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sentenze e pareri: SOPRALLUOGO - La stazione appaltante ha la facolta' di fissare una sola data per il sopralluogo obbligatorio purche' sia rispettata la normativa sulla pubblicita'
04/04/2012

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n. 50 del 23 marzo 2011


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. n. 163/2006, presentata dall'impresa TRE EFFECI di Frau V & C. S.n.c. – Lavori di ristrutturazione e adeguamento alla normativa vigente dell'I.T.C. e G. "L. Einaudi" di Senorbi' – Importo a base d'asta € 548.835,87 – S.A.: Provincia di Cagliari.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 26 agosto 2010 e' pervenuta l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'impresa TRE EFFECI di Frau V & C. S.n.c. ha chiesto una pronuncia di questa Autorita' in merito alla previsione del disciplinare, concernente la procedura di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, che indica un solo giorno per effettuare il sopralluogo ed il rilascio dell'attestato, individuando la data del 5 agosto 2010 e, quindi, solo cinque giorni dopo la pubblicazione del bando di gara. Da cio' deriva, ad avviso dell'istante, "una notevole ed impropria riduzione dei tempi di pubblicazione, indispensabili a garantire e agevolare la massima partecipazione delle imprese interessate".

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorita' nell'istruttoria procedimentale, con nota pervenuta il 5 ottobre 2010, la Provincia di Cagliari ha rappresentato di aver curato la pubblicazione degli atti di gara secondo le prescrizioni di cui all'art. 122 del Codice dei contratti pubblici, evidenziando che, a fronte di ventotto partecipanti, sono stati eseguiti trentadue sopralluoghi.

Ritenuto in diritto

Ai fini della definizione della questione controversa sottoposta con l'istanza di parere in esame, si deve, preliminarmente, osservare che il bando di gara relativo alla procedura indicata in oggetto, pubblicato in data 30 luglio 2010 (come affermato dalla stazione appaltante e riconosciuto dall'istante nella nota in data 11 agosto 2010 indirizzata alla Provincia di Cagliari) prevede l'obbligo, per coloro che intendono presentare domanda di partecipazione alla procedura medesima, di effettuare il sopralluogo, mentre il disciplinare di gara indica la data del 5 agosto 2010 ore 10.00 per eseguire tale incombente.

Ora, e' vero che per eseguire l'adempimento indicato la Provincia di Cagliari ha fissato una unica data, a cinque giorni dalla pubblicazione del bando, ma appare infondata la doglianza dell'istante, che ha collegato a tale circostanza una "notevole ed impropria riduzione dei tempi di pubblicazione indispensabili per garantire la massima partecipazione delle imprese interessate".

Al riguardo, infatti, si deve considerare, dal punto di vista formale, che – in ossequio alla disciplina vigente dettata, in tema di pubblicita', per i contratti di lavori pubblici sotto soglia dall'art. 122 del Codice dei contratti pubblici – in data 30 luglio 2010 la stazione appaltante ha provveduto a dare avviso pubblico della procedura sulla GURI, sul sito informatico del Ministero delle lnfrastrutture e dei Trasporti, sul profilo del Committente e sull'Albo Pretorio della Provincia di Cagliari, mentre in data 4 luglio 2010, l'avviso e' stato pubblicato, per estratto su L'Unione Sarda e su Italia Oggi (come emerge dalla nota in data 1° ottobre 2010 della Provincia di Cagliari).

Inoltre, sul piano sostanziale, si deve rilevare che, a fronte di tali adempimenti e di quanto prescritto dalla richiamata lex specialis circa il sopralluogo da eseguire in vista della formulazione dell'offerta, non risulta che la "concorrenza" abbia effettivamente subito pregiudizi, atteso che, come riferito dalla stazione appaltante, hanno partecipato alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui trattasi ventotto operatori economici e che sono stati eseguiti trentadue sopralluoghi.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'operato della stazione appaltante sia conforme alla normativa in tema di pubblicita' prevista dal Codice dei contratti pubblici per la fattispecie e ai principi vigenti in materia di procedure ad evidenza pubblica.

I Consiglieri Relatori: Giuseppe Borgia, Andrea Camanzi

Il Presidente: Giuseppe Brienza

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 31 marzo 2011

Il Segretario: Maria Esposito

 


 
 
 
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