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DELIBERA AUTORITY: A.T.I. La somma delle iscrizioni delle imprese associate incrementata del 20%, deve coprire l'importo dell'appalto e non la classifica chiest
22/03/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori. Deliberazione n.  75 del 6/03/2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla RIVVEK s.p.a.–   lavori di recupero e restauro del castello scaligero sede del Municipio; sistemazione teatro comunale. S.A. Comune di Sanguinetto.

Il Consiglio
 
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto

In data 8 febbraio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’A.T.I. RIVVEK s.p.a./LUCADELLO COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l.   lamenta l’esclusione dalla gara di che trattasi, sulla base della motivazione di non avere il requisito relativo alla qualificazione richiesta dal bando.

A parere della Commissione di gara, infatti, le due imprese costituenti l’A.T.I., pur essendo in possesso, rispettivamente, di iscrizione alla categoria OG2 classifica I e II, i cui importi, sommati tra loro e aumentati del 20 per cento, coprono l’importo dei lavori a base d’asta, non raggiungono l’importo della classifica III richiesta dal bando.


In data 21 febbraio 2007 si è tenuta una audizione nel corso della quale l’impresa istante ha ribadito quanto rappresentato in atti, e cioè che ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000 il parametro per la partecipazione alla gara è stabilito dall’importo a base d’asta e non dall’importo della classifica nella categoria richiesta dal bando.


La S.A. ha rappresentato che l’articolo 3, comma 4 del d.P.R. 34/2000 prevede che per realizzare lavori di importo da € 516.457 a € 1.032.913 è necessario possedere una classifica sino a € 1.032.913: riconoscere alle imprese riunite in associazione temporanea la possibilità di partecipare all’appalto senza che le stesse, con le loro iscrizioni, raggiungano l’importo di classifica richiesto, comporterebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto al singolo concorrente.



Ritenuto in diritto


Si deve preliminarmente richiamare quanto statuito dall’Autorità con determinazione n. 25/2001, laddove ha chiarito, in ordine alla possibilità, per le associazioni orizzontali, di qualificarsi con riferimento all'importo a base di appalto e non all'importo della classifica richiesta al concorrente singolo, che le disposizioni di cui all’articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554/1999 vanno intese con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto in relazione all’importo complessivo dell’intervento. (Cfr. in tal senso, Cons. Stato, V, 10.1.2007 n. 58)


 

Dato atto di quanto sopra, per la soluzione del caso in esame, occorre stabilire quale sia, ai fini del possesso dei requisiti nelle associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale, la corretta applicazione dell’incremento di un quinto, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000.


Detta problematica è stata affrontata dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione del 15.12.2005, nella quale ha espresso l’avviso che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000, nel caso di associazione temporanea orizzontale, le mandanti possono incrementare di un quinto la loro classifica soltanto se essa è almeno pari al 20% dell’importo complessivo dell’appalto, mentre la partecipazione all’associazione può avvenire anche se la classifica è pari al 10 per cento.


Ciò in quanto appare incontestabile che il dato contenuto nel regolamento di qualificazione subordina il beneficio dell’incremento al possesso del 20 per cento dell’importo dell’appalto, fattispecie che ovviamente non si verifica allorche' la mandante partecipi all’ATI in misura inferiore al 20 per cento.


Assume pertanto rilevanza essenziale la verifica da parte della S.A. della suddivisione delle quote di lavorazioni all’interno del raggruppamento, in quanto “le imprese che partecipano alle pubbliche gare di appalto in associazione temporanea hanno l'onere, a pena di esclusione, di specificare le rispettive quote di partecipazione, al fine di rendere possibile la puntuale verifica, da parte della stazione appaltante, del possesso dei requisiti di qualificazione richiesti”( C.G.A., 8.3.2005, n. 97; cfr., in tal senso, TAR Sardegna, 16 gennaio 2006 n. 12; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4.12.2004 n. 2726, idem, Sez. III, n. 1250 del 19 luglio 2005, nonche' Cons. Stato, sez. V, decisione n. 6586/2004).


Tuttavia occorre ancora risolvere l’ulteriore problematica relativa all’applicabilità del suddetto beneficio di incremento alla mandataria; occorre cioè chiarire se quest’ultima può usufruire del beneficio dell’incremento per raggiungere il requisito minimo del 40 per cento dell’importo dell’appalto previsto nell’articolo 95, comma 2, del d.P.R. 554/1999, trattandosi di fattispecie in cui la condizione di cui all’articolo 3, comma 2, del d.P.R. 34/2000 (possesso del requisito minimo del 20 per cento dell’importo dell’appalto) risulta assolta.


Al riguardo l’Autorità, nella citata deliberazione del 15.12.2005, ha ritenuto di dover aderire alla posizione assunta dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (decisione n. 251/2005) nella quale il Collegio ha sostenuto che i requisiti di cui all’articolo 95, comma 2, del regolamento di attuazione (40 per cento per la mandataria e 10 per cento per le mandanti) devono essere posseduti effettivamente dalle imprese che vogliono formare una ATI, come mandatarie o come mandanti, a prescindere dall’eventuale incremento del quinto.


Va infatti posto in rilievo che a sostegno della tesi sostenuta dal giudice amministrativo vi è anche l’esigenza di garantire le amministrazioni dal contrattare con interlocutori privi dell’adeguata capacità tecnico economica; capacità che il legislatore ha inteso sufficiente solo con l’effettivo possesso almeno dei requisiti minimi sopra indicati.


Nel caso di specie, importo complessivo appalto € 805.512,73, la mandataria possiede la classifica II (516.457), importo che copre il 40 per cento della base d’asta e pertanto può usufruire dell’incremento di un quinto. La mandante, possiede la classifica I (258.228), importo che copre il 20 per cento della base d’asta e pertanto anch’essa può usufruire dell’incremento di un quinto, purche' abbia una partecipazione all’associazione almeno pari al 20 per cento. (dato che non si evince dagli atti)




In base a quanto sopra considerato



Il Consiglio


ritiene che:

-         le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale si qualificano, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del d.P.R. 554/1999, in relazione all’importo complessivo dell’appalto;

-         l’incremento di un quinto della classifica, ex articolo 3, comma 2 del d.P.R. 34/2000, è applicabile: alle mandanti soltanto se la classifica da queste posseduta è almeno pari al 20 per cento dell’importo complessivo dell’appalto; alla mandataria soltanto se la classifica da questa posseduta è almeno pari al 40 per cento dell’importo complessivo dell’appalto;

-         l’A.T.I. RIVVEK s.p.a./LUCADELLO COSTRUZIONI E RESTAURI s.r.l. è qualificata per l’appalto di che trattasi, purche' abbia dichiarato in sede di gara una quota di partecipazione all’associazione, da parte della mandante, pari almeno al 20 per cento.




Il Consigliere Relatore                                                                     Il Presidente
  Luigi Giampaolino                                                       Alfonso M. Rossi Brigante



Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 marzo 2007


 

 


 
 
 
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