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sentenze e pareri: SENTENZA: L'ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA PUÒ ESSERE CONCESSO ANCHE PRIMA DELL'AGGIUDICAZIONE.
05/06/2017

Nel caso specifico ad una ditta ricorrente veniva negato l'accesso ai documenti di gara prima dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 53, comma 2 lett. c) del nuovo codice.

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Fonte: giustizia amministrativa

Accesso alle offerte di gara e azione incidentale avverso il diniego del ricorrente e del controinteressato

Tar Veneto, ord., 26 maggio 2017, n. 512 – Pres. Nicolosi, Est. Fenicia

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La facoltà di azionare la tutela in materia di accesso ai documenti anche in pendenza di giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a., attesa la finalità istruttoria di tale strumento processuale, può essere riconosciuta solo alla parte ricorrente nel giudizio principale e non anche al controinteressato, stante la natura strumentale rispetto ad un’azione già incardinata, ferma restando, ovviamente la possibilità di proporre un autonomo processo di accesso.

L'art. 53, comma 2, lett. c), d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui l'accesso in relazione alle offerte è differito fino al momento dell’aggiudicazione, deve essere interpretato nel senso che tale norma si riferisce solamente al contenuto delle offerte, essendo posta a presidio della segretezza delle offerte tecnico-economiche, ma non impedisce l’accesso alla documentazione amministrativa, relativa ai requisiti soggettivi dei concorrenti, essendo peraltro la conoscenza di tale documentazione elemento imprescindibile per l’esercizio del diritto di difesa in relazione al nuovo sistema delineato dall’art. 120, comma 2 bis, c.p.a., che onera i concorrenti dell’impugnazione immediata delle ammissioni e delle esclusioni (1).

(1) Tar Lazio, sez. III, 28 marzo 2017, n. 3971.
Il Tar ha anche ricordato l’art. 29, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale detta i principi generali sulla trasparenza e impone la pubblicità di tutti gli atti delle procedure di affidamento sul sito delle stazioni appaltanti, nella sezione amministrazione trasparente, e inoltre sulla piattaforma digitale ANAC e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché il comma 3 dell’art. 76 (nel testo ante correttivo attualmente vigente) che, in aggiunta alle pubblicazioni previste dall’art. 29, stabilisce che debba essere dato “avviso ai concorrenti, mediante PEC o strumento analogo negli altri Stati membri, del provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti”; laddove per “atti” si devono intendere, i verbali di gara relativi alla fase di ammissione dei concorrenti e la documentazione amministrativa di cui si è detto sopra utile al fine della verificazione della sussistenza dei requisiti soggettivi dei concorrenti.

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VISIONA LA SENTENZA DAL SITO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

 


 
 
 
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