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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Graduatorie regionali iniziative ammissibili ad agevolazioni
01/03/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 30 dicembre 2006 - Graduatorie regionali ordinarie e speciali e graduatorie multiregionali, di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, del 1° febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione, presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2006 del settore «turistico-alberghiero» - 32° bando di attuazione. (GU n. 42 del 20-2-2007 - Suppl. Ordinario n.44)



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 dicembre 2006
Graduatorie    regionali   ordinarie   e   speciali   e   graduatorie
multiregionali,  di cui all'articolo 8 del decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
finanze,  del 1° febbraio 2006, concernenti le iniziative ammissibili
relative  alle  domande  di  agevolazione,  presentate  ai  sensi del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 dicembre  1992,  n.  488,  per il bando del 2006 del
settore «turistico-alberghiero» - 32° bando di attuazione.

                        IL DIRETTORE GENERALE
          per il coordinamento degli incentivi alle imprese
    Visto  l'art.  1,  comma 2  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle
attivita' produttive nelle aree depresse del Paese;
    Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
    Visto  l'art.  9,  comma 1  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della legge n. 488/1992
al settore turistico-alberghiero;
    Visto  l'art.  54,  comma 2  della legge 23 dicembre 1998, n. 448
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992 al settore del commercio;
    Visto  l'art.  52, comma 77 della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
concernente  l'estensione  delle agevolazioni della predetta legge n.
488/1992  ai  programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi  di  cui
all'art.  4,  comma 1,  lettera d)  del  decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  114  ed  alle  imprese  di  somministrazione di alimenti e
bevande  aperte  al  pubblico di cui all'art. 3 della legge 25 agosto
1991, n. 287;
    Visto  l'art.  14,  comma 1  della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
prevede  la definizione di modalita' semplificate per l'accesso delle
imprese  artigiane  agli interventi agevolativi previsti dalla citata
legge   n.   488/1992  e  stabilisce  che  una  quota  delle  risorse
annualmente disposte per tali interventi sia utilizzata per integrare
le  disponibilita'  del  Fondo  previsto  dall'art.  37  della  legge
25 luglio 1952, n. 949;
    Visto   l'art.   8   del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n.  35,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 in
materia di riforma degli incentivi;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, di
concerto  con  il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato in
data  1° febbraio  2006,  con  il quale e' stata data attuazione alle
disposizioni  del  citato  art.  8  del  decreto-legge  n.  35/2005 e
definiti i criteri, le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni;
    Visto,  in  particolare, l'art. 8, comma 7 del citato decreto del
1° febbraio   2006   che  attribuisce  al  Ministero  dello  sviluppo
economico la competenza di formare, sulla base delle risultanze degli
accertamenti  istruttori  delle banche concessionarie, le graduatorie
delle  iniziative  ammissibili alle agevolazioni e di provvedere alla
loro pubblicazione;
    Vista  la  circolare  esplicativa  del  Ministero delle attivita'
produttive  n.  980902  del  23 marzo  2006  e successive modifiche e
integrazioni;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
2 febbraio  2006, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, con il quale, ai sensi dell'art. 6 del citato decreto del
1° febbraio  2006,  e'  stato approvato, con riferimento ai bandi del
2006,   il   piano  di  riparto  delle  risorse  disponibili  per  la
concessione  dei  contributi in conto capitale, pari a 679,88 milioni
di euro;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico del
13 dicembre  2006,  con  il  quale e' stato rideterminato il predetto
piano  di  riparto,  tra  regioni  e  settori,  per tener conto delle
diverse percentuali di ripartizione settoriale indicate dalle singole
regioni  ed  e' stata altresi' stabilita la ripartizione dell'importo
di   900   milioni   di  euro  disponibile  per  la  concessione  dei
finanziamenti agevolati a valere sul «Fondo rotativo per le imprese e
gli investimenti in ricerca» di cui all'art. 1, comma 354 della legge
n. 311/2004;
    Visto  il  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico del
20 dicembre  2006, con il quale al predetto importo di 679,88 milioni
di  euro  gia'  disponibile per la concessione di contributi in conto
capitale in relazione ai bandi del 2006 e' stato aggiunto l'ulteriore
importo  di  100 milioni  di euro, rivenienti da rinunce e revoche di
iniziative agevolate ai sensi della stessa legge n. 488/1992;
    Vista  la  delibera del CIPE del 22 dicembre 2006 con la quale e'
stata approvata una rimodulazione del riparto del sopra citato «Fondo
rotativo   per   le   imprese   e   gli   investimenti  in  ricerca»,
rideterminando  in  1.710 milioni  di  euro la quota complessivamente
assegnata  agli interventi delle legge n. 488/1992 per la concessione
dei  finanziamenti  agevolati,  in  cui  e' da ricomprendere la quota
necessaria  per  la  graduatoria  del  bando  relativo  al protocollo
aggiuntivo al contratto d'area di Salerno;
    Considerato  che, sulla base di quanto precede e tenuto conto dei
criteri  di riparto di cui al citato decreto del 13 dicembre 2006, le
risorse complessivamente disponibili per i bandi del 2006 della legge
n.  488/1992, settori «industria», «turismo» e «commercio», risultano
cosi' ripartite:

