cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Finanziamenti per esigenza ambientale nei centri urbani
13/03/2007

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - DECRETO 16 ottobre 2006 - Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani. (GU n. 50 del 1-3-2007)

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

DECRETO 16 ottobre 2006 

Programma  di  finanziamenti  per  le  esigenze  di tutela ambientale
connesse  al  miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione
delle  emissioni  di  materiale  particolato  in atmosfera nei centri
urbani.

 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Visto  il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 «Interventi urgenti
per  la  tutela  dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza
pubblica»,  convertito  in  legge con la legge del 22 aprile 2005, n.
58,  che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere
dal  2006  da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse
al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione
delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
  Visto il comma 432 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005,
n.  266,  che  ha  destinato il 50% del fondo di cui al decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, ad interventi di difesa del suolo nelle aree
a  rischio  idrogeologico  per  le  finalita' di cui al decreto-legge
11 giugno  1998,  n.  180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267;
  Vista la legge del 23 dicembre 2005, n. 267 «Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il
triennio 2006-2008»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze del
29 dicembre  2005  «Ripartizione in capitoli delle unita' revisionali
di  base  relative  al  bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2006»;
  Visto  il  decreto  legislativo  4 agosto  1999, n. 351, con cui e'
stata recepita la direttiva quadro sulla qualita' dell'aria 96/62/CE;
  Visto  il  decreto  ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono
state  recepite  le  direttive  99/30/CE  e  00/69/CE,  relative agli
inquinanti  biossido  di  zolfo,  biossido di azoto, ossidi di azoto,
PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;
  Visto  il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, n. 261, recante
le  direttive  tecniche per la valutazione preliminare della qualita'
dell'aria  ambiente,  i  criteri  per  l'elaborazione del piano e dei
programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351;
  Visto  il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, di attuazione
della  direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione
di  alcuni  inquinanti  che  causano l'acidificazione e l'esposizione
all'ozono a livello del suolo;
    Visto  il  decreto  legislativo  del  21 maggio 2004, n. 183, che
recepisce la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria;
  Vista  la  direttiva  2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il
mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria
ambiente;
  Vista  la  delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale e' stato
promosso  il  Programma  triennale  di  tutela  ambientale (P.T.T.A.)
relativo  al  triennio  1994-1996 e sono state individuate le risorse
necessarie alla sua attuazione;
  Visto  il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 settembre 1994,
n.  52,  relativo  alla  ripartizione  delle  risorse individuate nel
P.T.T.A  1994-1996  da  destinare  alle regioni per gli interventi di
risanamento  atmosferico e acustico nelle aree urbane di cui al punto
2.1.2 della citata delibera CIPE del 21 dicembre 1993;
  Visto  l'art. 2, comma 104, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996
«Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
  Vista  la  legge  1° giugno 2002, n. 120, che ratifica ed esegue il
Protocollo  di  Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici;
  Vista  la  delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, revisiona le linee guida
per  le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei
gas serra;
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente e della tutela del
territorio  18 febbraio 2005, recante l'istituzione della Commissione
nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (CNEIA);
  Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una
politica  efficace  in materia di tutela e risanamento della qualita'
dell'aria  ambiente, e' indispensabile realizzare approcci strategici
innovativi, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze,
lo  sviluppo  delle  capacita'  di  attuazione,  la promozione di una
governance  efficiente,  la  promozione  del  collegamento  in  rete,
dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche,
nonche'  una  migliore  diffusione delle informazioni ed una maggiore
sensibilizzazione e comunicazione;
  Considerato  che  a  tal fine e' necessario prevedere uno strumento
finanziario   per  fornire  adeguato  sostegno  alle  amministrazioni
regionali   e   locali   al   fine   di  garantire  la  formulazione,
l'attuazione,  il  monitoraggio  e la valutazione degli effetti della
politica  e  della  legislazione  in  materia  di qualita' dell'aria,
nonche'  la  loro  comunicazione  e diffusione in tutto il territorio
nazionale;
  Considerato   che   la   preoccupante  situazione  di  inquinamento
atmosferico   che  interessa  ampie  aree  del  territorio  nazionale
richiede  l'attuazione  di  interventi  incisivi  che  consentano  di
arrivare a garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria;
  Preso  atto  delle  conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della
CNEIA nelle quali sono state indicate, tra le priorita' di intervento
per   il  risanamento  e  la  tutela  della  qualita'  dell'aria,  la
necessita'  di sviluppare e potenziare gli strumenti modellistici per
la   valutazione   integrata   al  fine  di  fornire  informazioni  e
valutazioni scientifiche a supporto delle azioni da intraprendere per
fronteggiare  episodi di inquinamento nel breve, ma anche nel medio e
lungo periodo;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          F i n a l i t a'

