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sentenze e pareri: SENTENZA: MANCATA INDICAZIONE DEGLI ONERI DI SICUREZZA NELL’OFFERTA.
19/01/2017

Sentenza: cons. st., sez.iii, 9 gennaio 2017, n. 30. mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta e soccorso istruttorio. l'egittima l'esclusione.

fonte: giustizia-amministrativa.it

Mancata indicazione degli oneri di sicurezza nell’offerta e soccorso istruttorio.

Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2017, n. 30

Contratti della Pubblica amministrazione – Offerta – Offerta economica – Oneri di sicurezza – Omessa indicazione – Esclusione – Illegittimità.

E’ illegittima l’esclusione dell’impresa che non abbia indicato nella propria offerta economica gli oneri della sicurezza aziendale, ove la stessa non sia stata invitata dalla stazione appaltante a regolarizzare l’offerta, nel doveroso esercizio dei poteri del soccorso istruttorio al cospetto dalla loro mancata predeterminazione negli atti di gara (1).

(1) Si tratta di principio che trova conferma non solo nel recente arresto dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 27 luglio 2016, n. 19, ma anche nella giurisprudenza della Corte di giustizia.

Con riferimento alla giurisprudenza comunitaria giova richiamare la recente ordinanza della Corte di Giustizia UE, sez. VI, 10 novembre 2016, in C-140/16, in C-697/15 e in C-162/16, la quale ha affermato che “il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui mancato rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai documenti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune presenti in tali documenti”. Secondo il giudice europeo, infatti, “i principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione”.

Ha chiarito la Sezione che nell’ipotesi in cui, come nella controversia in esame, una condizione per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione, pena l’esclusione da quest’ultima, non sia espressamente prevista dai documenti dell’appalto e possa essere identificata solo con un’interpretazione giurisprudenziale del diritto nazionale, “l’amministrazione aggiudicatrice può accordare all’offerente escluso un termine sufficiente per regolarizzare la sua omissione” (Corte di Giustizia UE, 27 giugno 2016, in C-27/15).

Il giudice europeo, tanto nell’ordinanza del 10 novembre 2016 che nella sentenza del 27 giugno 2016, ha ribadito che i principî di trasparenza e della parità di trattamento richiedono, infatti, che le condizioni sostanziali e procedurali relative alla partecipazione a un appalto siano chiaramente definite in anticipo e rese pubbliche, in particolare gli obblighi a carico degli offerenti, affinché questi ultimi possano conoscere esattamente i vincoli procedurali ed essere assicurati del fatto che gli stessi vincoli valgono per tutti i concorrenti.

VISIONA L'ARTICOLO DAL SITO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

VISIONA LA SENTENZA

 


 
 
 
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