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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2
06/03/2007

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n.297 Testo del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento a decisioni in ambito comunitario relative all'assistenza a terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i giovani e al prelievo venatorio». (GU n. 46 del 24-2-2007)


TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2006, n.297

Testo  del  decreto-legge  27  dicembre  2006,  n.  297  (in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 299 del 27 dicembre 2006), coordinato
con la legge di conversione 23 febbraio 2007, n. 15 (in questa stessa
Gazzetta  Ufficiale  alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per
il  recepimento delle direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE e
per   l'adeguamento   a  decisioni  in  ambito  comunitario  relative
all'assistenza  a  terra negli aeroporti, all'Agenzia nazionale per i
giovani e al prelievo venatorio».

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3 del medesimo testo
unico  al  solo  fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge integrate con le modifiche apportate dalla legge di
conversione,  che  di  quelle  modificate  o  richiamate nel decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche apporatate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Sul  video le modifiche apportate sono racchiuse tra i segni (( . . .
)).
    A  norma  dell'art.  15,  comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400:  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza  del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge  di  conversione hanna efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.
                               Art. 1.
Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia
             per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE

  1.  Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui  al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate
le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 7, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
  «10.   Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle  direttive
comunitarie  applicabili  alle  banche,  la  Banca  d'Italia  scambia
informazioni  con  ((  tutte  le )) altre autorita' e soggetti esteri
indicati dalle direttive medesime.»;
    b) l'articolo 53 e' cosi' modificato:
      1)  al  comma 1  dopo  la  lettera d)  e' aggiunta, in fine, la
seguente:
    «d-bis) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui
alle lettere da a) a d).»;
      2) dopo il comma 2, (( sono inseriti i seguenti )):
  «2-bis.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono che le banche possano utilizzare:
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti  esterni;  le disposizioni disciplinano i requisiti, (( anche di
competenza  tecnica  e  di  indipendenza, )) che tali soggetti devono
possedere e le relative modalita' di accertamento;
    b) sistemi   interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della  Banca  d'Italia.  Per  le  banche  sottoposte  alla  vigilanza
consolidata  di  un'autorita'  di  un  altro  Stato  comunitario,  la
decisione  e'  di competenza della medesima autorita', qualora, entro
sei  mesi  dalla  presentazione  della domanda di autorizzazione, non
venga adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.»;
((  2-ter.  Le  societa'  o  enti esterni che, anche gestendo sistemi
informativi creditizi, rilasciano alle banche valutazioni del rischio
di  credito o sviluppano modelli statistici per l'utilizzo ai fini di
cui al comma 1, lettera a), conservano, per tale esclusiva finalita',
anche  in  deroga  alle  altre vigenti disposizioni normative, i dati
personali  detenuti legittimamente per un periodo di tempo storico di
osservazione  che  sia  congruo  rispetto  a  quanto  richiesto dalle
disposizioni  emanate  ai  sensi  del  comma  2-bis.  Le modalita' di
attuazione  e  i criteri che assicurano la non identificabilita' sono
individuati su conforme parere del Garante per la protezione dei dati
personali. ))
      3) al comma 3, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
    «d) adottare per (( tutte )) le materie indicate nel comma 1, ove
la  situazione  lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di
singole  banche,  riguardanti  anche la restrizione delle attivita' o
della  struttura  territoriale,  nonche'  il  divieto  di  effettuare
determinate  operazioni,  ((  anche  di  natura  societaria,  )) e di
distribuire utili o altri elementi del patrimonio.»;
    c) l'articolo 59 e' cosi' modificato:
      1) la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    «b)  per  "societa'  finanziarie"  si  intendono  le societa' che
