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Articoli Normative: DECRETO LEGGE SULLO SVILUPPO DEL PAESE - Le misure per la crescita approvate dalla Camera dei deputati
31/07/2012

Misure urgenti per la crescita del Paese
Le misure per la crescita approvate dalla Camera dei deputati
Rilancio delle infrastrutture, edilizia e trasporti, misure per l'agenda digitale e la trasparenza nella pubblica amministrazione, sostegno della pratica sportiva e del turismo. Il decreto legge sullo sviluppo - varato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso, e approvato il 25 luglio dalla Camera dei deputati con 382 voti favorevoli e 68 contrari - contiene anche misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico, misure per l'occupazione giovanile nella green economy e per le imprese nel settore agricolo.

Dall'esame delle commissioni parlamentari il provvedimento esce con numerose modifiche introdotte al testo del decreto legge attualmente in vigore. In particolare, le modifiche parlamentari si sono concentrate sulle misure in favore delle popolazioni colpite dal sisma dell'Emilia e della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma in Abruzzo, il Piano nazionale per le citta', un ampio pacchetto di semplificazioni edilizie, a partire dal rafforzamento dello sportello unico per l'edilizia, il potenziamento degli incentivi per l'efficienza energetica, le misure a sostegno dell'auto elettrica, l'inserimento dell'energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche, l'estensione dell'Iva per cassa.



Il provvedimento in sintesi:

1. interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici:
- viene esteso alle regioni Veneto e Lombardia il supporto di Fintecna necessario per le attivita' tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestivita' le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma.
- viene affidato ai Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 il compito di definire le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico.
- viene stabilita una riserva di 2 mln per il 2012 e di 3 mln per il 2013 per le assunzioni di profili altamente qualificati effettuate dalle aziende situate nelle zone colpite dal sisma.
- viene prevista la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonche' per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati.

2. efficientamento energetico e rafforzamento del settore energetico
Al fine di sostenere gli interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico, si eleva al 55 per cento la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per la riqualificazione energetica degli edifici (in luogo del 50 per cento previsto dal testo originario del decreto-legge).
Il decreto-legge contiene poi misure per lo sviluppo e il rafforzamento del settore energetico e norme volte alla semplificazione delle procedure per la realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale.
Quanto alle concessioni idroelettriche, si prevede la possibilita' che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni previsti dal testo originario a 30 anni, a seconda dell'entita' degli investimenti ritenuti necessari.

4. incentivi agli eco-veicoli
Il nuovo Capo IV-bis del decreto legge prevede una serie di disposizioni volte a favorire la mobilita' mediante veicoli a basse emissioni complessive. In particolare, si intende incentivare la mobilita' sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. A tal fine il Governo dovra' promuovere un'intesa con le Regioni per assicurare l'armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Nello stesso tempo, entro il 1° giugno 2014 i comuni dovranno adeguare i propri regolamenti sull'attivita' edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. Viene quindi semplificata l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici nei condomini. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione sara' approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano e' finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, mentre per gli anni successivi il piano sara' finanziato dalla Tabella D della legge annuale di stabilita'.

5. semplificazioni amministrative
Per ciascun procedimento amministrativo, deve essere pubblicato, sul sito istituzionale dell'amministrazione, il soggetto cui e' attribuito il potere sostituivo in caso di inerzia e al quale l'interessato può rivolgersi per la conclusione del procedimento. Viene modificata la disciplina dello sportello unico per l'edilizia e dei procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attivita' (Dia), prevedendo che lo sportello unico sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo.

6. misure a favore delle imprese
Le imprese possono emettere cambiali finanziarie e obbligazioni a condizione che siano assistite da uno sponsor, e che il bilancio sia assoggettato a revisione.
Nell'ambito delle politiche a favore delle imprese, rientrano le modifiche introdotte alla disciplina dell'IVA «per cassa», ossia dei casi in cui l'IVA sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all'erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell'operazione.
Il regime «per cassa» viene quindi reso opzionale e se ne prevede l'applicabilita' alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell'attuale soglia di duecentomila euro. Ne potranno beneficiare 4,386 milioni di imprese su 4,526 milioni, pari al 96,9 per cento del totale: che non saranno piu' costrette a fare da banca alle imprese di piu' grandi dimensioni e ne avranno un forte beneficio in termini di liquidita'.
Sono rafforzate le attivita' del Fondo per la crescita sostenibile, che accorpa oltre 43 sistemi di incentivazione dispersi in altrettante disposizioni di legge: in pratica, si crea un'unica «cassetta degli attrezzi» e un unico fondo che consente di intervenire in modo integrato e, dunque, con maggiore efficacia ed efficienza.
In relazione alla revisione della legge fallimentare per favorire la continuita' aziendale, sulla scia del modello del Chapter 11 statunitense, le principali modifiche hanno riguardato - tra l'altro - l'estensione ad alcune tipologie d'immobile a uso non abitativo dell'elenco degli atti sottratti alla revocatoria fallimentare; la modifica della decorrenza dei termini per l'azione revocatoria nel caso in cui il fallimento segua alla domanda di concordato preventivo; l'introduzione di alcuni oneri informativi in capo al debitore, alcuni casi di inammissibilita' della domanda laddove analoga domanda non sia stata accolta negli ultimi due anni, termini piu' brevi laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento; sotto altro profilo, nel procedimento relativo alle adesioni alla proposta di concordato preventivo, sono introdotte maggiori garanzie informative per i creditori che non hanno esercitato il voto ed e' modificato il procedimento nel giudizio di omologazione relativo al concordato preventivo.
Tra le misure volte al sostegno delle imprese italiane che esportano, sono previste modifiche alla disciplina sui composti organici volatili che hanno permesso, attraverso una interpretazione delle norme piu' in linea con la disciplina europea, di salvaguardare l'intero settore, consentendo l'immissione sul mercato extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che non rispettano il limite di contenuto di composti organici volatili (COV).
Nell'ambito delle misure a tutela del made in Italy, che viene inclusa tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, sono definite le condizioni alle quali l'uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l'origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera. La novella introdotta reca la definizione di luoghi d'origine per i prodotti alimentari, che sono: a) il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima; b) il luogo della trasformazione sostanziale.
Con riguardo al settore agricolo, viene prevista l'introduzione di un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti della pesca che indichi la provenienza del prodotto anche con la dicitura «prodotto italiano». Nel settore della pesca, sono introdotte norme volte a informatizzare il registro dei pescatori, attualmente in formato cartaceo, che dovra' essere sostituito da un «registro elettronico dei pescatori marittimi» anch'esso tenuto dalle Capitanerie di porto.