      ---->  Vedere tabella a pag. 6   in formato zip/pdf

    Visto  il  decreto dirigenziale del 30 dicembre 2006 con il quale
e'   stata   approvata   la  graduatoria  delle  domande  ammissibili
presentate  a valere sul bando del protocollo aggiuntivo al contratto
d'area  di  Salerno,  per  la  quale  e' stata utilizzata parte delle
risorse disponibili per la concessione dei finanziamenti agevolati;
    Considerato   che,   sulla  base  di  quanto  sopra,  le  risorse
definitivamente   disponibili   per  i  bandi  industria,  turismo  e
commercio  del  2006  e  destinate ai finanziamenti agevolati sono le
seguenti:

      ---->  Vedere tabella a pag. 7   in formato zip/pdf

    Visto  il  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive del
15 maggio  2006,  rettificato  con decreto del 31 luglio 2006, con il
quale  sono  state  approvate  le  proposte formulate dalle regioni e
dalle  province  autonome  concernenti  le  priorita'  regionali ed i
relativi  punteggi  utili  per  l'indicatore  regionale validi per il
bando  del  settore  «turismo»  del 2006, nonche' la formazione delle
graduatorie   speciali,   le  risorse  finanziarie  alle  stesse,  le
ulteriori  attivita'  ammissibili  e  i limiti minimi di investimento
ammissibile;
    Visti  i decreti ministeriali del 23 marzo 2006, 23 giugno 2006 e
31 luglio  2006 con i quali sono stati fissati e prorogati il termine
iniziale  e finale per la presentazione delle domande di agevolazione
di  cui  alla  legge  n.  488/1992  per  il  bando  2006  del settore
«turismo»;
    Visti   gli  esiti  delle  risultanze  istruttorie  delle  banche
concessionarie,  di  cui  all'art.  8, comma 4 del citato decreto del
1° febbraio 2006;
    Viste  le  comunicazioni  della  Cassa depositi e prestiti S.p.a.
concernenti  le  delibere  di  finanziamento  agevolato  adottate  in
relazione  alle  domande  istruite  con  esito  positivo dalle banche
concessionarie;
    Vista  la  decisione  della  Commissione  europea C(2006)6603 del
20 dicembre  2006,  con  la  quale  sono state approvate le modifiche
apportate  al regime di aiuto di cui alla legge n. 488/1992 dall'art.
8  del  decreto-legge  n.  35/2005,  convertito nella legge 14 maggio
2005, n. 80;
    Visto  l'art.  16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:

                               Art. 1.
    1. Le  graduatorie regionali speciali e ordinarie delle regioni e
delle province autonome di Bolzano e Trento concernenti le iniziative
di  cui  in  premessa  per  il  bando  del  2006  - 32° - del settore
«turismo»,  ammissibili  alle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2
del   decreto-legge   22 ottobre   1992,   n.  415,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono riportate
negli  allegati  dal  n.  1/1  al  n. 1/31 al presente decreto. Negli
allegati   n.   1/32   e   n.  1/33  sono  riportate  le  graduatorie
«multiregionali»  relative  allo  stesso  bando.  Gli  importi  delle
agevolazioni concedibili, indicati nelle colonne Q e R delle predette
graduatorie,  tengono conto degli eventuali abbattimenti apportati al
fine  di garantire il rispetto delle intensita' massime di aiuto, per
area  territoriale  e  dimensione  di impresa, consentite dall'Unione
europea. Per ogni graduatoria vengono riportati il valore medio (M) e
la  deviazione  standard  (D)  relativi  a ciascuno degli indicatori,
oltre  che  il  numero delle domande inserite nella graduatoria sulla
base  del  quale tali valori sono stati determinati; tali indicazioni
consentono  di  verificare  il  valore  di  ciascuno degli indicatori
normalizzati  attraverso  la formula dell'appendice alla circolare n.
980902  del  23 marzo  2006  e,  quindi, la loro somma indicata nella
colonna I della graduatoria.
    2.  Al  fine  di  facilitare  la lettura dei dati contenuti nelle
graduatorie  e  l'individuazione  di  ciascuna iniziativa ammissibile
nella  graduatoria  di pertinenza, si forniscono, nell'allegato n. 2,
le  opportune  note  esplicative  e,  nell'allegato n. 3, l'elenco di
tutte le iniziative ammissibili, ordinate per numero di progetto, con
l'indicazione  della  graduatoria  nella  quale  ciascuna  di esse e'
inserita ed il numero della relativa posizione occupata.