esercitano,  in via esclusiva o prevalente: l'attivita' di assunzione
di  partecipazioni  aventi  le  caratteristiche  indicate dalla Banca
d'Italia  in  conformita'  alle  delibere  del CICR; una o piu' delle
attivita'  previste dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri da 2
a  12;  altre  attivita'  finanziarie previste ai sensi del numero 15
della  medesima lettera; le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera n), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; »;
      2) la lettera c) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:
    «c)  per  "societa'  strumentali"  si  intendono  le societa' che
esercitano,  in  via  esclusiva  o  prevalente,  attivita'  che hanno
carattere   ausiliario  dell'attivita'  delle  societa'  del  gruppo,
comprese  quelle  consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione
di immobili e nella gestione di servizi anche informatici.»;
      3) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «1-bis.  Le  disposizioni del presente capo relative alle banche si
applicano anche agli istituti di moneta elettronica.»;
    d) all'articolo 60,  comma 1,  la  lettera b) e' sostituita dalla
seguente:
    «b)  dalla  societa'  finanziaria  capogruppo  italiana  e  dalle
societa'  bancarie,  finanziarie e strumentali da questa controllate,
quando  nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno
una  banca e abbiano rilevanza determinante, secondo quanto stabilito
dalla  Banca  d'Italia  in  conformita'  alle deliberazioni del CICR,
quelle bancarie e finanziarie.»;
    e) l'articolo 61 e' cosi' modificato:
      1)   al  comma 1,  le  parole:  «ai  sensi  del  comma 2»  sono
soppresse;
      2) il comma 2 e' abrogato;
    f) l'articolo 65 e' cosi' modificato:
      1) al comma 1, le lettere d), e), f) e g) sono soppresse;
      2)  al  comma 1,  le  lettere h)  ed i)  sono  sostituite dalle
seguenti:
    «h)    societa'    che,    fermo    restando    quanto   previsto
dall'articolo 19, comma 6, controllano almeno una banca;
    i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali
quando  siano controllate da una singola banca ovvero quando societa'
appartenenti  a  un  gruppo  bancario  ovvero soggetti indicati nella
lettera h)  detengano,  anche  congiuntamente,  una partecipazione di
controllo.»;
    g) l'articolo 66 e' cosi' modificato:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Al  fine di (( esercitare )) la vigilanza su base consolidata,
la  Banca  d'Italia richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
a c)  del  comma 1 dell'articolo 65 la trasmissione, anche periodica,
di situazioni e dati, nonche' ogni altra informazione utile. La Banca
d'Italia   puo'   altresi'  richiedere  ai  soggetti  indicati  nelle
lettere h)  ed i)  del comma 1 dell'articolo 65 le informazioni utili
all'esercizio della vigilanza su base consolidata.»;
      2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  La  Banca  d'Italia  puo'  disporre nei confronti dei soggetti
indicati  nelle  lettere  da a)  a c)  del  comma 1  dell'articolo 65
l'applicazione  delle  disposizioni  previste  dalla parte IV, titolo
III,  capo  II, sezione VI, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.»;
      3)  al  comma 4,  le  parole: «, aventi sede legale in Italia,»
sono soppresse;
    h) l'articolo 67 e' cosi' modificato:
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1.  Al fine di (( esercitare )) la vigilanza consolidata, la Banca
d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, impartisce alla
capogruppo,  con  provvedimenti  di carattere generale o particolare,
disposizioni   concernenti   il   gruppo   bancario  complessivamente
considerato o suoi componenti, aventi ad oggetto:
    a) l'adeguatezza patrimoniale;
    b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;
    c) le partecipazioni detenibili;
    d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile  e  i controlli
interni;
    e) l'informativa  da  rendere al pubblico sulle materie di cui al
presente comma.»;
      2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera a),
prevedono la possibilita' di utilizzare:
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti  esterni;  le  disposizioni  disciplinano  i  requisiti che tali
soggetti  devono possedere e le relative modalita' di accertamento da
parte della Banca d'Italia;
    b) sistemi   interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della Banca d'Italia. Per i gruppi sottoposti a vigilanza consolidata
di  un'autorita'  di  un  altro Stato comunitario, la decisione e' di
competenza  della  medesima  autorita'  qualora, entro sei mesi dalla
presentazione della domanda di autorizzazione, non venga adottata una
decisione congiunta con la Banca d'Italia.
