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sentenze e pareri: CATEGORIE - E' importante stabilire la natura dei lavori da appaltare attraverso la corretta individuazione delle categorie per impedire che un operatore economico si occupi di lavori specialistici senza averne le capacita'
06/08/2012

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI
Parere n.108 del 27/06/2012


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. n. 163/2006 presentata dall'Unione Industriale di Torino in merito al bando ''Torino – Galleria Sabauda – Trasferimento nella Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino – 2° stralcio: Completamento delle opere strutturali, di restauro architettonico, edile ed impiantistico per il trasferimento della Galleria Sabauda nella Manica Nuova del Palazzo reale di Torino nell'ambito di interventi di restauro e recupero del patrimonio storico-architettonico di Torino.''

Mancata indicazione nel bando e nel disciplinare di gara delle categorie specializzate OS28 e OS30.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Considerato in fatto

In data 15 marzo 2012 e' pervenuta all'Autorita' l'istanza di parere indicata in epigrafe, con la quale l'Unione Industriale di Torino ha chiesto di conoscere l'avviso di questa Autorita' in merito alla correttezza di un bando di gara indetto dalla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte del Ministero per Beni e le Attivita' Culturali.

Nello specifico, il bando di gara cui si riferisce l'istanza di parere prevede l'affidamento da parte della Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte con procedura aperta di un ''contratto avente ad oggetto l'esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessari ed occorrenti per il restauro ed l'allestimento della ''Galleria Sabauda – Trasferimento della Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino – 2° stralcio''. I lavori previsti nell'appalto sono da realizzarsi ai piani primo, secondo, terzo e parzialmente al piano terra della Manica Nuova del Palazzo Reale di Torino.

Nell'istanza di parere l'Unione Industriale di Torino precisa che dalla visione dei documenti progettuali emerge che nell'opera da realizzare sono presenti, oltre a lavorazioni riconducibili alle categorie del sistema di qualificazione OG2 e OS6, anche altre lavorazioni di significativa consistenza ascrivibili a categorie specialistiche del sistema di qualificazione e precisamente:

•impianti elettrici per complessivi euro 3.303.071.15 pari al 19,2% dell'importo complessivo dell'appalto;
•impianti speciali (sostanzialmente riconducibili alla categoria degli impianti elettrici) per complessivi euro 615.728,96 pari al 3,57% dell'importo complessivo dell'appalto;
•impianti di climatizzazione per complessivi euro 654.327,12 pari al 3.80% dell' dell'importo complessivo dell'appalto;
•impianti elettrici e di controllo a servizio degli impianti di climatizzazione (sostanzialmente riconducibili alla categoria degli impianti di climatizzazione) per complessivi euro 164.477,95 pari allo 0.95% dell'importo complessivo dell'appalto.
A parere dell'istante le suddette lavorazioni aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza generali e specializzate del sistema di qualificazione, avrebbero dovuto essere indicate nel bando e nel disciplinare di gara con i seguenti importi:

•Categoria: OS30 euro 3.918.820,11
•Categoria: OS28 euro 818.805,07
Nell'istanza di parere l'Unione Industriale di Torino precisava che in data 16 febbraio 2012, aveva segnalato alla stazione appaltante le anomalie riscontrate chiedendo alla stessa di procedere ad una riformulazione del bando in sede di autotutela ma che la stazione appaltante in data 23 febbraio aveva risposto di ritenere il bando correttamente formulato in quanto la declaratoria della categoria OG2 riporta che tale categoria "riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie''.

In riscontro all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorita', la stazione appaltante ha precisato che tra gli elaborati progettuali facenti parte del complessivo progetto redatto dall'Associazione Temporanea di Professionisti con Capogruppo I'arch. Marco Albini di Milano, il computo metrico estimativo (suddiviso in fase di progetto in diversi fascicoli per comodita' di elaborazione) presentava un grado di disaggregazione superiore rispetto a quello richiesto per I'individuazione delle categorie di opere di cui si compone l'appalto. Tale disaggregazione e' finalizzata invero alla definizione delle "parti di lavorazioni omogenee - categorie contabili", riportate alla tabella "B" del Capitolato Speciale di Appalto - parte I - Secondo stralcio, valide ai fini dell. contabilita' (trattasi di appalto "a corpo") e della definizione delle eventuali varianti in corso d' opera.