                               Art. 2.
    1. I decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni di cui
alla  citata  legge  n.  488/1992  vengono  adottati  in favore delle
domande inserite in ciascuna delle graduatorie, in ordine decrescente
dalla  prima,  fino  all'esaurimento delle risorse disponibili di cui
alle  premesse  tenendo  conto  della riserva di fondi a favore delle
piccole  e  medie imprese, nonche' del compenso spettante alle banche
concessionarie   e   dell'onere   relativo  agli  accertamenti  sulla
realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente,
all'art.  5, comma 1 ed all'art. 13, comma 1 del decreto ministeriale
del  1° febbraio  2006  citato in premessa. Con successivi decreti si
provvedera'  ad  impegnare  i conseguenti oneri a carico del capitolo
7420,  piano di gestione 26 dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dello  sviluppo  economico  a  favore delle singole banche
concessionarie.

                               Art. 3.
    1. Ad  eccezione  delle  iniziative che sono state inserite nelle
graduatorie  di  cui  al  precedente  art.  1  ai sensi dell'art. 16,
comma 2  del  decreto del 1° febbraio 2006 che, se non agevolate, non
possono  essere ulteriormente ripresentate con le medesime modalita',
le  iniziative  che, a causa della insufficienza delle disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione nella relativa graduatoria che
risulti  non  utile  per  la  concessione delle agevolazioni, possono
essere  inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo
bando  utile successivo ovvero riformulate, con le modalita' indicate
all'art.  9,  comma 3  del  medesimo  decreto,  nel  pieno  rispetto,
tuttavia, delle condizioni vigenti con riferimento a tale graduatoria
e  fatte salve eventuali diverse disposizioni introdotte da modifiche
normative  che  dovessero  intervenire  successivamente  al  presente
decreto,   mantenendo  valida,  ai  soli  fini  della  decorrenza  di
ammissibilita'   delle  spese,  la  data  della  domanda  originaria,
rimanendo  comunque salve le eventuali modifiche introdotte in ordine
agli ulteriori criteri di ammissibilita'.
    2.  Le  iniziative collocate nelle graduatorie regionali speciali
che,   a   causa  dell'insufficienza  delle  relative  disponibilita'
finanziarie,  occupano  una  posizione  che  risulti non utile per la
concessione  delle  agevolazioni nella misura richiesta dall'impresa,
concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la relativa graduatoria regionale ordinaria. Le risorse destinate
dalle   regioni   alle  graduatorie  speciali  ed  eventualmente  non
attribuite,  sono  automaticamente  utilizzate  per le corrispondenti
graduatorie regionali ordinarie.

                               Art. 4.
    1. Per  le  iniziative escluse dalle agevolazioni, con successivi
provvedimenti    sono   individualmente   comunicati   alle   imprese
interessate  gli  specifici  motivi dell'esclusione totale o parziale
dalle  agevolazioni  e  dalla  data  di  ricezione  del provvedimento
decorrera' il termine per l'impugnazione dello stesso. Si precisa che
tali   provvedimenti  individuali  non  saranno  inviati  per  quelle
iniziative  escluse dalle agevolazioni con le note di rigetto inviate
dalle   banche   concessionarie   alle  imprese  interessate  e,  per
conoscenza, al Ministero, per i casi di invalidita' o decadenza della
domanda  previsti  dall'art.  7,  comma 3 del decreto del 1° febbraio
2006,  in  quanto  tali  note  contengono  gia'  specifici  motivi di
esclusione.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
      Roma, 30 dicembre 2006
                          Il direttore generale: Verdinelli De Cesare


 


 
 
 
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