  2-ter.  I  provvedimenti  particolari adottati ai sensi del comma 1
possono  riguardare  anche  la  restrizione  delle  attivita' o della
struttura  territoriale  del gruppo, nonche' il divieto di effettuare
determinate  operazioni  e  di distribuire utili o altri elementi del
patrimonio.»;
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  «3.  Le disposizioni emanate dalla Banca d'Italia per (( esercitare
))  la  vigilanza su base consolidata possono tenere conto, anche con
riferimento  alla  singola  banca, della situazione e delle attivita'
dei   soggetti   indicati   nelle   lettere b)   e c)   del   comma 1
dell'articolo 65.»;
      4) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
  «3-bis. La Banca d'Italia puo' impartire disposizioni, ai sensi del
presente  articolo, anche nei confronti (( di uno solo o di alcuni ))
dei componenti il gruppo bancario.»;
    i) all'articolo 68,  dopo  il  comma 3,  e' aggiunto, in fine, il
seguente:
  «3-bis.  La Banca d'Italia puo' consentire che autorita' competenti
di altri Stati comunitari partecipino, per i profili di interesse, ad
ispezioni  presso  le  capogruppo  ai sensi dell'articolo 61, qualora
queste   abbiano  controllate  sottoposte  alla  vigilanza  di  dette
autorita'.»;
    l) l'articolo 69 e' cosi' modificato:
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Collaborazione tra
autorita' e obblighi informativi»;
      2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
  «1. La Banca d'Italia definisce, anche sulla base di accordi con le
autorita'   di   vigilanza   di  altri  Stati  comunitari,  forme  di
collaborazione  e  di  coordinamento,  nonche'  la  ripartizione  dei
compiti specifici di ciascuna autorita' in ordine all'esercizio della
vigilanza  su  base  consolidata  nei confronti di gruppi operanti in
piu' Paesi.»;
      3) dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  «1-bis.  Per  effetto  degli  accordi  di  cui al comma 1, la Banca
d'Italia puo' esercitare la vigilanza consolidata anche:
    a) sulle  societa'  finanziarie,  aventi  sede legale in un altro
Stato comunitario, che controllano una capogruppo o una singola banca
italiana;
    b) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate
dai soggetti di cui alla lettera a);
    c) sulle societa' bancarie, finanziarie e strumentali partecipate
almeno  per  il  venti  per cento, anche congiuntamente, dai soggetti
indicati nelle lettere a) e b).
  1-ter.  La  Banca  d'Italia, qualora nell'esercizio della vigilanza
consolidata  verifichi  una  situazione  di  emergenza potenzialmente
lesiva  della  stabilita'  del  sistema  finanziario italiano o di un
altro  Stato  comunitario  in  cui  opera il gruppo bancario, informa
tempestivamente  il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche',
in  caso  di  gruppi  operanti  anche  in  altri Stati comunitari, le
competenti autorita' monetarie.»;
    m) l'articolo 107 e' cosi' modificato:
      1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
  «2.  La Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR,
detta  agli  intermediari  iscritti nell'elenco speciale disposizioni
aventi  ad  oggetto  l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del
rischio    nelle   sue   diverse   configurazioni,   l'organizzazione
amministrativa   e   contabile   e   i   controlli  interni,  nonche'
l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca
d'Italia  ((  adotta, )) ove la situazione lo richieda, provvedimenti
specifici  nei  confronti  di  singoli intermediari per le materie in
precedenza  indicate. Con riferimento a determinati tipi di attivita'
la   Banca  d'Italia  puo'  inoltre  dettare  disposizioni  volte  ad
assicurarne il regolare esercizio.»;
      2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
  «2-bis.  Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che
gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale possano
utilizzare:
    a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o
enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);
    b) sistemi   interni   di   misurazione   dei   rischi   per   la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della Banca d'Italia.»;
      3) il comma 4-bis e' sostituito dal seguente:
  «4-bis. La Banca d'Italia puo' imporre agli intermediari il divieto
di  intraprendere  nuove  operazioni  e  disporre  la riduzione delle
attivita',  nonche'  vietare  la  distribuzione  di  utili o di altri
elementi  del  patrimonio  per  violazione  di  norme  di  legge o di
disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.»;
    n) dopo l'articolo 116, e' inserito il seguente:
  «Art.  116-bis  (Decisioni  di rating). - 1. La Banca d'Italia puo'
disporre  che le banche e gli intermediari finanziari illustrino alle
imprese  che ne facciano richiesta i principali fattori alla base dei
rating  che  le  riguardano. (( L'eventuale conseguente comunicazione
non da' luogo ad oneri per il cliente.)) ».