  1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art.
1  del  decreto-legge  21 febbraio 2005, n. 16 (di seguito denominato
fondo),  il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti
(di   seguito   denominato  programma)  per  le  esigenze  di  tutela
ambientale  connesse  al  miglioramento  della qualita' dell'aria con
particolare  riferimento  al materiale particolato nei centri urbani.
Per  tali  finalita'  il  programma  promuove  interventi  e progetti
finalizzati   all'attuazione,   al  monitoraggio,  alla  valutazione,
all'aggiornamento  e  alla  comunicazione delle politiche di gestione
della qualita' dell'aria e all'informazione ed alla sensibilizzazione
del pubblico.
  2.  Al  programma  e'  destinata  una somma complessiva pari a Euro
210.000.000,00,  a  valere  sulle  risorse  del  fondo  relative alle
annualita' 2006, 2007 e 2008.

      

                               Art. 2.

Tipologie  e  requisiti  degli  interventi  e dei progetti oggetto di
                            finanziamento

  1.  Possono  essere  finanziati,  nel  rispetto dei criteri e delle
procedure  di cui agli articoli successivi, i seguenti interventi e i
seguenti progetti:
    a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della
qualita' dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto
1999, n. 351;
    b) interventi   finalizzati   allo   sviluppo   di  strumenti  di
valutazione volti ad assicurare che i piani e i programmi di cui alla
lettera a)  siano  aggiornati  alla  luce degli effetti riscontrati a
seguito  della  pregressa attuazione e in modo tale da promuovere: 1)
gli  interventi  che  garantiscono  un  elevato grado di efficacia in
relazione  ai  costi,  2)  gli interventi che comportino la riduzione
contemporanea  delle  emissioni  inquinanti e dei gas serra (come gli
interventi in materia di risparmio energetico), 3) gli interventi che
comportino  anche  ricadute  positive  in  termini occupazionali e di
competitivita';
    c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i
risultati  conseguiti  mediante l'attuazione dei piani di risanamento
della   qualita'   dell'aria  e  interventi  basati  su  campagne  di
comunicazione,   informazione   e   sensibilizzazione   destinate  al
pubblico;  tali  interventi  devono  essere coerenti con le finalita'
delle  normative  nazionali e comunitarie in materia di valutazione e
gestione della qualita' dell'aria;
    d)  progetti  di  interesse  comune  (nazionale/regionale/locale)
aventi le seguenti finalita':
      sviluppare  e sperimentare metodi e strumenti strategici per la
valutazione   e   la  gestione  della  qualita'  dell'aria  volti  ad
individuare  gli  impatti  dei diversi settori (trasporti, produzione
industriale,  civile  ecc.)  sulla qualita' dell'aria e garantire una
maggiore  integrazione  della  tutela  della  qualita'  dell'aria nei
programmi e nelle politiche relativi a tali settori;
      migliorare  la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini
della   formulazione,   dell'attuazione,   della  valutazione  e  del
monitoraggio  delle politiche di risanamento della qualita' dell'aria
(ad  esempio  attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e
dati di input per modelli e scenari);
      individuare,   a   fini   dimostrativi,   interventi  idonei  a
promuovere  la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni
dei gas serra;
      promuovere  il  miglioramento  della capacita' di gestione e di
programmazione   in   materia  di  tutela  della  qualita'  dell'aria
attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta
e  l'accesso  a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso
la definizione di specifici programmi di formazione;
      organizzare   apposite  azioni  e  campagne  di  comunicazione,
workshop  e  convegni sulle attivita' svolte in tema di politiche per
la tutela della qualita' dell'aria.
  2.  Un  elenco  esemplificativo dei progetti di interesse comune di
cui al comma 1, lettera d), e' riportato nell'allegato I.
  3.  Ai  fini  del  finanziamento,  i  progetti  di  cui al comma 1,
lettera d),  devono presentare un valore aggiunto nelle conoscenze, a
livello   nazionale,   in   termini   di   capacita'   conoscitiva  e
programmatica  e  consentire  l'integrazione e armonizzazione con gli
strumenti  regionali  e  locali  di  valutazione  e di gestione della
qualita' dell'aria.

