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APE SOCIALE: ATTESTAZIONE ANCHE IN CASSA EDILE.
15/07/2017

Con il messaggio n. 2884/2017 l’Inps ha riconosciuto, in riferimento alla domanda di Ape sociale, la possibilità per gli operai edili di farsi rilasciare una dichiarazione dalle Casse Edili in alternativa alla dichiarazione del datore di lavoro.

Come è noto, la misura dell' Ape sociale, introdotta dalla Legge n. 232/2016, consente a determinate categorie di lavoratori, tra cui gli operai dell’ edilizia, di beneficiare dell'anticipo pensionistico senza oneri aggiuntivi.

La comunicazione dell'INPS riscontra le difficoltà segnalate dalle organizzazioni sindacali, riguardanti gli operai edili, di reperire dai datori di lavoro la sottoscrizione della relativa attestazione - che certifichi la prestazione svolta negli ultimi anni dal dipendente - da allegare alla domanda di Ape sociale.

Difficoltà legate anche agli effetti della crisi che ha portato numerose imprese a chiudere e alla mancanza di sanzioni nel caso in cui il datore di lavoro rifiuti di rilasciare la dichiarazione.

L’INPS, pertanto, di concerto con lo stesso Ministero del Lavoro, ha chiarito che il lavoratore edile possa presentare una dichiarazione rilasciata dalla propria Cassa Edile, dalla quale risultino i periodi durante i quali egli è stato iscritto alla Cassa.

Tale dichiarazione dovrà essere allegata alla domanda telematica e il richiedente dovrà dichiarare nel campo note (presente nella scelta prodotto) che, stante l’impossibilità di reperire il datore di lavoro, è stata allegata la dichiarazione delle Casse edili interessate, al fine di consentire ai competenti uffici del Ministero del Lavoro, dell’INAIL e dell’INL (Ispettorato LAvoro) le verifiche di competenza.

La CNCE, sentite le associazioni nazionali di categoria, tra cui l'ANAEPA, e vista la necessità di trovare una soluzione operativa in tempi rapidi, ha predisposto l'allegato facsimile di attestazione che, su richiesta dell'interessato, rilascerà la Cassa Edile/Edilcassa interessata.

(Fonte: anaepa.it)

 


 
 
 
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