     
                  Riferimenti normativi:

              - Decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
          unico  delle  leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),
          pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
          230,  supplemento ordinario, come modificato dalla presente
          legge:
              «Art.   7   (Segreto  d'ufficio  e  collaborazione  tra
          autorita).  - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
          in  possesso  della  Banca  d'Italia  in  ragione della sua
          attivita'  di  vigilanza  sono coperti da segreto d'ufficio
          anche  nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni, a
          eccezione  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          Presidente  del  CICR.  Il  segreto non puo' essere opposto
          all'autorita'  giudiziaria quando le informazioni richieste
          siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
          a violazioni sanzionate penalmente.
              2.  I  dipendenti  della Banca d'Italia, nell'esercizio
          delle  funzioni  di  vigilanza,  sono  pubblici ufficiali e
          hanno  l'obbligo  di riferire esclusivamente al Governatore
          tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
          veste di reati.
              3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
          segreto d'ufficio.
              4.  Le  pubbliche  amministrazioni  e gli enti pubblici
          forniscono   le   informazioni   e   le   altre   forme  di
          collaborazione   richieste   dalla   Banca   d'Italia,   in
          conformita'   delle   leggi   disciplinanti   i  rispettivi
          ordinamenti.
              5.  La  Banca  d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
          l'UIC  collaborano  tra  loro,  anche  mediante  scambio di
          informazioni,  al fine di agevolare le rispettive funzioni.
          Detti  organismi  non  possono  reciprocamente  opporsi  il
          segreto d'ufficio.
              6.  La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
          di  informazioni,  con  le autorita' competenti degli Stati
          comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
          informazioni  ricevute  dalla Banca d'Italia possono essere
          trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
          dell'autorita'  dello  Stato  comunitario che ha fornito le
          informazioni .
              7.   Nell'ambito   di  accordi  di  cooperazione  e  di
          equivalenti  obblighi  di  riservatezza,  la Banca d'Italia
          puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
          funzioni  di  vigilanza  con  le autorita' competenti degli
          Stati   extracomunitari;   le  informazioni  che  la  Banca
          d'Italia  ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
          essere  comunicate  soltanto  con l'assenso esplicito delle
          autorita' che le hanno fornite.
              8.  La  Banca  d'Italia puo' scambiare informazioni con
          autorita'   amministrative  o  giudiziarie  nell'ambito  di
          procedimenti  di  liquidazione o di fallimento, in Italia o
          all'estero,   relativi   a  banche,  succursali  di  banche
          italiane    all'estero    o   di   banche   comunitarie   o
          extracomunitarie  in  Italia,  nonche'  relativi a soggetti
          inclusi   nell'ambito   della  vigilanza  consolidata.  Nei
          rapporti  con  le  autorita' extracomunitarie lo scambio di
          informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
              9.  La  Banca  d'Italia  puo'  comunicare ai sistemi di
          garanzia  italiani  e,  a  condizione che sia assicurata la
          riservatezza,  a  quelli  esteri informazioni e dati in suo
          possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
              10.   Nel  rispetto  delle  condizioni  previste  dalle
          direttive  comunitarie  applicabili  alle  banche, la Banca
          d'Italia   scambia   informazioni  con  altre  autorita'  e
          soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.».
              - Il testo vigente dell'art. 53 del decreto legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita:
              «Art.  53  (Vigilanza  regolamentare).  -  1.  La Banca
          d'Italia,  in  conformita'  delle  deliberazioni  del CICR,
          emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:
                a) l'adeguatezza patrimoniale;
                b) il  contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse
          configurazioni;
                c) le partecipazioni detenibili;
                d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i
          controlli interni;
                d-bis)  l'informativa  da  rendere  al pubblico sulle
          materie di cui alle lettere da a) a d).
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere  che  determinate  operazioni siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia.
              2.-bis.  Le  disposizioni emanate ai sensi del comma 1,
          lettera a), prevedono che le banche possano utilizzare:
                a) le  valutazioni  del rischio di credito rilasciate
          da  societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
          requisiti  che tali soggetti devono possedere e le relative
          modalita' di accertamento;
                b) sistemi  interni  di misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali,   previa
          autorizzazione   della   Banca   d'Italia.  Per  le  banche
          sottoposte alla vigilanza consolidata di un'autorita' di un
          altro  Stato  comunitario,  la  decisione  e' di competenza
          della  medesima  autorita',  qualora,  entro sei mesi dalla
          presentazione  della  domanda  di autorizzazione, non venga
          adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
              2-ter.  Le  societa' o enti esterni che, anche gestendo
          sistemi   informativi   creditizi  rilasciano  alle  banche
          valutazioni  del  rischio  di  credito o sviluppano modelli
          statistici  per l'utilizzo ai fini del comma 1, lettera a),
          conservano  per  tale  esclusiva finalita', anche in deroga
          alle altre vigenti disposizioni normative, i dati personali
          detenuti  legittimamente per un periodo di tempo storico di
          osservazione  che  sia  congruo rispetto a quanto richiesto
          dalle  disposizioni  emanate  ai  sensi del comma 2-bis. Le
          modalita'  di  attuazione e i criteri che assicurano la non
          identificabilita'  sono  individuati su conforme parere del
          Garante per la protezione dei dati personali.