7. sport e turismo
In relazione agli interventi in materia di sport e turismo, si prevede la destinazione di una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, pari a 5 milioni di euro, al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. Ferma restando la pertinenza del Fondo all'Istituto per il Credito Sportivo, le sue finalita' e la natura sussidiaria della garanzia fornita, si amplia il novero dei soggetti che potranno usufruire di tale garanzia: essa potra' rilasciarsi anche in favore di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalita' sportive - oltre che in favore di societa' o associazioni sportive - sui mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree. Vengono infine modificati i criteri di gestione del fondo: in luogo di un regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI si prevede che esso sia gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI. Infine, si prevede che al Fondo possano essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.

8. infrastrutture
Viene incrementata l'autonomia finanziaria dei porti e si recuperano fondi all'infrastrutturazione portuale, con destinazione prioritaria agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici delle merci. Le defiscalizzazioni gia' previste per le societa' di project financing, sono estese a tutti i casi di partenariato pubblico-privato. Diventa obbligatoria la Conferenza di servizi preliminare per la finanza di progetto. Sale dal 50% al 60% la percentuale minima di lavori che i concessionari devono affidare a terzi.

9. agenda digitale
Tra le misure volte a migliorare la trasparenza e l'efficienza della pubblica amministrazione, vi e' poi l'estensione alle aziende speciali e alle societa' c.d. in house dell'obbligo di conformarsi alla prescrizione di pubblicita' previste per tutte le pubbliche amministrazioni sulla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione di corrispettivi e compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati, nonche' l'assoggettamento dell'Agenzia per l'Italia digitale ai principi di efficacia, efficienza, imparzialita', semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Sono inoltre trasferite all'Agenzia le funzioni dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione in materia di sicurezza delle reti e le attivita' di progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la piu' efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese.

10. lavoro e occupazione
Previste misure per le attivita' svolte dai call center con almeno 20 dipendenti: tra l'altro, l'obbligo, per le aziende che spostano l'attivita' fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro, individuando i lavoratori coinvolti, nonche' all'Autorita' garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale nonche' il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che delocalizzano le attivita' nei paesi esteri.
Sono state introdotte modifiche alla riforma del mercato del lavoro. In particolare: a) nell'ambito della riduzione degli intervalli di tempo, prevista dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a termine viene considerato, dopo la scadenza del precedente, come assunzione a tempo indeterminato, si precisa che tali riduzioni si applichino alle attivita' stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva; b) si prevede che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sia ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato; c) si modificano i presupposti previsti ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e che il corrispettivo annuo deve superare l'80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi (invece che per un solo anno); c) si dispone che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare; d) per quanto attiene alle disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilita' (fino all'entrata in vigore dell'ASpi, prevista per il 2017) si proroga di un anno (ossia al 31 dicembre 2014) la disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013 (il che si traduce in una durata dell'indennita' di mobilita' superiore di 6 mesi, nel 2014, per i lavoratori ultracinquantenni del Centro-nord e di tutti i lavoratori del Centro-Sud); e) si prevede un momento di verifica, entro il 31 ottobre 2014, della disposizioni transitorie in materia di mobilita', al fine di assumere eventuali iniziative in materia; f) si rimodula l'aumento delle aliquote contributive della Gestione separata INPS, abbassando per alcuni periodi le aliquote dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, riducendo il periodo transitorio e anticipando al 2016 l'aliquota a regime; g) intervenendo sulla disciplina dell'erogazione della CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali nonche' nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca, si precisa che l'erogazione dello strumento di tutela del reddito e' previsto solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con specifico decreto, e rinviando l'abrogazione della richiamata disciplina a decorrere dal 1o gennaio 2016; h) si stabilisce l'obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo specifiche modalita'; i) intervenendo sulla disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene, in senso restrittivo, sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi.

Fonte: Camera dei deputati


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