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sentenze e pareri: NON SI PUO' ESCLUDERE DA UNA GARA SENZA AVER PRIMA CHIESTO GLI OPPORTUNI CHIARIMENTI. Parere di Precontenzioso Anac n. 36. Il caso riguarda una gara di servizi tecnici.
23/12/2016

NON SI PUO' ESCLUDERE DA UNA GARA SENZA AVER PRIMA CHIESTO GLI OPPORTUNI CHIARIMENTI. Parere di Precontenzioso Anac n. 36. Il caso riguarda una gara di servizi tecnici.

Fonte: anac.it

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del d.lgs.163/2006 presentate dall’Ing. Rosetta Galasso – Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici attinenti l’architettura e l’ingegneria inerenti la direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per l’attuazione di intervento di realizzazione di infrastrutture per il P.I.P. in località SS 88-bivio Grottolella – Importo a base di gara: 76.785,37 euro - S.A.: Comune di Grottolella.
PREC 208/15/S

Dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti di un RTP – soccorso istruttorio
Nel caso di dichiarazioni incomplete o ambigue riguardanti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti di un RTP, la stazione appaltante non può procedere all’esclusione del RTP senza avere prima chiesto all’operatore economico di sanare le irregolarità riscontrate fornendo gli opportuni chiarimenti e integrazioni.
Articoli 38 e 46 d.lgs. 163/2006

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza acquisita al protocollo n. 79230 del 22 giugno 2015 presentata dall’ing. Rosetta Galasso che ha chiesto parere sulla legittimità dell’ammissione alla gara di un RTP (ing. Nicola Pica capogruppo) nonostante la mancata dichiarazione delle percentuali di ripartizione dei servizi tra i componenti del raggruppamento di cui all’art. 37, comma 4, del d.lgs n. 163/2006 e la mancata esplicitazione delle percentuali di requisiti posseduti dal mandatario e dai mandanti nel rispetto delle prescrizioni del bando (art. 261, comma 7, d.P.R. n. 207/2010) e del possesso del requisito di cui all’art. 253, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010 (abilitazione da meno di cinque anni all’esercizio della professione) da parte del giovane professionista facente parte del raggruppamento;

VISTA l’ulteriore censura dell’istante secondo cui il RTP Pica avrebbe indicato due direttori dei lavori e due coordinatori della sicurezza in violazione dell’art. 147, comma 1, d.P.R. n. 207/2010;

VISTO il preavviso di ricorso comunicato dall’istante al Comune di Grottolella nel quale viene contestata l’applicabilità del soccorso istruttorio nei casi in trattazione;

VISTE le memorie pervenute;

VISTO l’art. 38, comma 2-bis, d.lgs. n. 163/2006 ai sensi del quale la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive riguardanti i requisiti generali di partecipazione obbliga il concorrente al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara. «In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere».

CONSIDERATA la finalità della richiamata disposizione «di evitare l’esclusione dalla gara per mere carenze documentali - ivi compresa anche la mancanza assoluta delle dichiarazioni - imponendo a tal fine un’istruttoria veloce ma preordinata ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, prima della valutazione dell’ammissibilità dell’offerta o della domanda, e di autorizzare la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale entro il termine perentorio accordato, a tal fine, dalla stazione appaltante (determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015)»;

VISTO il comma 1-ter, dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006 che prevede che «Le disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara»;

RITENUTO che la novella apportata all’art. 46, come evidenziato nella determinazione n. 1/2015, consente di procedere in sede di gara alla sanatoria di ogni omissione o incompletezza documentale, superando il limite della sola integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara, avendo introdotto il principio in base al quale «è generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità, con il solo limite intrinseco dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta, della certezza in ordine alla provenienza della stessa, del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima e di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara»;

CONSIDERATO che, come illustrato dal Comune di Grottolella, nel caso di specie la Commissione di gara, dopo avere rilevato nel corso della verifica dei documenti ammnistrativi, alcune carenze nella documentazione prodotta dal RTP Pica specificatamente indicate nel verbale n. 1 (percentuale di ripartizione dei requisiti posseduti, possesso del requisito di cui all’art. 253, comma 5, d.P.R. n. 207/2010 da parte del giovane professionista, percentuale di ripartizione dello svolgimento dei servizi), ha invitato lo stesso RTP a fornire chiarimenti sugli aspetti ritenuti carenti entro 10 giorni dalla comunicazione;

CONSIDERATA la nota acquisita dal Comune di Grottolella in data 8 giugno 2015 con la quale il RTP Pica ha fornito i richiesti chiarimenti, precisando che «il mandatario detiene requisiti ben superiori a quelli richiesti dal bando ma in seno al raggruppamento di professionisti il mandatario detiene il 60% dei requisiti mentre i mandanti nel complesso detengono il restante 40% in linea con quanto previsto dall’art. 261 comma 7 del DPR 207/2010»; e, con riferimento al possesso del requisito dell’abilitazione all’esercizio della professione del giovane professionista, che «l’ing. Fabio Pastore è abilitato all’esercizio professionale dal 23 settembre 2013 come risulta dall’autocertificazione del professionista allegata alla presente»;

e, ulteriormente, che «al momento della eventuale costituzione effettiva del raggruppamento saranno stabilite le effettive mansioni come di seguito riportate: il giovane professionista ing. Fabio Pastore svolgerà la funzione di direttore operativo, l’ing. Nicola Pica svolgerà la funzione di direttore dei lavori e l’arch. Eleonora Iannuzzi svolgerà la funzione di responsabile della sicurezza in proporzione alle quote di partecipazione per le opere oggetto del bando di gara, anche se non vi è l’obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione all’ATP e quote di esecuzione dello svolgimento di servizi»;

CONSIDERATO che, come emerge dal verbale di gara n. 2 del 16 giugno 2015, la Commissione, esaminati i chiarimenti pervenuti da parte dei partecipanti, ha ritenuto ammissibili tutti i partecipanti, riservandosi comunque di approfondire le argomentazioni esplicitate dai concorrenti nelle integrazioni nella prima seduta riservata;

RITENUTO che le irregolarità in cui è incorso il RTP Picca, quand’anche fossero da ritenersi essenziali, non supplendo a carenze dell’offerta, non avrebbero consentito alla stazione appaltante di escludere il RTP senza prima procedere alla richiesta di regolarizzazione in forza del combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e del comma 1-ter, dell’art. 46 del d.lgs. n. 163/2006;

CONSIDERATO che il RTP Picca ha sanato le irregolarità rilevate dalla stazione appaltante nei termini dalla stessa indicati fornendo i richiesti chiarimenti;

RILEVATO che sulle questioni poste può decidersi ai sensi dell’art. 8 del Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

IL CONSIGLIO

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:

-è legittima la richiesta formulata dalla stazione appaltante al RTP Picca di sanare le irregolarità riscontrate riguardanti le dichiarazioni inerenti i requisiti speciali di partecipazione e le parti del servizio eseguite dai singoli componenti;

-è legittima la conseguente ammissione alla gara del RTP Picca, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione delle dichiarazioni rese.

Fonte: anac.it

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