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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Vigilanza e controllo su certificatori qualificati e accreditati
05/03/2007

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n.52 - Svolgimento delle «funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati e accreditati», di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice della amministrazione digitale». (GU n. 45 del 23-2-2007)

CENTRO NAZIONALE PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CIRCOLARE 15 febbraio 2007, n. 52
Svolgimento  delle  «funzioni di vigilanza e controllo sull'attivita'
dei  certificatori qualificati e accreditati», di cui all'articolo 31
del   decreto   legislativo   7 marzo   2005,  n.  82  «Codice  della
amministrazione digitale».

Premessa.
  L'art.  31  del  decreto  legislativo  7 marzo 2005, n. 82, recante
«Codice   dell'amministrazione   digitale»   (di   seguito   indicato
«Codice»),  prevede  che  «il  CNIPA  svolge  funzioni di vigilanza e
controllo    sull'attivita'    dei    certificatori   qualificati   e
accreditati».
  I  certificatori «qualificati» e i certificatori «accreditati» sono
individuati sulla base di quanto stabilito dagli articoli 27 e 29 del
codice.
  Il   CNIPA   e'  preposto  alla  tenuta  dell'elenco  pubblico  dei
certificatori  accreditati ai fini dell'applicazione della disciplina
in materia.
  Con  la  circolare  6 settembre  2005,  n. CNIPA/CR/48, il CNIPA ha
provveduto  a fornire indicazioni circa le modalita' di presentazione
della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori.
  Con   la   presente  circolare  il  CNIPA  intende  ora  richiamare
l'attenzione  sui  principi  essenziali  che  regolano lo svolgimento
della suddetta attivita' di vigilanza e di controllo e comunicare che
sul  proprio sito web e' disponibile il documento «Linee guida per la
vigilanza  sui  certificatori qualificati e accreditati», predisposto
al fine di disciplinare l'attivita' stessa in base a criteri univoci,
chiari e puntuali.
1. Vigilanza e controllo sull'attivita' dei certificatori qualificati
e accreditati.
  1.1.  Le  «funzioni  di  vigilanza  e  controllo sull'attivita' dei
certificatori  qualificati  e  accreditati»,  di  cui all'art. 31 del
Codice  citato  nelle  premesse,  sono svolte dal CNIPA allo scopo di
accertare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti previsti per
l'iscrizione  nell'elenco pubblico, nonche' il perdurare degli stessi
ai fini del mantenimento dell'iscrizione in detto elenco.
  1.2.  Nell'intento  di  garantire  che l'attivita' di vigilanza sia
improntata  a  criteri  di  trasparenza e imparzialita' e consentirne
l'efficace svolgimento, il CNIPA ha redatto il documento «Linee guida
per  la  vigilanza  sui  certificatori  qualificati  e  accreditati»,
pubblicandolo sul proprio sito web.
2. Verifiche.
  2.1.  Il  CNIPA  accerta  il  rispetto,  da parte dei certificatori
qualificati e accreditati, dei requisiti previsti dalle norme vigenti
in  materia  anche tramite verifiche effettuate dal proprio personale
presso le sedi dei certificatori.
  2.2.  Dette  verifiche  vengono  disposte dal CNIPA d'ufficio, o su
segnalazione  motivata  di soggetti pubblici o privati, e si svolgono
con un preavviso minimo di due giorni lavorativi.
  2.3.  Il periodo massimo di tempo che intercorre fra una verifica e
quella successiva e' stabilito in diciotto mesi.
3. Risultanze delle verifiche.
  3.1.  Il  CNIPA  invia  al  certificatore il verbale con:tenente le
risultanze  dell'attivita' di vigilanza, debitamente sottoscritto con
firma digitale, utilizzando la posta elettronica certificata.
  3.2. Il certificatore restituisce il documento informatico ricevuto
alla  stessa  casella  di  posta  elettronica  da cui il documento e'
pervenuto,  dopo  avervi  fatto apporre la firma digitale dal proprio
responsabile delle verifiche e delle ispezioni previsto dall'art. 33,
comma 1,  lettera  1.,  del  decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 gennaio 2004.
  3.3.  Unitamente  al  documento  di cui al precedente punto 3.1, il
certificatore  puo'  inviare  eventuali  osservazioni  in merito alla
verifica,  o  alle  risultanze di quest'ultima, anch'esse debitamente
sottoscritte con firma digitale.
4.   Provvedimenti   da  adottare  nei  confronti  dei  certificatori
inadempienti.
  4.1.  Nell'ipotesi in cui, in esito allo svolgimento dell'attivita'
di  vigilanza  e  di controllo, emerga la mancata osservanza di uno o
piu'   obblighi  posti  a  carico  dei  certificatori  qualificati  e
accreditati,  il  CNIPA  fissa  un  termine,  esplicitato nel verbale
previsto  al  punto  3.1,  entro  il  quale  sanare  le  inadempienze
riscontrate.  Qualora  i  certificatori entro il termine indicato non
provvedano  a uniformarsi a quanto prescritto, ma forniscano adeguate
e  motivate  giustificazioni al riguardo, il CNIPA puo' concedere una
proroga del termine in precedenza stabilito. Ove non venga fissato un
ulteriore   termine   per   adempiere,  ovvero  quest'ultimo  decorra
inutilmente,   il  CNIPA  dispone,  se  si  tratta  di  certificatori
qualificati, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione
dei  suoi  effetti,  e, se si tratta di certificatori accreditati, la
cancellazione dall'elenco pubblico.
  4.2.  In presenza di inadempienze di gravita' tale da compromettere
la  qualita' e la sicurezza del servizio offerto, il CNIPA dispone il
divieto  immediato  di  prosecuzione dell'attivita' dei certificatori
qualificati, e la rimozione dei suoi effetti, ovvero la cancellazione
dall'elenco pubblico dei certificatori accreditati.
    Roma, 15 febbraio 2007
                                               Il presidente: Zoffoli


 


 
 
 
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