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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Incentivazione energia elettrica mediante conversione fotovoltaica
04/03/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 19 febbraio 2007 - Criteri e modalita' per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (GU n. 45 del 23-2-2007)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 febbraio 2007
Criteri   e  modalita'  per  incentivare  la  produzione  di  energia
elettrica  mediante  conversione  fotovoltaica della fonte solare, in
attuazione  dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387.

                             IL MINISTRO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                             E DEL MARE
  Visto  l'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n.  387,  recante attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili  nel  mercato  interno  dell'elettricita', prevede che il
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente   e  della  tutela  del  territorio,  d'intesa  con  la
Conferenza  unificata,  adotti  uno  o  piu' decreti con i quali sono
definiti  i  criteri per l'incentivazione della produzione di energia
elettrica dalla fonte solare;
  Visto  l'art.  7,  comma 2,  lettera d),  del  decreto  legislativo
29 dicembre  2003, n. 387, stabilisce che per l'elettricita' prodotta
mediante  conversione  fotovoltaica  della fonte solare i criteri per
l'incentivazione  prevedono  una  specifica  tariffa incentivante, di
importo   decrescente   e  di  durata  tali  da  garantire  una  equa
remunerazione dei costi di investimento e di esercizio;
  Visti i decreti del Ministro delle attivita' produttive di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 luglio
2005  e  6 febbraio  2006  (nel  seguito: i decreti interministeriali
28 luglio  2005  e  6 febbraio 2006), con i quali e' stata data prima
attuazione  a  quanto  disposto dall'art. 7, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione in legge, con
modificazioni,  del  decreto-legge  18 maggio  2006,  n. 181, recante
disposizioni  urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e dei Ministeri. Delega al
Governo  per  il  coordinamento  delle  disposizioni  in  materia  di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri
e dei Ministeri;
  Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante  attuazione  della direttiva
2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
  Visto  l'art. 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  il  quale  dispone,  tra
l'altro,  che  non  e'  sottoposta  ad  imposta  l'energia  elettrica
prodotta  con  impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza non
superiore a 20 kW;
  Visto  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996
come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  3 settembre  1999,  il  quale  dispone  che per talune
tipologie di progetti che non ricadono in aree naturali protette, tra
le  quali  gli  impianti industriali non termici per la produzione di
energia, vapore ed acqua calda, l'autorita' competente verifica se le
caratteristiche   del   progetto   richiedono  lo  svolgimento  della
procedura di valutazione d'impatto ambientale;
  Visto l'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il
quale individua gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico
soggette alle disposizioni di cui al titolo I della parte terza dello
stesso decreto legislativo;
  Considerato  che  i  primi  risultati  dell'attuazione  dei decreti
interministeriali  28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006 hanno evidenziato
una  notevole  complessita'  gestionale  del  meccanismo  nonche'  un
eccessivo  squilibrio a favore della realizzazione di grandi impianti
installati a terra;
  Considerato che gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati
anche disponendo i relativi moduli sugli edifici;
  Considerato  che  gli  impianti  fotovoltaici  con moduli collocati
secondo  criteri  di  integrazione  architettonica  o  funzionale  su
elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri
di  edifici,  fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e
destinazione,  non  ricadenti  in  aree  naturali  protette  non sono
assoggettati  a  procedura  di  valutazione  d'impatto  ambientale in
ragione dei predetti criteri di integrazione;
  Ritenuto  di dover introdurre correttivi al meccanismo introducendo
un   sistema  di  accesso  agli  incentivi  semplificato,  stabile  e
duraturo;
  Ritenuto  opportuno  chiarire che, in forza dell'art. 52 del citato
decreto   legislativo   26 ottobre   1995,   n.   504,  e  successive
modificazioni  e  integrazioni,  gli impianti fotovoltaici di potenza
non superiore a 20 kW sono da considerare impianti non industriali, e
dunque  non  assoggettabili  alla  procedura di valutazione d'impatto
ambientale, qualora non ricadenti in aree naturali protette;
  Ritenuto   di   dover  orientare  il  processo  di  diffusione  del
fotovoltaico  verso  applicazioni  piu'  promettenti,  in  termini di
potenziale  di  diffusione  e  connesso  sviluppo  tecnologico, e che
consentano    minor    utilizzo    del    territorio,   privilegiando
l'incentivazione   di   impianti   fotovoltaici  i  cui  moduli  sono
posizionati o integrati nelle superfici esterne degli involucri degli
edifici  e negli elementi di arredo urbano e viario, tenendo tuttavia
conto  anche  dei  maggiori  costi degli impianti di piccola potenza,
nonche' di alcune applicazioni specifiche;
  Ritenuto  che  il fotovoltaico sia da sostenere prioritariamente in
abbinamento  all'uso  efficiente  dell'energia,  in  particolare  con
modalita'  organicamente raccordate con le disposizioni in materia di
efficienza energetica degli edifici;
  Acquisita  l'intesa  della  Conferenza unificata, di cui all'art. 8
del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta
del 15 febbraio 2007;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i criteri e le modalita' per
incentivare  la  produzione  di  energia elettrica da impianti solari
fotovoltaici,  in  attuazione  dell'art.  7  del  decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387.

