Sentenza cassazione 40718/2017: il RSPP risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio nel DVR.
Nel caso specifico la cassazione conferma le sentenze precedenti che condannano il Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) per non aver indicato nel DVR che un macchinario non era
conforme alle normative in vigore causando l'infortunio di un lavoratore.
L'RSPP a sua difesa aveva dichiarato che la propria figura è caratterizzata da compiti di consulenza e
ausilio tecnico del datore di lavoro in tema di sicurezza ed e' priva di autonomo
potere decisionale, e che nel DVR non aveva indicato i rischi connessi all'utilizzo della macchina in quanto il solo utilizzatore della stessa era il datore di lavoro, il quale era perfettamente a conoscenza dei rischi derivanti dall'uso della macchina.
La cassazione ha ritenuto infondate le difese dell'RSPP, in quanto ritiene ormai pacificamente configurabile, nella materia della prevenzione degli
infortuni sul lavoro, la colpa professionale specifica del RSPP - in cooperazione
con quella del datore di lavoro - ogni qual volta l'infortunio sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di
conoscere e segnalare.
Al riguardo è stato più volte ribadito che il RSPP risponde a titolo di
colpa professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati
dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che
abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure di sicurezza.
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