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normative: LAVORATORI AUTONOMI - ATTIVITÀ IN CANTIERE - INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PERSONALE ISPETTIVO.
05/04/2017

Analizziamo questa circolare del 2012 che fornisce indicazioni agli ispettori su come identificare realmente i lavoratori autonomi in cantiere.

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La Circolare è la 16/2012 della Direzione Generale per l'attivita' Ispettiva con oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.

la circolare inizia con il seguente paragrafo:

Sempre più frequentemente nel corso dell’attività di vigilanza svolta nell’ambito del settore edile, si riscontra l’utilizzo improprio di “sedicenti” lavoratori autonomi, ..., che però di fatto operano in cantiere inseriti nel ciclo produttivo delle imprese esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

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Premesso che il D.lgs 81/08 all'art. 89 comma 1 lett. d) definisce come lavoratore autonomo: la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione”.

La circolare chiarisce che per operare senza vincoli di subordinazione il lavoratore autonomo deve possedere macchine e attrezzature da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire.

Tale attrezzatura deve essere rilevabile dal registro dei beni ammortizzabili.

Secondo la circolare, per l'edilizia non possono essere definiti Lavoratori autonomi, anche se non hanno dipendenti, coloro che effettuano le seguenti mansioni:

-- manovalanza;
-- muratura;
-- carpenteria;
-- rimozione amianto;
-- posizionamento di ferri e ponti;
-- addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.

Lo stesso vale nelle ipotesi in cui il committente, assumendo la veste di datore di lavoro, affidi la realizzazione dell’opera esclusivamente a lavoratori autonomi, di fatto totalmente etero diretti.

La relazione termina precisando che nel caso gli ispettori rilevino casi di "falsi lavoratori autonomi" il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato e le conseguenti evasioni contributive, anche quegli illeciti riscontrabili in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

SCARICA LA CIRCOLARE INTEGRALE

 


 
 
 
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