              3. La Banca d'Italia puo':
                a) convocare   gli  amministratori,  i  sindaci  e  i
          dirigenti  delle  banche  per esaminare la situazione delle
          stesse;
                b) ordinare  la  convocazione degli organi collegiali
          delle  banche,  fissandone  l'ordine del giorno, e proporre
          l'assunzione di determinate decisioni;
                c) procedere  direttamente  alla  convocazione  degli
          organi collegiali delle banche quando gli organi competenti
          non abbiano ottemperato a quanto previsto dalla lettera b);
                d) adottare   per   tutte  le  materie  indicate  nel
          comma 1,  ove  la  situazione  lo  richieda,  provvedimenti
          specifici  nei  confronti  di  singole  banche, riguardanti
          anche  la  restrizione  delle  attivita'  o della struttura
          territoriale,  nonche' il divieto di effettuare determinate
          operazioni  anche  di  natura  societaria, e di distribuire
          utili o altri elementi del patrimonio.
              4.    La   Banca   d'Italia,   in   conformita'   delle
          deliberazioni  del CICR, disciplina condizioni e limiti per
          l'assunzione,  da  parte  delle  banche,  di  attivita'  di
          rischio  nei  confronti  di  coloro che possono esercitare,
          direttamente  o indirettamente, un'influenza sulla gestione
          della  banca  o  del gruppo bancario nonche' dei soggetti a
          essi  collegati.  Ove  verifichi in concreto l'esistenza di
          situazioni  di  conflitto  di  interessi, la Banca d'Italia
          puo'   stabilire   condizioni   e   limiti   specifici  per
          l'assunzione delle attivita' di rischio.
              4-bis. Le condizioni di cui al comma 4 sono determinate
          tenuto conto:
                a) dell'entita' del patrimonio della banca;
                b) dell'entita'  della  partecipazione  eventualmente
          detenuta;
                c) dell'insieme delle attivita' di rischio del gruppo
          bancario  nei  confronti  dei  soggetti di cui al comma 4 e
          degli  altri  soggetti ai medesimi collegati secondo quanto
          stabilito dalla Banca d'Italia.
              4-ter.  La  Banca  d'Italia  individua i casi in cui il
          mancato   rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma 4
          comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi
          con la partecipazione.
              4-quater.   La  Banca  d'Italia,  in  conformita'  alle
          deliberazioni  del CICR, disciplina i conflitti d'interessi
          tra  le  banche  e  i  soggetti  indicati  nel  comma 4, in
          relazione   ad   altre  tipologie  di  rapporti  di  natura
          economica.».
              - Il testo vigente dell'art. 59 del decreto legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385,  cosi'  come modificato dalla
          presente legge, cosi' recita:
              «Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
                a) il  controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
          23;
                b) per   "societa'   finanziarie"   si  intendono  le
          societa'  che  esercitano,  in  via esclusiva o prevalente:
          l'attivita'  di  assunzione  di  partecipazioni  aventi  le
          caratteristiche    indicate   dalla   Banca   d'Italia   in
          conformita'  alle  delibere  del  CICR;  una  o  piu' delle
          attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri
          da  2  a  12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi
          del  numero  15 della medesima lettera; le attivita' di cui
          all'art.  1,  comma 1,  lettera n), del decreto legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58;
                c) per   "societa'   strumentali"   si  intendono  le
          societa'  che  esercitano,  in  via esclusiva o prevalente,
          attivita'  che  hanno  carattere  ausiliario dell'attivita'
          delle  societa'  del  gruppo,  comprese  quelle consistenti
          nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella
          gestione di servizi anche informatici.