      

                               Art. 3.

              Ripartizione delle risorse del programma

  1.  Le  risorse previste dall'art. 1 sono destinate agli interventi
cui  all'art.  2,  comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), ed ai
progetti  di  cui alla lettera d), in una misura rispettivamente pari
al 93% ed al 7%.

      

                               Art. 4.

Procedure   di   assegnazione   dei  finanziamenti  e  requisiti  dei
                             beneficiari

  1.  Per  il finanziamento degli interventi cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b)  e c),  le  regioni  e le province autonome presentano
alla  Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero
(di  seguito  denominata  Direzione) un'istanza in cui sono descritti
gli  interventi  da  finanziare,  corredata  da idonea documentazione
attestante il rispetto delle condizioni di cui all'allegato II, parte
I.
  2. L'istanza di cui al comma 1 deve in qualsiasi caso prevedere uno
o piu' interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
  3. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze cui al
comma 1,  corredate  della  prescritta  documentazione, la Direzione,
previo  accertamento  delle condizioni previste dal presente decreto,
comunica  al  soggetto interessato se l'istanza e' stata accettata e,
in caso positivo, gli interventi ammessi al finanziamento.
  4.  A  seguito  della comunicazione di cui al comma 3 il Ministero,
rappresentato  dalla  Direzione,  stipula  con il soggetto ammesso al
finanziamento un apposito accordo. Tale accordo deve contenere almeno
gli impegni indicati nell'allegato III.
  5.  Se  gli  interventi  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettera a),
ammessi  al  finanziamento,  interessano le aree metropolitane di cui
all'art.  22  del  decreto legislativo n. 267/2000 gli accordi cui al
comma 4  possono  essere  sottoscritti  anche  dalle  relative citta'
capoluogo.
  6.  Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi di cui
al  comma  4,  il direttore generale della Direzione emana i relativi
decreti di approvazione e di assegnazione delle risorse.
  7.  I  soggetti  ammessi  al finanziamento possono presentare nuove
istanze,  ai  sensi  del  presente  decreto, soltanto a seguito della
completa realizzazione degli interventi finanziati.
  8.  Alla  stipulazione  degli  accordi di cui al comma 4 si procede
fino all'esaurimento delle risorse cui all'art. 1, comma 2.
  9.  Per  il  finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 1,
lettera d),  la  Direzione  provvede  con le procedure previste dalla
normativa  nazionale  e comunitaria vigente in materia di affidamento
degli  appalti  pubblici.  Il  finanziamento  puo'  essere concesso a
istituti ed enti pubblici di ricerca, societa' a capitale interamente
pubblico  e  societa'  pubbliche o private con provata e continuativa
esperienza  nella  meteorologia  e nella modellistica per la qualita'
dell'aria.
  10.  Alla  stipulazione  degli accordi di cui al comma 4 si procede
nell'ordine  cronologico  di  presentazione  delle  istanze di cui al
comma 1.  Tale  data  di  presentazione  corrisponde  a quella in cui
l'istanza  e'  completa  di  tutti  gli  elementi  necessari  ai fini
previsti  dal  comma 1.  I termini previsti dal comma 3 decorrono dal
ricevimento dell'istanza completa. Nel caso in cui piu' istanze siano
state  presentate nella stessa data e le risorse disponibili ai sensi
dell'art.  1,  comma 2, non siano sufficienti a finanziare i relativi
progetti nei termini previsti dall'art. 5, comma 1, tali risorse sono
ripartite  tra  i  beneficiari  in misura proporzionale al numero dei
rispettivi  abitanti  quale  risultante  dal  piu' recente censimento
ISTAT.  Sono  trasmessi  alla  Corte dei conti per l'acquisizione dei
visti  di legge gli accordi di programma di cui al comma 4, nonche' i
decreti di cui al comma 6.

