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COSTRUZIONI, CONFINDUSTRIA: CONFRONTO SULLE NOVITÀ FISCALI
12/04/2007

Le novità fiscali introdotte dalla manovra finanziaria 2007 e dal decreto Visco-Bersani per il settore delle costruzioni sono state al centro di un incontro che si è svolto il 2 aprile in Confindustria Caserta, a cura della sezione Costruttori edili.

Il convegno — che ha visto una nutrita partecipazione di imprenditori, consulenti d’impresa, tecnici della pubblica amministrazione e operatori del comparto delle costruzioni — è stato introdotto dal presidente della sezione Antonio Della Gatta. Le relazioni tecniche, invece, sono state curate da Marco Zandonà e Marianna Dello Iacono, rispettivamente dirigente e funzionario dell’area fiscale dell’Associazione nazionale costruttori edili (Ance).


Numerosi gli argomenti trattati dai relatori. In particolare è stata analizzata la disciplina del “reverse charge”, operativo nel settore edile per le fatture emesse a partire dal primo gennaio 2007 e il cui ambito applicativo è stato oggetto di un recentissimo intervento dell’Agenzia.


Il “reverse charge” in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore, nei confronti di un altro soggetto Iva, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore. Non assume rilevanza, invece, la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, ne' il settore economico in cui lo stesso opera. Questo uno dei chiarimenti in tema di “reverse charge”, fornito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare numero 11/E del 16 febbraio 2007.

Con riferimento all’ambito applicativo della disposizione, i relatori hanno evidenziato che già la precedente circolare (37/E/2006) ha chiarito che il settore edile va identificato nell’attività di costruzione, individuabile nella sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin 2004, che indica i codici riferibili alle attività di “Costruzioni”, utilizzati dai soggetti interessati negli atti e nelle dichiarazioni presentate all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ora ha chiarito che qualora il committente sia, ad esempio, un’impresa alberghiera o un professionista, il quale abbia appaltato i lavori edili di costruzione o ristrutturazione dell’edificio in cui svolge l’attività (albergo o studio professionale), ai fini dell’operatività del meccanismo del “reverse charge” non assume rilevanza la qualità del soggetto che si pone quale committente principale, ne' il settore economico in cui lo stesso opera.

L’articolo 17 del Dpr 633/1972, spiega l’Agenzia, non richiede che il committente principale sia necessariamente un’impresa che opera nel settore della costruzione o ristrutturazione di immobili. Affinche' il sistema dell’inversione contabile trovi applicazione, infatti, la verifica dei requisiti soggettivi specifici, relativi all’appartenenza al comparto edilizio, è operata solo in capo ai soggetti appaltatori e subappaltatori e non anche a coloro che risultano committenti degli interventi edili. Diversamente, il meccanismo del “reverse charge” è applicabile solo nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta Sezione F.

fonte: denaro.it

 


 
 
 
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