              1-bis.  Le disposizioni del presente capo relative alle
          banche   si   applicano   anche  agli  istituti  di  moneta
          elettronica.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 60, comma 1, del decreto
          legislativo   1° settembre   1993,   n.   385,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.  60  (Composizione).  -  1. Il gruppo bancario e'
          composto alternativamente:
                a) dalla  banca  italiana capogruppo e dalle societa'
          bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate;
                b) dalla  societa'  finanziaria capogruppo italiana e
          dalle  societa'  bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da
          questa  controllate,  quando nell'insieme delle societa' da
          essa   controllate  vi  sia  almeno  una  banca  e  abbiano
          rilevanza  determinante,  secondo  quanto  stabilito  dalla
          Banca  d'Italia in conformita' alle deliberazioni del CICR,
          quelle bancarie e finanziarie.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 61, comma 1, del decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.  61  (Capogruppo).  -  1.  Capogruppo e' la banca
          italiana  o  la  societa'  finanziaria  con  sede legale in
          Italia,  cui fa capo il controllo delle societa' componenti
          il  gruppo bancario e che non sia, a sua volta, controllata
          da   un'altra   banca   italiana  o  da  un'altra  societa'
          finanziaria  con  sede  legale  in Italia, che possa essere
          considerata capogruppo.».
              - Il  testo  vigente dell'art. 65, comma 1, del decreto
          legislativo   1° settembre   1993,   n.   385,  cosi'  come
          modificato  dal presente decreto-legge 27 dicembre 2006, n.
          267, cosi' recita:
              «Art.  65 (Soggetti inclusi nell'ambito della vigilanza
          consolidata).  - 1. La Banca d'Italia esercita la vigilanza
          su base consolidata nei confronti dei seguenti soggetti:
                a) societa' appartenenti a un gruppo bancario;
                b) societa'   bancarie,   finanziarie  e  strumentali
          partecipate almeno per il 20% dalle societa' appartenenti a
          un gruppo bancario o da una singola banca;
                c) societa'  bancarie,  finanziarie e strumentali non
          comprese  in  un  gruppo  bancario,  ma  controllate  dalla
          persona fisica o giuridica che controlla un gruppo bancario
          ovvero una singola banca;
                d) (soppressa);
                e) (soppressa);
                f) (soppressa);
                g) (soppressa);
                h) societa'   che,  fermo  restando  quanto  previsto
          dall'art. 19, comma 6, controllano almeno una banca;
                i) societa' diverse da quelle bancarie, finanziarie e
          strumentali  quando  siano controllate da una singola banca
          ovvero  quando  societa'  appartenenti a un gruppo bancario
          ovvero  soggetti indicati nella lettera h) detengano, anche
          congiuntamente, una partecipazione di controllo.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   66,   del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.  66  (Vigilanza  informativa).  -  1.  Al fine di
          esercitare  la  vigilanza  su  base  consolidata,  la Banca
          d'Italia  richiede ai soggetti indicati nelle lettere da a)
          a c)  del  comma 1  dell'art.  65  la  trasmissione,  anche
          periodica,   di  situazioni  e  dati,  nonche'  ogni  altra
          informazione   utile.   La  Banca  d'Italia  puo'  altresi'
          richiedere  ai soggetti indicati nelle lettere h) ed i) del
          comma 1  dell'art.  65  le informazioni utili all'esercizio
          della vigilanza su base consolidata.
              2.  La Banca d'Italia determina modalita' e termini per
          la   trasmissione   delle  situazioni,  dei  dati  e  delle
          informazioni indicati nel comma 1.
              3.  La  Banca  d'Italia puo' disporre nei confronti dei
          soggetti  indicati  nelle  lettere  da a)  a c) del comma 1
          dell'art.  65  l'applicazione  delle  disposizioni previste
          dalla  parte  IV,  titolo  III,  capo  II,  sezione VI, del
          decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
              4.  Le  societa'  indicate nell'art. 65 forniscono alla
          capogruppo  ovvero alla singola banca le situazioni, i dati
          e  le  informazioni  richiesti  per  consentire l'esercizio
          della vigilanza consolidata.
