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Articoli Normative: DECRETO SULLA SEMPLIFICAZIONE FISCALE - Le principali novita' del DL 16/2012 (artt.1,2)
13/03/2012

Il decreto fiscale n. 16 del 2 marzo 2012 articolo per articolo. Vediamo oggi i primi 2 sulla rateizzazione dei debiti tributari e sulle novita' riguardo le comunicazioni e gli adempimenti dei contribuenti

- Art. 1, commi 1, 2 e 3 - Rateizzazione dei debiti tributari

La prima novita', in ordine di stesura, nel decreto fiscale 16/2012 e' l'abrogazione della norma che vietava la dilazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di decadenza dalla rateazione delle stesse somme per irregolarita' nei pagamenti (D.lgs. n. 462/1997). D'ora in avanti, il contribuente che decade dalla rateazione di un avviso bonario, potra' comunque chiedere di usufruire della dilazione per momentanea difficolta' economica, anche se l' importo e' gia' stato iscritto a ruolo e gli e' stata notificata la cartella di pagamento. La rateizzazione, inoltre, diventa piu' flessibile dopo l'entrata in vigore del decreto fiscale, perche' la possibilita' di richiedere rate crescenti in luogo di quelle costanti, introdotta dalla manovra Monti per le sole rateazioni in proroga (Vedi nostraCdg n. 21/2012 ) viene ora estesa a tutti i casi. Questo varra' quindi anche in sede di prima richiesta di rateazione. Questi due interventi, quindi, vanno considerati assieme danno il senso della nuova disposizione, grazie alla quale il debitore puo' differire nel tempo lo sforzo finanziario, prevedendo un maggiore esborso negli anni successivi al primo e potendo contare su rate piu' sostenibile in un anno di maggiore difficolta' economica. Le dilazioni a rate costanti, gia' in corso alla data del 2.3.2012 (data di entrata in vigore del decreto) non sono soggette a modificazioni, salvo il caso di rateazione in proroga.

- Art. 1, comma 2, lett. B - Blocco delle ipoteche con la rateizzazione

Nonostante prima del decreto fiscale vi fossero direttive interne di Equitalia che prevedevano, una volta accordata la rateazione, che non si potesse iscrivere ipoteca, esse non tutelavano pienamente il contribuente. Con il D.L. 16/2012, invece, e' vietato per legge apporre il vincolo di ipoteca in pendenza di una procedura di dilazione. A stabilirlo e' il comma 2, lett b), secondo periodo, dell'art. 1 del D.l. 16/2012, che introduce all'art. 19 del D.p.r. 602/1973 il comma 1-quater. In particolare l'ipoteca e' iscrivibile solo se l'istanza di rateazione e' respinta o se il debitore decade dal beneficio della rateazione. Non ci sono modifiche sul regime delle ipoteche gia' iscritte prima della concessione della rateazione.

- Articolo 1, comma 2 lett. c,d. - decadenza dal beneficio della rateazione

Un ulteriore modifica che va incontro alle esigenze del contribuente in difficolta', riguarda la decadenza dalla possibilita' di rateizzare Prima del decreto fiscale il contribuente perdeva la possibilita' di dilazionare il proprio debito con il Fisco se ometteva il versamento della prima rata, o di due rate successive anche non consecutive. Ora, invece, si perde il beneficio della rateazione solo in caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

- Articolo 2 DL 2 marzo 2012 n. 16 - Comunicazioni e adempimenti formali
- Art. 2, comma 1 - Tardiva comunicazione per benefici fiscali e regimi opzionali

Il Decreto consente la fruizione di benefici fiscali o l'accesso a regimi fiscali opzionali anche se il contribuente interessato non ha provveduto tempestivamente all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero agli altri adempimenti di natura formale richiesti (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro oppure opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR).
Sono, tuttavia, necessarie alcune condizioni:

- la violazione non deve essere stata constatata o non devono essere iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attivita' amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza
- il contribuente deve possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- il contribuente deve effettuare la comunicazione o eseguire l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione ''della prima dichiarazione utile'';
- ''contestualmente'', deve essere eseguito il versamento della sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima prevista (€ 258) mediante mod. F24, senza possibilita' di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

