DURC. CIRCOLARE INAIL: Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche al decreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Dal Sito dell'INAIL:
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente:
l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo della verifica,
e
l’articolo 5, che detta regole specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato 1).
Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato 2).
Riportiamo di seguito la circolare, in fondo troverete i link per gli allegati
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INAIL, Circolare 48 del 14 dicembre 2012
Oggetto
Semplificazioni in materia di documento unico di regolarità contributiva. Modifiche aldecreto interministeriale 30 gennaio 2015.
Quadro normativo
(lo troverete scaricando la circolare)
Premessa
Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 23 febbraio 2016, pubblicato
nella Gazzetta ufficiale 19 ottobre 2016, n. 245 ha modificato due articoli del decreto
ministeriale 30 gennaio 2015 che disciplina il DURC on line e precisamente l’articolo 2,
che definisce l’ambito soggettivo della verifica, e l’articolo 5, che detta regole
specifiche nel caso di soggetti sottoposti a procedure concorsuali (allegato 1).
Le modifiche sono state illustrate dal ministero del lavoro e delle politiche sociali nella
circolare 2 novembre 2016, n. 33 (allegato 2).
Verifica della regolarità contributiva per le imprese del settore dell’edilizia
(articolo 2)
Il primo periodo del comma 1 dell’articolo 2 è ora il seguente: "I soggetti di cui all’art.1
possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all’art.6, la regolarità
contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese classificate o
classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività
dell’edilizia, nonché, ai soli fini DURC, per le imprese che applicano il relativo contratto
collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte,
comparativamente rappresentative, dalle Casse edili"
Come illustrato nella circolare ministeriale 33/2016, la nuova formulazione è diretta a
evitare che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai
versamenti dovuti alle Casse edili da parte di quelle imprese che, benché classificate
in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, considerato che l’obbligo
di iscrizione alle Casse edili sussiste per le aziende che applicano il contratto collettivo
nazionale del settore edile nonché nel caso di esplicita o implicita adesione allo stesso
a opera delle parti individuali del rapporto di lavoro.
La circolare ministeriale precisa altresì che le modifiche apportate sono volte a chiarire
l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la
classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Inps ai sensi della
legge 88/1989 indipendentemente dal contratto collettivo applicato– e la effettiva
applicazione del CCNL del settore edile.
Pertanto, il sistema dell’Inps effettuerà, con le modalità operative concordate tra gli
Enti, l’interrogazione negli archivi delle Casse edili anche se per il codice fiscale non è
presente il codice statistico contributivo (c.s.c.) edile.
Verifica della regolarità contributiva per le imprese soggette a procedure
concorsuali (articolo 5)
Il nuovo testo dei commi 2 e 3 dell’articolo 5 del decreto ministeriale 30 gennaio
2015, che disciplina la regolarità contributiva dell’impresa in presenza di procedure
concorsuali, riguarda i casi di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa con
esercizio provvisorio e quelli di amministrazione straordinaria con prosecuzione
dell’attività.
Il comma 2 stabilisce che "in caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa
con esercizio provvisorio di cui agli articoli 104 e 206 del regio decreto 16 marzo
1942, n.267, l’impresa si considera regolare con riferimento agli obblighi contributivi
nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di
autorizzazione all’esercizio provvisorio"
Il comma 3 dispone che "In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto
legislativo 8 luglio 1999, n.270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito
nella legge 18 febbraio 2004, n.39 e successive modifiche e integrazioni, l’impresa si
considera regolare con riferimento ai debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e
Casse edili scaduti anteriormente alla data del decreto di apertura della medesima
procedura di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n.270 e all’articolo
2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n.347"
In sostanza, è stata ora inclusa anche l’ipotesi della liquidazione coatta amministrativa
con esercizio provvisorio di cui all’articolo 206 della legge fallimentare e, soprattutto,
ai fini della regolarità è stata eliminata la condizione dell’avvenuta insinuazione al
passivo da parte degli Enti previdenziali per gli obblighi contributivi scaduti prima
dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio o del decreto di apertura della procedura.
Come osservato nella circolare ministeriale, l’impresa va considerata regolare per il
solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di
autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della
procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). La previsione normativa di
una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione
dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis
dell’impresa. In caso contrario, infatti, l’autorizzazione all’esercizio provvisorio
dell’impresa sarebbe verosimilmente vanificata, in quanto l’impresa non sarebbe nelle
condizioni di ottenere il DURC a causa di una condizione di irregolarità che è in re ipsa,
in quanto insita nella stessa condizione di insolvenza.
Dal sito dell'INAIL:
scarica il Testo integrale della circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 (.pdf - 188 kb)
scarica l'Allegato 1 alla circolare n. 48 del 14 dicembre 2016
(.pdf - 53 kb)
scarica l'Allegato 2 alla circolare n. 48 del 14 dicembre 2016 (Circolare del Ministero del lavoro) (.pdf - 468 kb)
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