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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Metodi di controllo di conformita' ''isolanti termici per edilizia''
29/03/2007

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE - DECRETO 5 marzo 2007 - Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformita' di «Isolanti termici per edilizia». (GU n. 66 del 20-3-2007)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 

DECRETO 5 marzo 2007 

Applicazione   della   direttiva   n.   89/106/CEE  sui  prodotti  da
costruzione,  recepita  con  decreto  del Presidente della Repubblica
21 aprile  1993,  n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e
dei  relativi  metodi  di  controllo  della  conformita' di «Isolanti
termici per edilizia».

                  IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
                IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO

  Vista  la  direttiva n. 89/l06/CEE relativa al ravvicinamento delle
disposizioni  legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri  concernenti  i  prodotti  da  costruzione come modificata, in
particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;
  Visto   l'art.   6,  comma 3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del Ministro dell'interno;
sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione
europea;
  Visto   l'art.   6,  comma 4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva
n.  89/106/CEE  relativa  ai prodotti da costruzione, che prevede che
con  decreto  del  Ministro  delle attivita' produttive, del Ministro
delle  infrastrutture  e  dei  trasporti e del Ministro dell'interno,
sono indicati i metodi di controllo della conformita';
  Vista   la  decisione  della  Commissione  europea  1999/91/CE  del
25 gennaio 1999 modificata dalla decisione 2001/596/CE dell'8 gennaio
2001  con  la  quale  e'  fissato  il  sistema  di attestazione della
conformita' per i prodotti oggetto del presente decreto;
  Viste  le  comunicazioni  della  Commissione  dell'Unione  europea:
2001/C358/08  pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
C n. 358 del 15 dicembre 2001, 2003/C120/06 pubblicata nella Gazzetta
delle  Comunita'  europee  serie  C  n.  120  del  22 maggio  2003  e
2004/C263/02  pubblicata nella Gazzetta delle Comunita' europee serie
C  n.  263  del  26 ottobre 2004, contenenti i riferimenti alle norme
europee  armonizzate in materia di isolanti termici per l'edilizia EN
13162:2001,     EN     13163:2001,    EN    13164:2001/A1:2004,    EN
13165:2001/A1:2004,  EN 13166:2001/A1:2004, EN 13167:2001/A1:2004, EN
13168:2001/A1:2004,   EN   13169:2001/A1:2004,   EN   13170:2001,  EN
13171:2001/A1:2004;
  Visto  il  decreto  12 luglio  2005 relativo alla pubblicazione dei
riferimenti  delle  norme  armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art.  1 comma 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246.
  Sentito  il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la
prevenzione  incendi  di  cui  all'art. 10 del decreto del Presidente
della  Repubblica  29 luglio  1982,  n.  577  reso  nella  seduta del
15 marzo 2005;
  Espletata,  con notifica 2005/0235/I la procedura d'informazione di
cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

                             Decretano:

                               Art. 1.

              Metodi di attestazione della conformita'

  1.  I  prodotti  oggetto  del presente decreto e i riferimenti alle
relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.
  2.  Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi
saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione
europea   e  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,
costituiscono  riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di
conformita',  fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6,
commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile
1993, n. 246;
  3.  Ai  sensi  dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto del Presidente
della  Repubblica  21 aprile  1993, n. 246, i sistemi di attestazione
della  conformita'  ai  requisiti di cui all'appendice ZA della norma
armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.
  4.  I  relativi metodi di controllo della conformita' sono indicati
nell'appendice  ZA  - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della
conformita»   delle   relative  norme  europee  armonizzate  elencate
nell'allegato 1.

      

                               Art. 2.

                      Caratteristiche tecniche

  1.  Ai  sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del decreto
del  Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante o il suo
mandatario  stabilito  nell'Unione  europea  di  isolanti termici per
edilizia, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il
prodotto,  secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato
3  al  presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle
norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

      

                               Art. 3.

Termini  di  impiego  per  prodotti  privi di marcatura CE ovvero con
            marcatura CE non conforme al presente decreto

  1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul
mercato  prima  dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di
marcatura  CE  ovvero  con  marcatura  CE  non  conforme  al presente
decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche
nazionali, e' consentito non oltre 24 mesi dalla data di scadenza del
periodo  di  coesistenza, ovvero, qualora gia' scaduto, dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
  Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  ed  entra in vigore quindici giorni dopo la sua
pubblicazione.
    Roma, 5 marzo 2007

                  Il Ministro delle infrastrutture
                              Di Pietro

                Il Ministro dello sviluppo economico
                               Bersani

                      Il Ministro dell'interno
                                Amato



Guarda il testo completo direttamente sulla Gazzetta Ufficiale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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