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sentenze e pareri: PRESA VISIONE E SOPRALLUOGO - Non e' irragionevole ne' discriminatorio prevedere due diverse giornate per il sopralluogo e la presa visione dei luoghi
28/08/2012

AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
Parere n. 126 del 19/07/2012


Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Societa' EDIL CONTRACT S.r.l. – ''Procedura aperta per l'appalto dell'Opera Asilo Nido 1° stralcio'' – Data di pubblicazione del bando: 30 marzo 2012 – Importo a base d'asta: euro 3.158.000,00 – Criterio di aggiudicazione: prezzo piu' basso – S.A.: Comune di San Vendemiano (TV).

Obbligo di presa visione dei luoghi e del progetto – Ragionevolezza e non discriminatorieta' della clausola della lex specialis che prevede distinte giornate per sopralluoghi e presa visione del progetto.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'Ufficio del Precontenzioso

Ritenuto in fatto

In data 20 aprile 2012 e' pervenuta l'istanza indicata in epigrafe, con la quale l'Impresa EDIL CONTRACT S.r.l. ha chiesto un parere in merito all'asserita irragionevolezza, arbitrarieta' e discriminatorieta' del bando predisposto dal Comune di San Vendemiano per l'affidamento dei lavori in oggetto, nella parte in cui prevede l'obbligo della presa visione del progetto nei giorni di lunedi' e venerdi' e l'obbligo del sopralluogo nei giorni di mercoledi' e giovedi'. L'istante adduce che detta clausola comporterebbe un ingiustificato favor nei confronti delle ditte di zona.

Dall'esame della documentazione in atti risulta che la ditta istante non ha partecipato alla procedura in contestazione, che in data 24 maggio 2012 si e' provveduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, che n. 186 ditte hanno presentato offerta mentre n. 260 ditte provenienti da tutto il territorio italiano hanno effettuato la presa visione dei luoghi.

All'istruttoria procedimentale, formalmente avviata da questa Autorita' in data 23 maggio 2012, la S.A. ha fornito ampie giustificazioni del proprio operato.

Considerato in diritto

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimita' della lex specialis di gara predisposta per l'affidamento dei lavori in oggetto, nella parte in cui prevede che la presa visione dei documenti di gara e il sopralluogo avvengano in giornate distinte.

Tale previsione e' stata giustificata dalla S.A. con riferimento a motivi di carattere organizzativo della propria struttura ed e' stato palesato che la partecipazione di un elevato numero di concorrenti smentisce l'assunto dell'intento discriminatorio e fuga obiettivamente ogni ipotesi di favoritismo.

La stazione appaltante afferma di aver ritenuto opportuno individuare giorni e orari specifici proprio per consentire all'Ufficio lavori pubblici, comunque impegnato a garantire il normale andamento lavorativo, di far fronte efficacemente alle innumerevoli richieste delle ditte interessate a partecipare alla gara in oggetto, che, per un comune di piccole dimensioni come e' quello di San Vendemiano, costituisce un ''elemento eccezionale''.

In questo modo, sostiene la stazione appaltante, avrebbero finito per partecipare alla gara in questione solo soggetti adeguatamente informati e sufficientemente dimensionati per l'oggetto dell'appalto in quanto con le prescrizioni di lex specialis in contestazione, il Comune ha inteso unicamente stimolare un confronto concorrenziale serio, scoraggiando la partecipazione di ditte che potessero livellare verso il basso la qualita' della selezione e, soprattutto, che non fossero in grado, per l'attivita' da svolgere, di far fronte all'impegno contrattuale.

In tale contesto, le previsioni del bando oggetto di specifica contestazione non risultano affatto sproporzionate ed irragionevoli.

D'altra parte, non sussiste alcun tipo di preclusione in capo all'amministrazione appaltante, in ordine alla organizzazione del procedimento di gara. Trattasi, invero, di elementi rimessi all'ampio potere discrezionale dell'amministrazione, sicché ne e' preclusa la sindacabilita' ove questi corrispondano e siano coerenti, come nel caso di specie, a precise scelte organizzatorie

D'altra parte, a condividere la tesi dell'istante si giungerebbe ad una inammissibile disapplicazione della lex specialis di gara (che, com'e' noto, vincola non solo i concorrenti, ma la stessa amministrazione appaltante), mediante un'interpretazione del tutto soggettiva, contrastante, come accennato, con la sua formulazione letterale, e in palese violazione dei fondamentali principi della parita' di trattamento dei concorrenti e dell'affidamento riposto nelle regole della gara; ciò senza contare, peraltro, che l'istante non ha giammai impugnato le clausole del bando di cui si discute sotto il profilo dell'eventuale violazione dei principi dell'art. 2 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sub specie della proporzionalita' e della utilita' delle prese visioni in argomento.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto,

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, conforme all'ordinamento di settore l'operato della S.A.

I Consiglieri Relatori: Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 25 luglio 2012

Il Segretario: Maria Esposito

 


 
 
 
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