Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' per
incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici, in attuazione dell'art. 7 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) impianto o sistema solare fotovoltaico (o impianto
fotovoltaico) e' un impianto di produzione di energia elettrica
mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme
di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati anche moduli, uno o
piu' gruppi di conversione della corrente continua in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
b1) impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli
ubicati al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse
dalle tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo
urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,
di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione;
b2) impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i
cui moduli sono posizionati, secondo le tipologie elencate in
allegato 2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di
qualsiasi funzione e destinazione;
b3) impianto fotovoltaico con integrazione architettonica e'
l'impianto fotovoltaico i cui moduli sono integrati, secondo le
tipologie elencate in allegato 3, in elementi di arredo urbano e
viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
c) potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa)
dell'impianto fotovoltaico e' la potenza elettrica dell'impianto,
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di picco, o di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del medesimo impianto, misurate alle condizioni nominali, come
definite alla lettera d);
d) condizioni nominali sono le condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici nelle quali sono rilevate le prestazioni dei moduli
stessi, secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
e) energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico e'
l'energia elettrica misurata all'uscita del gruppo di conversione
della corrente continua in corrente alternata, ivi incluso
l'eventuale trasformatore, prima che essa sia resa disponibile alle
utenze elettriche del soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
f) punto di connessione e' il punto della rete elettrica, di
competenza del gestore di rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
prima data utile a decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
g1) l'impianto e' collegato in parallelo con il sistema
elettrico;
g2) risultano installati tutti i contatori necessari per la
contabilizzazione dell'energia prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
g4) risultano assolti tutti gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
h) soggetto responsabile e' il soggetto responsabile
dell'esercizio dell'impianto e che ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
i) soggetto attuatore e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a., gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
j) potenziamento e' l'intervento tecnologico eseguito su un
impianto entrato in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva sia non
inferiore a 1 kW, in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
k) produzione aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito di un potenziamento ed espresso in kWh, dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione annua media prima dell'intervento, come definita alla
lettera l); per i soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti del gruppo di misura dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva e' pari all'energia elettrica prodotta dall'impianto a
seguito dell'intervento di potenziamento, moltiplicata per il
rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a seguito dell'intervento di potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
l) produzione annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa in kWh, dei valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta, di cui alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto di eventuali periodi di fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
m) rifacimento totale e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta la sostituzione con componenti nuovi almeno di tutti i
moduli fotovoltaici e del gruppo di conversione della corrente
continua in corrente alternata;
n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita
dall'art. 2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e integrazioni;
r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato
dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
2. Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387......
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