
modificazioni, recante norme in materia di armonizzazione,
razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e
previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente ed i
relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro;
Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, recante, tra l'altro, la revisione degli scaglioni
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente
disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale,
a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 443;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, recante modalita' per la presentazione
delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore
aggiunto (artt. 1 e 3, comma 3);
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione
telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di
affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione
telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre
1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000;
Decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive
modificazioni, concernente l'istituzione di una addizionale comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
Decreto 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni, recante
norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale
per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai
professionisti;
Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 506, recante, tra l'altro,
disposizioni modificative delle modalita' di prelievo
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche sui redditi di lavoro dipendente e assimilati;
Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, concernente la riforma
della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma
dell'art. 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di statuto dei diritti del
contribuente;
Legge 21 novembre 2000, n. 342, concernente misure in materia
fiscale;
Legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale dello Stato;
Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, recante disposizioni
correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in
materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare;
Legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, recante
primi interventi per il rilancio dell'economia;
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, concernente disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2002);
Decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, recante
disposizioni urgenti in materia di razionalizzazione della base
imponibile, di contrasto all'elusione fiscale, di crediti di imposta
per le assunzioni, di detassazione per l'autotrasporto, di
adempimenti per i concessionari della riscossione e di imposta di
bollo;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2003);
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in
materia di protezione dei dati personali;
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, concernente
l'attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del
lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2004);
Provvedimento 6 dicembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 241 alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2006, di
approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2007, con le
relative istruzioni, nonche' di definizione delle modalita' di
certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria;
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005);
Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di
contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia
tributaria e finanziaria;
Legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia
di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2007
Il Direttore dell'Agenzia: Romano
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