                               Art. 2.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) impianto   o   sistema   solare   fotovoltaico   (o   impianto
fotovoltaico)  e'  un  impianto  di  produzione  di energia elettrica
mediante   conversione   diretta  della  radiazione  solare,  tramite
l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un insieme
di  moduli  fotovoltaici,  nel seguito denominati anche moduli, uno o
piu'  gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in corrente
alternata e altri componenti elettrici minori;
    b1)  impianto fotovoltaico non integrato e' l'impianto con moduli
ubicati  al suolo, ovvero con moduli collocati, con modalita' diverse
dalle  tipologie di cui agli allegati 2 e 3, sugli elementi di arredo
urbano  e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici,
di   fabbricati   e   strutture  edilizie  di  qualsiasi  funzione  e
destinazione;
    b2)  impianto fotovoltaico parzialmente integrato e' l'impianto i
cui  moduli  sono  posizionati,  secondo  le  tipologie  elencate  in
allegato  2, su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne
degli   involucri  di  edifici,  fabbricati,  strutture  edilizie  di
qualsiasi funzione e destinazione;
    b3)  impianto  fotovoltaico  con  integrazione  architettonica e'
l'impianto  fotovoltaico  i  cui  moduli  sono  integrati, secondo le
tipologie  elencate  in  allegato  3,  in elementi di arredo urbano e
viario,  superfici  esterne  degli  involucri di edifici, fabbricati,
strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione;
    c) potenza   nominale  (o  massima,  o  di  picco,  o  di  targa)
dell'impianto  fotovoltaico  e'  la  potenza elettrica dell'impianto,
determinata  dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o
di  picco,  o  di targa) di ciascun modulo fotovoltaico facente parte
del  medesimo  impianto,  misurate  alle  condizioni  nominali,  come
definite alla lettera d);
    d) condizioni  nominali  sono  le  condizioni di prova dei moduli
fotovoltaici  nelle  quali  sono  rilevate  le prestazioni dei moduli
stessi,  secondo un protocollo definito dalle norme CEI EN 60904-1 di
cui all'allegato 1;
    e) energia  elettrica  prodotta  da  un  impianto fotovoltaico e'
l'energia  elettrica  misurata  all'uscita  del gruppo di conversione
della   corrente   continua   in   corrente  alternata,  ivi  incluso
l'eventuale  trasformatore,  prima che essa sia resa disponibile alle
utenze  elettriche  del  soggetto responsabile e/o immessa nella rete
elettrica;
    f) punto  di  connessione  e'  il  punto della rete elettrica, di
competenza  del  gestore  di  rete, nel quale l'impianto fotovoltaico
viene collegato alla rete elettrica;
    g) data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico e' la
prima  data  utile  a  decorrere dalla quale sono verificate tutte le
seguenti condizioni:
      g1)  l'impianto  e'  collegato  in  parallelo  con  il  sistema
elettrico;
      g2)  risultano  installati  tutti  i contatori necessari per la
contabilizzazione  dell'energia  prodotta e scambiata o ceduta con la
rete;
      g3) risultano attivi i relativi contratti di scambio o cessione
dell'energia elettrica;
      g4)  risultano  assolti  tutti  gli eventuali obblighi relativi
alla regolazione dell'accesso alle reti;
    h) soggetto    responsabile    e'    il   soggetto   responsabile
dell'esercizio  dell'impianto  e  che  ha diritto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, a richiedere e ottenere le tariffe
incentivanti;
    i) soggetto  attuatore  e' il Gestore dei servizi elettrici - GSE
S.p.a.,  gia' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di
cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio
2004;
    j) potenziamento  e'  l'intervento  tecnologico  eseguito  su  un
impianto  entrato  in esercizio da almeno due anni, consistente in un
incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di
moduli  fotovoltaici  la  cui  potenza  nominale  complessiva sia non
inferiore  a  1  kW,  in modo da consentire una produzione aggiuntiva
dell'impianto medesimo, come definita alla lettera k);
    k) produzione  aggiuntiva di un impianto e' l'aumento, ottenuto a
seguito   di  un  potenziamento  ed  espresso  in  kWh,  dell'energia
elettrica prodotta annualmente, di cui alla lettera e), rispetto alla
produzione  annua  media  prima  dell'intervento,  come definita alla
lettera l);  per  i  soli interventi di potenziamento su impianti non
muniti  del  gruppo  di  misura  dell'energia prodotta, la produzione
aggiuntiva  e'  pari  all'energia  elettrica prodotta dall'impianto a
seguito   dell'intervento   di  potenziamento,  moltiplicata  per  il
rapporto tra l'incremento di potenza nominale dell'impianto, ottenuto
a  seguito  dell'intervento  di  potenziamento, e la potenza nominale
complessiva dell'impianto a seguito dell'intervento di potenziamento;
    l) produzione  annua media di un impianto e' la media aritmetica,
espressa  in  kWh,  dei  valori dell'energia elettrica effettivamente
prodotta,  di  cui  alla lettera e), negli ultimi due anni solari, al
netto  di  eventuali  periodi  di  fermata dell'impianto eccedenti le
ordinarie esigenze manutentive;
    m) rifacimento  totale  e' l'intervento impiantistico-tecnologico
eseguito su un impianto entrato in esercizio da almeno venti anni che
comporta  la  sostituzione  con  componenti  nuovi  almeno di tutti i
moduli  fotovoltaici  e  del  gruppo  di  conversione  della corrente
continua in corrente alternata;
    n) piccola rete isolata e' una rete elettrica cosi' come definita
dall'art.  2, comma 17, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
e successive modificazioni e integrazioni;
    r) servizio di scambio sul posto e' il servizio di cui all'art. 6
del  decreto  legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, come disciplinato
dalla  deliberazione  dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
10 febbraio 2006, n. 28/06, ed eventuali successivi aggiornamenti.
  2.  Valgono inoltre le definizioni riportate all'art. 2 del decreto
legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, escluso il comma 15, nonche' le
definizioni  riportate all'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387......



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