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sentenze e pareri: IMPORTO A BASE D'ASTA, parere di precontenzioso anac n.7 del 2016. E' legittimo valutare il ribasso rispetto all'importo indicato nel bando anche se i moduli allegati riportano l'importo a base d'asta errato.
21/12/2016

Parere di Precontenzioso n. 7 del 08/01/2016 - rif. PREC 89/15/S

Fonte: anac.it

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da Comune di Vallermosa (CA) – Procedura negoziata con pubblicazione del bando di gara per l’affidamento della gestione del servizio di ludoteca/spazio bambini associato tra i Comuni di Vallermosa, Silliqua e Uta – Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - Importo a base d’asta: euro 196.484,00 – S.A.: Comune di Vallermosa
PREC 89/15/S

Predisposizione di moduli in contrasto con il bando di gara - Tutela della buona fede e del favor partecipazionis

E’ conforme al principio di correttezza dell’azione amministrativa e al principio del favor partecipationis la decisione della commissione di gara di valutare il ribasso proposto dai concorrenti rispetto all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara piuttosto che rispetto all’importo erroneamente presente nel modulo allegato al bando stesso ed erroneamente riportato nelle offerte economiche prodotte in sede di gara.

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza prot. n. 19660 del 20.02.2015 con la quale il Comune di Vallermosa ha richiesto un parere all’Autorità nell’ambito della procedura di gara in oggetto in merito alla corretta modalità con la quale avrebbe dovuto procedere alla valutazione delle offerte economiche rilevando che, nel corso della predetta valutazione delle offerte, emergeva un errore materiale nell’indicazione dell’importo a base d’asta presente nel modulo allegato al bando di gara rispetto all’importo indicato nel bando stesso cosicche' tre su quattro concorrenti consideravano ai fini del ribasso proposto l’importo indicato nel modulo allegato al bando (il bando indicava l’importo a base d’asta di € 196.468,00, mentre il modulo allegato relativo all’offerta economica indicava € 192.363,20);

VISTO l’avvio dell’istruttoria comunicato in data 7.04.2014;

VISTE le memorie prodotte dalle parti;

VISTA, in particolare, la memoria con la quale la concorrente AGAPE Soc. coop. sociale onlus solleva il quesito rispetto alla necessità di escludere dalla procedura i concorrenti che presentavano l’offerta economica in conformità al modulo allegato al bando;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

CONSIDERATO che la Commissione di gara riteneva di non procedere all’esclusione dei concorrenti che avevano presentato il ribasso con riferimento all’importo a base d’asta presente sul modulo dell’offerta economica e di fare riferimento, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria del contratto, all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara rispetto al quale considerava le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti;

CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria era disposta nei confronti del concorrente Consorzio Regionale Territoriale “Network Etico” che, pur avendo offerto il ribasso rispetto all’importo sbagliato, risultava avere presentato l’offerta valutata complessivamente più vantaggiosa;

VISTO il parere di precontenzioso n. 117 del 16.06.2010 con il quale è stato richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio di correttezza dell’azione amministrativa, in correlazione con la generale clausola di buona fede, che informa l’amministrazione nel suo complesso, non consente di traslare a carico del soggetto partecipante ad una gara le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante «attesa la duplice necessità di tutelare sia l'affidamento ingenerato nelle imprese partecipanti, sia l'interesse pubblico al più ampio possibile confronto concorrenziale, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’Amministrazione» (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3384 del 21 giugno 2007, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 5064 del 17 ottobre 2008, Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1186 del 12 marzo 2007);

RITENUTO, pertanto, che non possono pregiudicarsi con un provvedimento di esclusione i concorrenti che siano incorsi in una formulazione dell’offerta economica non conforme al bando di gara per causa imputabile alla stazione appaltante e, come osservato dalla ditta aggiudicataria nella memoria prodotta in data 16.04.2015, non incidente sui risultati della procedura;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che sia conforme al principio di correttezza dell’azione amministrativa e al principio del favor partecipationis la decisione della commissione di gara di non escludere i concorrenti che abbiano offerto un ribasso con riferimento all’importo a base d’asta presente sul modulo dell’offerta economica e di fare riferimento, ai fini dell’aggiudicazione provvisoria del contratto, all’importo a base d’asta indicato nel bando di gara rispetto al quale considerava le percentuali di ribasso offerte dai concorrenti

Fonte: anac.it

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