La stazione appaltante ha inoltre precisato che, analizzate sotto il profilo tecnico, le lavorazioni da eseguire risultavano strettamente interconnesse con le attivita' di restauro, consolidamento strutturale e finitura edile. Infatti, le opere impiantistiche previste in progetto, afferenti ai piani 1, 2 e sottotetto della Manica nuova di Palazzo Reale, riguardano in maniera prevalente la fornitura e posa dell'impiantistica di piano (alimentazioni di piano: UTA e quadri; terminali impiantistici di piano; reti di distribuzione al piano) e sono per altro strettamente correlate alle attivita' edilizie e di restauro (integrazione e mascheramento degli elementi impiantistici al1'interno del contesto edilizio), attivita' insistenti su bene sottoposto a tutela ai sensi della vigente normativa sui beni culturali, quale il complesso denominate "Manica Nuova di Palazzo Reale", costituito da un volume edilizio tardo ottocentesco annesso at Palazzo Reale.

Secondo la stazione appaltante la suddetta individuazione e' tanto più evidente ''laddove si consideri che l'attivita' impiantistica a carattere specialistico afferente alle dotazioni generali (centrali; tecnologiche, di produzione acqua calda refrigerata, la sotto centrale tecnologica e "relativi percorsi verticali) e gia' stata oggetto di precedenti appalti banditi da questa Stazione Appaltante in categoria OG11. ''

Secondo la stazione appaltante e', quindi, evidente che la correlazione tra le diverse lavorazioni attinenti al bene tutelato, in questo specifico appalto, risulta essere, pertanto, predominante rispetto alla necessita' di una particolare specializzazione e professionalita', trovando in tal senso pieno riscontro nella declaratoria della categoria generale OG2, la quale esplicita che la medesima categoria "riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialisti ... e ....... .riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi i tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Ritenuto in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la correttezza della disciplina di gara in ordine alle categorie di lavorazioni in essa indicate.

Per la soluzione del caso in esame occorre preliminarmente precisare che sul piano fattuale la stazione appaltante (Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte) non contesta che nell'appalto siano presenti lavorazioni riconducibili alle categorie specializzate OS30 e OS28. Anzi specifica che sono proprio i computi metrici estimativi del progetto posto a base di gara che, sulla base degli elaborati grafici, ne hanno individuato i relativi costi. Ritiene, pero', che la declaratoria della categoria generale OG2 "riguarda lo svolgimento di un insieme coordinato di lavorazioni specialisti ... e ....... .riguarda altresì la realizzazione negli immobili di impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi i tipo nonche' di eventuali opere connesse, complementari e accessorie non richiede che tali lavorazioni siano indicate nel bando di gara. Tale affermazione e' errata.

La suddivisione delle opere e dei lavori in categorie di opere generali e categorie di opere specializzate fu introdotta, ai fini della qualificazione delle imprese, dal legislatore con il comma 3 dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1994 n.109. Nelle premesse dell'allegato A al DPR 25 gennaio 2000 n. 34 poi il legislatore, ai fini di specificare il contenuto dei due termini, preciso' che per opere generali si intendevano quelle caratterizzate da una pluralita' di lavorazioni, indispensabili per consegnare l'opera o il lavoro finito in ogni sua parte e capace di esplicare funzioni economiche e tecniche, e per opere specializzate quelle lavorazioni che, nell'ambito del processo realizzativo dell'opera o del lavoro, necessitano di una particolare specializzazione e professionalita'.

L'Autorita', nelle determinazioni n. 48/2000 e n. 25/2001, specifico' che il contenuto delle premesse all'allegato A al DPR n. 34/2000, in sostanza, stabilivano che le opere generalisono costituite da un insieme di lavorazioni, alcune proprie della categoria medesima e altre appartenenti a categorie di opere specializzate.

Le indicazioni contenute nelle premesse all'allegato A del DPR n. 34/2000 sono state confermate nell'allegato A al DPR n. 207/2010.

In base a quanto illustrato, la declaratoria della categoria OG2, come d'altra parte anche altre declaratorie come quelle delle categorie OG1 e OG3, non puo' non indicare che l'opera generale OG2 e' costituita da un insieme di lavorazioni, alcune, proprie della categoria OG2, ed altre, di categorie specializzate. Cio' non significa che l'aggiudicatario del lavoro deve realizzare anche le lavorazioni delle categorie specializzate.

