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sentenze e pareri: PRECONTENZIOSO ANAC n. 215/17. SOCCORSO ISTRUTTORIO PER MANCATA DICHIARAZIONE.
05/05/2017

La mancata produzione della dichiarazione del possesso dei requisiti,può essere sanata tramite l’attivazione del soccorso istruttorio.

PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC N 215 DEL 1 MARZO 2017.

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Responsabile tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo  Nazionale dei Gestori Ambientali – omessa dichiarazione cause di esclusione –  soccorso istruttorio

La mancata produzione  della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e  m-ter) dell’art. 38, del d.lgs. n. 163/2006 del Responsabile Tecnico ai fini  dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali può essere sanata tramite  l’attivazione del soccorso istruttorio.

Art. 38 d.lgs.n. 163/2006

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OGGETTO: Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Verde Vita S.r.l. – Procedura aperta per l’esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza permanente delle strade Waelz – I Lotto”– Importo a base di gara: euro 2.660.427,59 - S.A.: Comune di Portoscuso
PREC 110/16/S

Responsabile tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali – omessa dichiarazione cause di esclusione – soccorso istruttorio
La mancata produzione della dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38, del d.lgs. n. 163/2006 del Responsabile Tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali può essere sanata tramite l’attivazione del soccorso istruttorio.
Art. 38 d.lgs.n. 163/2006

IL CONSIGLIO

VISTA l’istanza singola prot. n. 169237 del 16 novembre 2016 presentata da Verde Vita S.r.l. con la quale l’operatore economico, secondo classificato nella graduatoria della gara in oggetto, ha censurato l’avvenuta aggiudicazione della procedura al costituendo RTI IN.CO. S.r.l. (mandataria) – Romana Ambiente S.r.l. (mandante), per i seguenti motivi: il sopralluogo, qualificato come obbligatorio nel bando con comminatoria di esclusione in caso di mancata effettuazione, sarebbe stato eseguito da soggetto (un dipendente della IN.CO. S.r.l.) privo della delega da parte della mandante Romana Ambiente S.r.l. e l’attestato di sopralluogo non fa menzione della mandante Romana Ambiente S.r.l. ne'; della necessaria delega dalla stessa conferita per il sopralluogo; inoltre la IN.CO. S.r.l. non ha prodotto la dichiarazione concernente le cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 del soggetto indicato come Responsabile tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;

VISTA la memoria di replica prot. n. 6497 del 17 gennaio 2017 con cui la S.A. ha dichiarato che le deleghe all’effettuazione del sopralluogo di entrambe le imprese componenti il RTI sono state esibite al RUP al momento del sopralluogo e sono rimaste acquisite agli atti degli uffici comunali che ne hanno verificato la correttezza, ragione per la quale non sono state prodotte dal RTI in sede di gara;

VISTA la richiamata memoria nella quale la S.A. ha altresì precisato che l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali non era richiesta ai fini della partecipazione ma era un requisito di esecuzione da possedere prima della stipula del contratto, motivo per il quale si sarebbe proceduto alle verifiche connesse all’iscrizione al predetto Albo prima della stipula del contratto;

VISTA la memoria della controinteressata prot. n. 5037 del 16 gennaio 2017 nella quale, eccepita preliminarmente l’inammissibilità dell’istanza di precontenzioso ai sensi dell’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 stante l’indizione della gara sotto il vigore del d.lgs. n. 163/2006, è stata confermata l’avvenuta esibizione al RUP delle deleghe sottoscritte dai legali rappresentanti della mandante e della mandataria in sede di sopralluogo ed è stata sostenuta l’irrilevanza dell’omessa menzione della delega rilasciata dalla mandante nell’attestato di sopralluogo, tenuto anche conto che il disciplinare di gara, al punto 9, dettava una disposizione parzialmente difforme rispetto al bando prevedendo che la delega fosse rilasciata dalla sola mandataria;

RITENUTO che l’istanza di parere è ammissibile ai sensi del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2016;

CONSIDERATO che il punto 18 del bando prevede che «Il sopralluogo è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara» e che «In caso di raggruppamento temporaneo (…) il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati (…) purche'; munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori» e che il punto 9 del Disciplinare di gara prevede che, nella busta A, sia inserita la «dichiarazione confermata dal Responsabile del Procedimento (o suo delegato) con la quale si attesta che la ditta candidata ha preso visione dei luoghi oggetto dell’intervento (…) Per la ditta, detta dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare, da un legale rappresentante dell’impresa o da un direttore tecnico (la mandataria nel caso di imprese riunite), muniti di certificato della C.C.I.A.A. …»;

PRESO ATTO che la stazione appaltante ha dichiarato nella richiamata memoria prot. n. 6497 del 17 gennaio 2017 che «l’ufficio comunale in corrispondenza del sopralluogo, prima di rilasciare l’attestazione, ha verificato le deleghe rilasciate all’ing. Piras sia da parte della società INCO s.r.l. che della Romana Ambiente (Vd all1-2), tale documentazione seppur non contenuta nell’offerta (peraltro non richiesta) era nella piena disponibilità dell’Ufficio che ha avuto modo di verificarne la correttezza»;

CONSIDERATO che le due deleghe, della INCO S.r.l. al proprio dipendente e della Romana Ambiente alla mandataria INCO, versate in atti del presente procedimento, avrebbero comunque potuto essere oggetto di soccorso istruttorio ex art. 38, comma 2-bis), d.lgs. n. 163/2006 (cfr. determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015, ove viene precisato che la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione di avvenuto sopralluogo può essere sanata tramite l’attivazione del soccorso istruttorio);

CONSIDERATO che il punto 9 del Disciplinare di gara richiede che l’attestato di sopralluogo sia sottoscritto, nel caso di RTI, dalla mandataria, come è avvenuto nel caso di specie, e che la mancata menzione, nell’attestato di sopralluogo, della mandante Romana Ambiente S.r.l. è da intendersi sanata dall’avvenuta esibizione e produzione in sede di sopralluogo della delega rilasciata dalla stessa mandante;

RITENUTO, altresì, che la mancanza delle dichiarazioni di cui alle lettere b), c) e m-ter) dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 del soggetto indicato come Responsabile tecnico ai fini dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è sanabile tramite soccorso istruttorio ai sensi del comma 2-bis dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006, che ha segnato il recepimento normativo del principio secondo cui «occorre dare prevalenza al dato sostanziale (la sussistenza dei requisiti) rispetto a quello formale (completezza delle dichiarazioni rese dai concorrenti) e, dunque, l’esclusione dalla gara potrà essere disposta non più in presenza di dichiarazione incompleta, o addirittura omessa, ma esclusivamente nel caso in cui il concorrente non ottemperi alla richiesta della stazione appaltante ovvero non possieda, effettivamente, il requisito» (determinazione n. 1 del 8 gennaio 2015).

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in   motivazione che:

  • è legittima l’aggiudicazione della gara al costituendo RTI IN.CO. S.r.l.– Romana  Ambiente S.r.l.

Raffaele  Cantone

Depositato presso la  segreteria del Consiglio in data 9 marzo 2017
Il segretario Maria Esposito

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(Fonte: anticorruzione.it)

 


 
 
 
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