- Art. 2, comma 2 - Beneficiari 5‰

A partire dal 2012, possono partecipare alla riparto del 5 per mille dell'Irpef anche gli enti che non hanno provveduto entro i termini di scadenza agli adempimenti richiesti per l'ammissione al contributo (domanda di iscrizione nell'elenco, eventuali integrazioni documentali). Cio' e' consentito a condizione che l'ente interessato:

- sia in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
- presenti la domanda di iscrizione e provveda alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre;
- effettui ''contestualmente'' il versamento della sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 nella misura minima prevista (€ 258) mediante mod. F24, senza possibilita' di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

- Art. 2, comma 3 -Cessione eccedenze nell'ambito del gruppo

Ora il D.L. n. 16/2012 inserisce il nuovo comma 2-bis all' art. 43-ter 602/1073 prevedendo che, in caso di cessione dell'eccedenza d'imposta delle societa' risultante dalla dichiarazione dei redditi del consolidato fiscale, la mancata indicazione degli estremi del soggetto e dell'importo ceduto non determina l'inefficacia se il cessionario e' lo stesso soggetto consolidante. In tale caso, si applica la sanzione prevista dall'art. 8, comma 1, D. Lgs. n. 471/1997 nella misura massima stabilita (€ 2065).

- Art. 2, comma 4 - Termine presentazione dichiarazioni d'intento

Novita' degna di nota e' il differimento del termine per la presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d'intento dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.

- Art. 2, comma 5 - Termine presentazione dichiarazioni per i soggetti in liquidazione

I soggetti in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante-liquidazione non piu' entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui ha effetto la delibera della messa in liquidazione, ma entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della societa' ossia:
- in linea generale, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa;
- in caso di liquidazione disposta dall'assemblea dei soci , dalla data di iscrizione della relativa delibera.

Nel caso di ditte individuali, i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.

Viene, inoltre, stabilito che, in caso di revoca dello stato di liquidazione, se gli effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non e' tenuto a presentare la dichiarazione del periodo ante e post liquidazione.

- Art. 2, comma 6 - Ritorno degli elenchi clienti e fornitori

Viene soppresso il limite di € 3.000 a partire dal quale le operazioni rilevanti ai fini Iva per le quali e' previsto l'obbligo di emissione della fattura erano soggette all'obbligo di comunicazione (c.d. ''spesometro'').
Ora l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti verra' assolto con la trasmissione, per ciascun cliente e fornitore, dell'importo complessivo di tutte le operazioni attive e passive effettuate, a prescindere dall'ammontare unitario di ciascuna fattura. Si tratta, di fatto, di un ritorno agli elenchi clienti e fornitori.
Resta fermo, invece, il limite di € 3.600 (al lordo dell'Iva) per la comunicazione delle operazioni per le quali non e' previsto l'obbligo di emissione della fattura. La novita' decorre dal 1° gennaio 2012 ma sembra che l'adempimento previsto per il 30.04.2012 relativamente alle operazioni effettuate nel 2011 mantenga le regole precedenti. Si attendono i chiarimenti dell'Agenzia.

- Art. 2, comma 7 - Domicilio fiscale

L'indicazione del domicilio fiscale del contribuente non e' piu' richiesto in tutti gli atti, contratti, denunzie e dichiarazioni presentati agli Uffici finanziari, bensi' solo se espressamente richiesta.
Viene, inoltre, soppressa la norma di cui all'art. 60, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, che prevedeva che la notifica degli atti al contribuente era validamente eseguita nel Comune nel quale il contribuente risultava avere il domicilio fiscale in base all'ultima dichiarazione annuale.

- Art. 2, comma 8 - Limite di € 500 per la comunicazione ''black list''

Il Decreto fiscale del 2 marzo stabilisce che la comunicazione delle operazioni con Paesi black list deve essere effettuata solo per le operazioni di importo superiore a € 500.

- Art. 2, commi 9-10 - Accise

In materia di accise, viene prevista la facolta' di sostituire la tenuta dei registri cartacei con la trasmissione giornaliera telematica dei dati relativi alle contabilita' .
(Staff di Fiscoetasse)

http://www.fiscoetasse.com

 


 
 
 
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