Pubblicati dall'Agenzia delle Entrate due provvedimenti che definiscono le modalità di cessione del credito d’imposta legato a "sismabonus" e "ecobonus" per i lavori condominiali.
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COMUNICATO STAMPA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE:
Come cedere il credito legato all’ecobonus e al sismabonus
I chiarimenti in due provvedimenti dell’Agenzia
I condòmini beneficiari della detrazione d’imposta per particolari interventi di
riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che
prevedono l’adozione di misure antisismiche di maggior rilievo, possono cedere un
credito d’imposta corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio
2017 al 31 dicembre 2021. Con i due provvedimenti pubblicati sul sito delle Entrate,
l’Agenzia indica le modalità di cessione del credito d’imposta.
Con due separate risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, saranno istituiti i codici tributo
per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24.
Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del Dl n. 50 del 2017, che
amplia la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito d’imposta
corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione
energetica, saranno emanate ulteriori istruzioni.
Chi può cedere il credito
- I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta
sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta
per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a
favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri
soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto
dai condòmini.
E’, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari
finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al
condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.
Come cedere il credito
- Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati
della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare
all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento,
l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la
denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo
28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista
per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del
cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è
stato attribuito e che potrà utilizzare.
Utilizzo del credito d’imposta in compensazione
- Il credito d’imposta può essere
utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione
e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di
interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di
riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.
La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di
condominio comunica i dati all’Agenzi, limitatamente all’importo corrispondente alle
spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.
fonte: Agenzia Delle Entrate - Roma, 9 giugno 2017
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SCARICA I PROVVEDIMENTI DAL SITO DELL'AGENZIA DELL'ENTRATE:
Provvedimento del 09/06/2017
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi - Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 - pdf - (Pubblicato il 09/06/2017)
Provvedimento del 08/06/2017
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - pdf - (Pubblicato il 08/06/2017)
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