      

                               Art. 5.

Limiti  di finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
                         lettere a), b) e c)

  1.  Per  la  realizzazione  degli  interventi  di  cui  all'art. 2,
comma 1,  lettere a), b)  e c), il finanziamento concesso al soggetto
beneficiario   non   puo'  superare  Euro 10.000.000,00  complessivi,
aumentabili  a  Euro 15.000.000,00  se l'accordo di cui all'art. 4 e'
sottoscritto anche dalla citta' capoluogo di un'area metropolitana di
cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000.
  2.   Una  quota  del  finanziamento  concesso  a  ciascun  soggetto
beneficiario  pari  ad almeno 80% e' destinata agli interventi di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a).
  3.  Il  finanziamento  degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b)  e c),  non  puo'  superare  il  60% rispetto al costo
complessivo di ciascun intervento.
  4.  Ai  fini  del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1,  lettera a),  il  costo complessivo di ciascun intervento e'
calcolato sulla base delle sole spese ammissibili di cui all'allegato
II, parte II.
  5.  I  finanziamenti  concessi  dal  Ministero per la realizzazione
degli  interventi  di  cui  all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale,
statale  o  comunitaria, nei limiti di quanto previsto dalla relativa
disciplina.

      

                               Art. 6.

Interventi  previsti  dal  Programma  triennale  di tutela ambientale
 (P.T.T.A.) 1994-1996 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1993

  1.   Nell'ambito  degli  interventi  ammessi  a  finanziamento  dal
Ministero  nell'ambito  del  PTTA  1994-1996,  limitatamente all'area
programmata   «Aree   Urbane»,  settore  di  intervento  «Risanamento
atmosferico  ed  acustico»  gli  accordi  di  cui  all'art. 4 possono
individuare  i  casi  in  cui  proporre  al  Ministro  l'adozione del
provvedimento  di revoca e riallocazione di cui all'art. 2, comma 104
della legge n. 662 del 1996, nonche' le varianti in corso d'opera per
le  quali  procedere  all'applicazione del punto 5.1.7 della delibera
del CIPE 21 dicembre 1993.

      

                               Art. 7.

                        Copertura finanziaria

  1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione si
provvede  all'impegno  delle  risorse  necessarie  all'attuazione del
programma  ed  alla  definizione  delle  modalita'  di trasferimento,
rendicontazione e revoca dei finanziamenti.
  2.  L'onere  relativo all'annualita' 2006, pari Euro 70.000.000,00,
sara'  impegnato  a  carico dello stato di previsione della spesa del
Ministero  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare -
Esercizio  finanziario 2006 - sul Capitolo 7082 P.G. 14 - «Accordi di
programma  tra  Stato e Regioni attinenti alle attivita' a rischio di
incidente rilevante, ecc.». - U.P.B. 1.2.3.5.
  3.  L'impegno delle risorse relative alle annualita' 2007 e 2008 e'
subordinato all'effettiva disponibilita' di bilancio.
  Il  presente  atto  sara'  inviato agli organi di controllo per gli
adempimenti   di   competenza   e   successivamente  inviato  per  la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2006
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007
Ufficio  di  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 1, foglio n. 142

      

                                                           Allegato I

       ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
                    DI CUI AL COMMA 1, LETTERA D)