Infatti il DPR 207/2010 al comma 1, dell'articolo 107 e ai commi 1, 2, e 3, dell'articolo 109 dispone:

''Articolo 107. Categorie di opere generali e specializzate – strutture, impianti e opere speciali

(art. 73 D.P.R. n. 554/1999)

1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.

Art. 108. Condizione per la partecipazione alle gare

(art. 73 D.P.R. n. 554/1999)

1. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori pubblici e' richiesta la qualificazione nella categoria di opere generali che rappresenta la categoria prevalente, e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Nei bandi di gara per l'appalto di opere o lavori nei quali assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, la gara e' esperita con espressa richiesta della qualificazione nella relativa categoria specializzata. Si intende per categoria prevalente quella di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento. Nei bandi sono altresì richieste le eventuali ulteriori qualificazioni per le lavorazioni di cui all'articolo 109, commi 1 e 2.

2. Nel bando di gara e' indicato l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente nonche' le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi che sono scorporabili e che a scelta del concorrente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, con i limiti di cui all'articolo 109.

3. Le ulteriori categorie generali e specializzate di cui al comma 2 sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono o di importo singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.

Proprio per consentire tale modalita' operativa il DPR n. 207/2010 dispone al comma 1, e al comma 7, dell'articolo 32:

1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata. Quando il progetto definitivo e' posto a base di gara ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera b), del codice, le quantita' totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantita' parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici; le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s). Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

7. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:

a) la categoria prevalente;

b) le categorie scorporabili di importo superiore al dieci per cento dell'importo totale dei lavori oppure a 150.000 euro e subappaltabili a scelta del concorrente;

c) nell'ambito delle categorie suddette, quelle di cui all'articolo 37, comma 11, del codice, definite strutture, impianti ed opere speciali;

d) quelle ricadenti nel sopra indicato comma 11 che superano il quindici per cento.

Il responsabile del procedimento trasmette l'elaborato riportante gli esiti dell'aggregazione, verificato dallo stesso responsabile del procedimento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera f), punto 9, all'ufficio competente della stazione appaltante per la redazione del bando di gara.

Si puo' quindi, affermare che i bandi di gara devono indicare non soltanto l'importo complessivo dell'intervento nonche' la categoria prevalente ed il suo specifico importo, ma anche tutti gli eventuali sottoinsiemi delle lavorazioni costituenti l'intervento medesimo diverse da quelle appartenenti alla categoria prevalente (cioe' le categorie scorporabili e/o subappaltabili), specificando, per ogni sottoinsieme, categoria ed importo, soltanto pero' se per essi sussistano entrambe le seguenti condizioni: costituiscano un autonomo lavoro (come specificato nelle determinazioni dell'Autorita' n. 5/2001, n. 12/2001 e n. 25/2001) e siano di importo superiore al 10% dell'importo complessivo oppure di importo superiore a euro 150.000. Tali condizioni sono entrambepresentinel caso in esame. Infatti la stessa stazione appaltante afferma che per i progettisti e' stato possibile redigere computi metrici dettagliati e separati di queste lavorazioni, nel rispetto, pertanto, di quanto dispongono i commi 1 e 7, dell'articolo 32 del DPR n. 207/2010.

La disposizione relativa alla individuazione della categoria generale e alle categorie specializzate vuole anche impedire che un operatore economico debba eseguire lavorazioni specializzate senza averne adeguata capacita'. Infatti, qualora alcune lavorazioni specializzate non siano evidenziate nel bando, come nel caso in esame, le stesse non possono essere realizzate da imprese in raggruppamento verticale e neanche affidate in subappalto. Sussistendo, pero', il limite del 30% per il subappalto della categoria prevalente, cio' potrebbe comportare che le lavorazioni specializzate debbano obbligatoriamente essere eseguite da un operatore economico che potrebbe non avere adeguata qualificazione.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio

ritiene che la mancata indicazione nel bando di gara delle lavorazioni appartenenti alle categorie specializzate OS28 e OS30 non sia conforme alla normativa di settore.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 6 luglio 2012

Il Segretario: Maria Esposito

 


 
 
 
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