E' esente dalle sanzioni il contribuente che non ha pagato i tributi dovuti per cause di forza maggiore (debitamente documentate), tra le quali rientrano anche i ritardi (dimostrati e documentati) nei pagamenti della Pubblica amministrazione.
Questa, in estrema sintesi, la tesi affermata dalla Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza n. 158/29/12 pronunciata il 23 maggio 2012, e depositata in segreteria il 20 giugno scorso.
La Ctr Lazio osserva, nel caso in esame, che l'impossibilita' economica della societa' morosa, ''risultante documentalmente per via di diversi procedimenti amministrativi e contenziosi instaurati dalla societa' per ottenere la soddisfazione del credito vantato nei confronti della committente Regione Campania, (…) costituisce esimente dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative in considerazione del difetto del requisito della colpevolezza prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 472 del 18/12/1997 e pertanto le stesse vanno annullate''.
La recente giurisprudenza di merito precisa che ''quando l'inosservanza della norma e' necessariamente e inevitabilmente cagionata da una forza esterna al soggetto obbligato, non sussiste il presupposto per la nascita dell'obbligazione delle soprattasse''.
La Commissione tributaria regionale di Roma evidenzia inoltre che, poiche' anche la materia fiscale si fonda su principi di correttezza ed equita', non puo' mai trovare giustificazione logica, prima ancora che giuridica, la ''punizione'' indiscriminata dell'incolpevole contribuente che versi, e lo provi, in uno stato di coatta incapacita' economica. ''Lo stesso Ministero delle Finanze'', si legge nella sentenza del Ctr Roma, ''ha precisato come le obbligazioni al pagamento delle pene pecuniarie e soprattasse in materia di imposte indirette seguono il regime proprio delle obbligazioni civili. Tale giustificazione rende giustificabile il mancato o ritardato pagamento delle imposte Irpef, Irap, Ires e Iva che hanno portato all'irrogazione delle sanzioni''.
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