    I progetti di cui al comma 1, lettera d), dei quali si riporta un
elenco  esemplificativo,  devono  essere  propedeutici all'attuazione
delle norme comunitarie in materia di valutazione e di gestione della
qualita' dell'aria e relativi ad attivita' di interesse comune:
      a) ulteriore  sviluppo  dei  modelli  attualmente utilizzati su
scala  vasta  (4times  4  km) per fornire condizioni al contorno per
l'utilizzo di modellistica a scala di dettaglio;
      b) coordinamento  fra  gli  inventari  di emissione nazionali e
quelli  regionali  per armonizzare gli approcci top-down e bottom-up,
con  particolare  attenzione  ad  orientare  la  specificazione delle
emissioni all'utilizzo di modelli di trasporto chimico;
      c) raccolta   sistematica   e  messa  a  disposizione  di  dati
meteorologici  diagnostici  e  prognostici  su  domini coerenti con i
modelli attualmente utilizzati su scala vasta;
      d)  programmi  coordinati, a livello nazionale, di monitoraggio
delle   concentrazioni  di  fondo  del  particolato  atmosferico,  di
monitoraggio  del  contributo a lunga distanza di sabbie desertiche e
di  monitoraggio  del risollevamento di materiale crustale e di altre
sorgenti naturali;
      e) programmi  coordinati,  a livello nazionale, delle attivita'
di  monitoraggio  delle concentrazioni atmosferiche degli idrocarburi
policiclici  aromatici  a  maggior  rilevanza  cancerogena al fine di
verificare la costanza dei rapporti quantitativi tra tali idrocarburi
nel tempo e nello spazio;
      f) programmi  coordinati,  a livello nazionale, delle attivita'
di  monitoraggio  delle  concentrazioni  atmosferiche  dei precursori
dell'ozono;
      g) programmi  coordinati,  a livello nazionale, delle attivita'
di  rilevazione  delle  deposizioni  di  arsenico,  cadmio, mercurio,
nichel e benzo(a)pirene;
      h) sviluppo  di strumenti e approcci condivisi finalizzati alla
conduzione   della   valutazione  ambientale  strategica  (VAS),  con
particolare  riferimento  ai programmi operativi regionali presentati
nell'ambito   della   programmazione   2007/2013,   alle  istruttorie
propedeutiche   alle   valutazioni   di   impatto   ambientale,  alle
valutazioni  tecniche  propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni
integrate   ambientali,   alla   definizione   di   scenari  emissivi
propedeutici  al  controllo  del  rispetto  dei  tetti alle emissioni
stabiliti  dalle  norme  comunitarie  vigenti,  e  alle  attivita' di
monitoraggio  e  valutazione  ex  post  degli  interventi  finanziati
nell'ambito del presente atto;
      i) estensione   dei  modelli  attualmente  utilizzati  per  gli
scenari  emissivi  e di deposizione degli inquinanti atmosferici alle
emissioni  di  CO2  al  fine di fornire una analisi delle interazioni
ambientali  ed  economiche tra controllo delle emissioni inquinanti e
dei   gas  effetto  serra  garantendo  un  approccio  integrato  alle
politiche  di  riduzione  dell'inquinamento  atmosferico  e  dei  gas
climalteranti.

      

                                                          Allegato II

                               Parte I


CONDIZIONI  PER  IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'Art. 2,
                    COMMA 1, LETTERE A), B) E C)

