Con la sentenza n. 14096 del 3 agosto 2012 la seconda sezione della Corte di Cassazione, ribaltando l'orientamento assunto dalla Corte di Appello, ha ritenuto che l'installazione di un impianto, in questo caso di un ascensore al servizio esclusivo del singolo condomino, se e' indispensabile per l'effettiva abitabilita' dell'appartamento e quindi per superare le barriere architettoniche puo' derogare alle norme sulle distanze previste dal codice civile.
Trattandosi, tuttavia, di una innovazione, e' necessario che vengano pero' rispettati i limiti di cui all'articolo 1120 cod. civ. in base al quale ''Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilita' o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino''.
Come ha precisato la Corte, le norme sulle distanze sono applicabili anche tra i condomini di un edificio condominiale, purche' siano compatibili con la disciplina particolare relativa alle cose comuni, cioe' quando l'applicazione di quest'ultima non sia in contrasto con le prime; nell'ipotesi di contrasto, la prevalenza della norma speciale in materia di condominio determina l'inapplicabilita' della disciplina generale sulle distanze che, nel condominio degli edifici e nei rapporti tra singolo condomino e condominio, e' in rapporto di subordinazione rispetto alla prima.
Ritenute, quindi, soddisfatte le condizioni richieste dalle speciali norme sul condominio (articoli 1102 e 1120) deve ammettersi che l'installazione di un ascensore nel cortile condominiale posto al servizio esclusivo di un appartamento al fine di superare la barriere architettoniche e permettere una reale abitabilita' intesa nel senso di una condizione abitativa che rispetti l'evoluzione delle esigenze generali dei cittadini, possa derogare al disposto dell'articolo 907 del cod. civ. che imporrebbe una distanza minima di tre metri per le vedute.
FONTE ANCE
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