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RITARDATI PAGAMENTI - La Commissione Europea ribadisce l’applicazione ai lavori pubblici
09/01/2013

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 2012 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n.192, il Governo ha disposto l'integrale recepimento della nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti (Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) stabilendo nuove regole per i pagamenti relativi a contratti tra imprese e Pubbliche Amministrazioni e a contratti tra imprese sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013.


A seguito della pubblicazione in G.U., il Governo ha trasmesso il provvedimento alla Commissione Europea al fine di avviare la procedura di verifica del corretto recepimento della direttiva.
Nell'ambito di questa procedura, il Vice Presidente della Commissione Europea, Antonio Tajani, ha inviato una lettera al Ministro dello Sviluppo Economico nella quale ribadisce l'applicazione della direttiva anche al settore dell'edilizia e dei lavori pubblici.
Nella lettera, inoltre, il Vice Presidente Tajani evidenzia la necessita' di modificare il decreto di recepimento (dlgs 192/2012) per
- precisare che la deroga all'obbligo della P.A. di pagare entro 30 giorni, che consente di pagare fino ad un massimo di 60 giorni, riguarda solo i casi espressamente previsti dalla direttiva (enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e imprese pubbliche tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche);
- rafforzare la trasparenza, con riferimento alla pubblicazione dei diritti ed obblighi derivanti dall'applicazione del tasso di interesse legale;
- prevedere il diritto di azione in giudizio contro le prassi gravemente inique da parte delle organizzazioni riconosciute per la rappresentanza delle imprese;
- prevedere una procedura accelerata per l'ottenimento di un titolo esecutivo per i crediti non contestati.

FONTE ANCE

 


 
 
 
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