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AGENZIA DELLE ENTRATE: SPIEGAZIONI SUL REGIME DI CASSA PER LE IMPRESE IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA
24/04/2017

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.11/2017 e con il Comunicato del 13 Aprile 2017 ha pubblicato le istruzioni per il regime contabile delle imprese minori in contabilità semplificata che, a partire dal 2017, determineranno il reddito secondo il principio di cassa.

Tale disposizione è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2017.

L’agenzia delle Entrate ha illustrato i chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo regime di cassa 2017 attinenti alle imprese in contabilità.

Viene specificato che il regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata si va ad applicare alle imprese minori, le società commerciali, le società ovvero le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir, le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività.

La novità è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2017 e con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate vengono illustrati chiarimenti sulle modalità applicative del nuovo regime di cassa 2017 per le imprese in contabilità.

L’Agenzia delle Entrate specifica che “sono ammessi alla contabilità semplificata le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del Tuir,le società di persone, gli enti non commerciali, le società di fatto che nell’anno precedente non hanno superato 400mila euro di ricavi, se svolgono attività di prestazioni di servizi o 700mila euro, se svolgono altre attività. I soggetti che intraprendono l’esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi annui non superiori alle soglie indicate, possono tenere la contabilità semplificata già dal primo anno”

Per ciò che riguarda la determinazione del reddito per “cassa, viene specificato che “Le imprese minori che applicano il regime di contabilità semplificata dovranno determinare il reddito imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi (di cui all’articolo85 del Tuir) e degli altri proventi(di cui all’articolo89 del Tuir) percepiti nel periodo di imposta e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso.

Questi ricavi e proventi concorrono alla formazione del reddito d’impresa all’atto dell’effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa.

Tuttavia, continuano a concorrere alla formazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal testo unico i componenti reddituali (positivi e negativi) la cui disciplina è espressamente richiamata dall’art. 66 del Tuir Si tratta sia di componenti che partecipano alla determinazione del reddito “per competenza” (come, ad esempio, ammortamenti, canoni di leasing, plusvalenze e minusvalenze) che ordinariamente “per cassa” (come, ad esempio, interessi di mora).

L’Agenzia, altresì, specifica che nel primo anno in cui si applica il regime di cassa, “ le imprese minori possono dedurre integralmente le rimanenze finali che hanno contribuito a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza.

Il passaggio dal criterio di competenza a quello di cassa prevede, quindi, la rilevanza nel 2017, come componente negativo, dell’intero importo delle rimanenze finali 2016.”

La legge di bilancio 2017 è andata ad incidere anche sulle modalità di determinazione della base imponibile Irap delle imprese minori.

“Per questi soggetti, spiega la nota dell’Agenzia, il valore della produzione netta è calcolato applicando le stesse regole previste per la determinazione dell’imposta sul reddito. Come per l’Irpef, tutti i componenti che hanno già concorso alla determinazione del reddito, in base alle regole del regime adottato prima del passaggio a quello nuovo, non assumono rilevanza nella determinazione della base imponibile ai fini Irap degli esercizi successivi”.

Circolare n.11 del 13 Aprile 2017.

(Fonte: aniem.it)

 


 
 
 
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