    1.  Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2,
comma 1, lettere a), b) e c), devono essere soddisfatti, alla data di
presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
      a) deve  essere  stata  effettuata  la zonizzazione di tutto il
territorio regionale ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 per
gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n. 60/2002;
      b) la  rete  regionale  di  monitoraggio deve essere completa e
conforme ai criteri individuati del decreto legislativo n. 351/1999 e
dal  decreto  ministeriale  n.  60/2002.  In alternativa, deve essere
stato  approvato  ed  essere  in corso di realizzazione uno specifico
progetto  di  integrazione e/o razionalizzazione della rete regionale
di  monitoraggio finalizzato a rendere la rete completa e conforme ai
criteri individuati dal decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto
ministeriale n. 60/2002;
      c) deve  essere  stato regolarmente effettuato, con riferimento
agli  anni  2002, 2003, 2004 e 2005, l'invio delle informazioni sullo
stato  della  qualita'  dell'aria e sui piani e programmi nel formato
previsto dalle decisioni 2004/461/CE e 2004/224/CE;
      d) devono  essere  stati  approvati  e trasmessi al Ministero i
piani  o  i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n.
351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n.
60/2002,  corredati  dalla  relativa delibera di approvazione e dalla
scheda  di  cui  all'art.  5  del  decreto  ministeriale n. 261/2002,
contenenti almeno i seguenti elementi:
        1)  la  definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti
al  termine  di  cui  all'art.  4,  comma  1, lettera c), del decreto
legislativo  n.  351/1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti
di  cui  all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n.
261/2002 e delle misure conseguentemente adottate;
        2)   l'individuazione  degli  obiettivi  di  riduzione  delle
emissioni  di  inquinanti  in  atmosfera  necessari  a  conseguire il
rispetto  dei  limiti  di  qualita'  dell'aria entro i termini di cui
all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351/1999;
        3)  l'individuazione  delle misure, aggiuntive o modificative
rispetto  a  quelle  previste  sulla  base  dei  provvedimenti di cui
all'art.   4,   comma 1,  lettera d),  del  decreto  ministeriale  n.
261/2002,  da  attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al
punto  2.  Ciascuna  misura  e'  corredata  da opportuni indicatori e
analizzata  sotto  il  profilo  dei  risultati  attesi  in termini di
miglioramento  della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni
inquinanti  dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei
tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica;
        4)  la  selezione  dell'insieme  di  misure piu' efficaci per
realizzare  gli  obiettivi di cui al punto 2, tenuto conto dei costi,
dell'impatto  sociale  e  degli inquinanti per i quali si ottiene una
riduzione delle emissioni;
        5)  l'indicazione,  per ciascuna delle misure di cui al punto
4, delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili dei meccanismi
di   controllo   e,   laddove  necessarie,  delle  risorse  destinate
all'attuazione, delle misure;
        6)   l'indicazione  delle  modalita'  di  monitoraggio  delle
singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di
modificare  o  di integrare le misure individuate, ove necessario per
il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.

                              --------

                              Parte II


SPESE  NON  AMMISSIBILI  PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI
                   ALL'Art. 2, COMMA 1, LETTERA a)

    Nel costo non sono computabili:
      a) le spese per studi di fattibilita';
      b) le spese di pubblicazione dei bandi di gara;
      c) le spese notarili;
      d) le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;
      e) le  spese  sostenute  prima  della data di pubblicazione del
presente decreto;
      f) i  canoni  di  abbonamento  per  la  fornitura di servizi di
telefonia e di elettricita';
      g) le  spese  per  l'allacciamento  degli  impianti elettrici e
telefonici;
      h) le  spese  di  manutenzione,  assicurazione e tassazione dei
veicoli;
      i) le spese di carburante;
      j) le spese per le indagini di origine e destinazione;
      k) le spese per la progettazione preliminare e definitiva.
    2.  Le  spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel
caso  in  cui  lo  stesso  sia  utilizzato per attivita' strettamente
funzionali alla realizzazione dell'intervento.
    3.  Le  spese  per  le  attivita'  di informazione, comunicazione
all'utenza,  marketing  e  pubblicita'  sono  ammissibili  fino ad un
massimo del 20% del costo complessivo di ciascun intervento.
    4. Le  spese  per  imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo
del   2%   del  costo  complessivo  delle  opere  civili  e  stradali
eventualmente previste dall'intervento
    5. Le  spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino
ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento.

      

                                                         Allegato III

           IMPEGNI DA ASSUMERE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

    1.  Gli  accordi di programma di cui all'art. 4, devono prevedere
impegni finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
      armonizzare  gli  inventari nazionali delle emissioni scalati a
livello provinciale con gli analoghi elaborati da ciascuna regione;
      promuovere  un  efficace  scambio  di  informazioni sui dati di
input  e  di  output  dei  modelli  di  dispersione atmosferica degli
inquinanti;
      promuovere  la  partecipazione  a sistemi informatizzati per la
raccolta  e  l'accesso  a  dati e informazioni in materia di qualita'
dell'aria finalizzata ad ottimizzare la trasmissione alla Commissione
europea.

      

Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.