              5.  Le  societa'  con  sede legale in Italia ricomprese
          nella  vigilanza  su  base  consolidata di competenza delle
          autorita'   di   vigilanza  degli  altri  Stati  comunitari
          forniscono   ai   soggetti   individuati  dalle  stesse  le
          informazioni  necessarie  per  l'esercizio  della vigilanza
          consolidata.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   67,   del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.  67  (Vigilanza  regolamentare).  - 1. Al fine di
          esercitare  la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia, in
          conformita'  alle  deliberazioni  del CICR, impartisce alla
          capogruppo,  con  provvedimenti  di  carattere  generale  o
          particolare,  disposizioni  concernenti  il gruppo bancario
          complessivamente  considerato  o suoi componenti, aventi ad
          oggetto:
                a) l'adeguatezza patrimoniale;
                b) il  contenimento  del  rischio  nelle  sue diverse
          configurazioni;
                c) le partecipazioni detenibili;
                d) l'organizzazione  amministrativa  e  contabile e i
          controlli interni;
                e) l'informativa da rendere al pubblico sulle materie
          di cui al presente comma.
              2. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono
          prevedere  che  determinate  operazioni siano sottoposte ad
          autorizzazione della Banca d'Italia.
              2-bis.  Le  disposizioni  emanate ai sensi del comma 1,
          lettera a), prevedono la possibilita' di utilizzare:
                a) le  valutazioni  del rischio di credito rilasciate
          da  societa' o enti esterni; le disposizioni disciplinano i
          requisiti  che tali soggetti devono possedere e le relative
          modalita' di accertamento da parte della Banca d'Italia;
                b) sistemi  interni  di misurazione dei rischi per la
          determinazione    dei    requisiti   patrimoniali,   previa
          autorizzazione   della   Banca   d'Italia.   Per  i  gruppi
          sottoposti  a  vigilanza  consolidata di un'autorita' di un
          altro  Stato  comunitario,  la  decisione  e' di competenza
          della  medesima  autorita'  qualora,  entro  sei mesi dalla
          presentazione  della  domanda  di autorizzazione, non venga
          adottata una decisione congiunta con la Banca d'Italia.
              2-ter.  I  provvedimenti  particolari adottati ai sensi
          del  comma 1  possono riguardare anche la restrizione delle
          attivita'   o  della  struttura  territoriale  del  gruppo,
          nonche'  il  divieto di effettuare determinate operazioni e
          di distribuire utili o altri elementi del patrimonio.
              3.  Le  disposizioni  emanate  dalla Banca d'Italia per
          realizzare  la vigilanza su base consolidata possono tenere
          conto,  anche  con  riferimento  alla  singola banca, della
          situazione  e  delle  attivita' dei soggetti indicati nelle
          lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 65.
              3-bis.  La  Banca d'Italia puo' impartire disposizioni,
          ai  sensi del presente articolo, anche nei confronti di uno
          solo o di alcuni dei componenti il gruppo bancario.».
              - Il   testo   vigente   dell'art.   68,   del  decreto
          legislativo  1° settembre  1993,  n.  385,  come modificato
          dalla presente legge, cosi' recita:
              «Art.   68  (Vigilanza  ispettiva).  -  1.  A  fini  di
          vigilanza  su  base  consolidata,  la  Banca  d'Italia puo'
          effettuare  ispezioni  presso i soggetti indicati nell'art.
          65  e  richiedere  l'esibizione di documenti e gli atti che
          ritenga  necessari.  Le ispezioni nei confronti di societa'
          diverse da quelle bancarie, finanziarie e strumentali hanno
          il  fine  esclusivo  di  verificare  l'esattezza dei dati e
          delle informazioni forniti per il consolidamento.
              2.  La  Banca  d'Italia  puo' richiedere alle autorita'
          competenti   di   uno   Stato   comunitario  di  effettuare
          accertamenti   presso  i  soggetti  indicati  nel  comma 1,
          stabiliti  nel territorio di detto Stato, ovvero concordare
          altre modalita' delle verifiche.
              3.  La  Banca  d'Italia,  su  richiesta delle autorita'
          competenti  di  altri  Stati  comunitari o extracomunitari,
          puo'  effettuare  ispezioni  presso  le  societa'  con sede
          legale   in  Italia  ricomprese  nella  vigilanza  su  base
          consolidata  di  competenza delle autorita' richiedenti. La
          Banca   d'Italia   puo'  consentire  che  la  verifica  sia
          effettuata  dalle  autorita'  che  hanno fatto la

 


 
 
 
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