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sentenze e pareri: INTERPELLO 1/2018 DEL 14/02/2018 - PIANI DI EMERGENZA IN AMBIENTI CON PIU' DATORI DI LAVORO.
10/03/2018

La gestione delle emergenze deve essere intesa come un processo di cui tutti i datori di lavoro, committenti, appaltatori e subappaltatori, sono compartecipi, fermo restando il ruolo di promotore del committente...

Ministero del lavoro, Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Interpello n. 1/2018 del 14/02/2018

Oggetto: Art. 12, d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – risposta al quesito relativo agli obblighi di cui all’art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente – seduta della Commissione del 14 febbraio 2018.

L’ANIP, su segnalazione di una propria Associata che, erogando servizi a soggetti committenti, “si trova nella condizione di non avere la disponibilità giuridica ed esclusiva dei luoghi in cui si svolge l’appalto, ma utilizza locali della Committenza (spogliatoi, magazzini, uffici) e soprattutto eroga i servizi in tutti gli ambienti (reparti, hall, corridoi, stanze, spazi esterni, uffici, ambulatori, laboratori, officine, ecc.)”, ha richiesto alla Commissione un parere formale sui tre quesiti che seguono:

“1) Per un DL che svolge le proprie attività esclusivamente presso unità produttive del DL Committente, l’obbligo imposto dall’art.18, comma 1, lettera b), del D.lgs. 81/2008 può ritenersi assolto attraverso la presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze?

2) Le sue squadre di emergenza e primo soccorso possono considerarsi sufficienti per tutelare tutti i Soggetti, anche Appaltatori, presenti nei suoi luoghi di lavoro?

3) La presa d’atto che il DL committente ha predisposto un PGE che coinvolge anche eventuali lavoratori di Aziende terze, e ha nominato le squadre di emergenza e primo soccorso, potrebbe avvenire nell’ambito delle misure di cooperazione e coordinamento già previste all’art. 26 del T.U. Sicurezza: questa presa d’atto, formalizzata attraverso un verbale di condivisione del PGE stesso, è sufficiente per ritenere soddisfatto l’obbligo per l’Appaltatore di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), D.lgs. 81/2008?”

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