Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Deliberazione n. 31 del 6.02.2007 Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Ghezzi Ugo s.p.a. – fornitura e posa in opera della rete di teleriscaldamento collegata alla centrale di cogenerazione a biomassa di Asiago.
L'impresa ricorrente contesta il sistema di aggiudicazione di una gara effettuato secondo la Legge 109/94 perchè a parer suo doveva essere applicato quanto disposto dal Nuovo Codice appalti.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori.
Deliberazione n. 31 del 6.02.2007
PREC20/07
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Ghezzi Ugo s.p.a. – fornitura e posa in opera della rete di teleriscaldamento collegata alla centrale di cogenerazione a biomassa di Asiago.
Il Consiglio
Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici
Considerato in fatto
In data 16 gennaio 2007 è pervenuta all’Autorità l’istanza di parere in oggetto con la quale l’impresa Ghezzi Ugo s.p.a. contesta l’esclusione dalla gara in questione, effettuata a seguito dell’applicazione del procedimento di cui all’articolo 21, comma 1-bis della legge 10971994 e s.m.
A parere dell’istante, la procedura di esclusione automatica non è applicabile all’appalto di che trattasi, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’impresa, pertanto, chiede l’annullamento in autotutela della procedura di aggiudicazione ed il rinnovo del procedimento di gara.
La S.A., a riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall’Autorità nell’istruttoria procedimentale, ha eccepito l’irricevibilità dell’istanza avanzata dall’Impresa, in quanto la gara indicata in oggetto è stata bandita prima dell’entrata in vigore dell’articolo 6, comma 7, lettera n) del d. Lgs. n. 163/2006.
Ritenuto in diritto
Con riferimento all’eccezione sollevata dalla S.A. relativa all’irricevibilità dell’istanza, la stessa deve trovare accoglimento per carenza del presupposto normativo legittimante la proposizione dell’istanza di parere: il bando di che trattasi, infatti, è stato pubblicato in data anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo n.163/2006.
In proposito si osserva che quest’ultimo non contempla disposizioni che espressamente prevedano la possibilità di applicare l’istituto della soluzione delle controversie alle procedure in corso. In tal caso, deve trovare applicazione il generale principio del tempus regit actum, in base al quale la procedura in esame resta disciplinata dalla previgente disciplinata di settore.
Ciò non toglie, tuttavia, che, ove, in simili circostanze, entrambe le parti ritengano di voler comunque proporre istanza di soluzione della controversia, in assenza di eccezioni di irricevibilità, l’Autorità possa accogliere l’istanza stessa.
In base a quanto sopra considerato
Il Consiglio
ritiene irricevibile l’istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Ghezzi Ugo s.p.a.
Il Consigliere Relatore Il Presidente
Alessandro Botto Alfonso M. Rossi Brigante
Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 12 Febbraio 2007
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