Non si possono fare ATI verticali se nel bando non sono indicate le categorie scorporabili.
Sentenza consiglio di stato sez. V, 7 dicembre 2017, n. 5772
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Contratti della Pubblica amministrazione – Raggruppamento temporaneo di imprese – Raggruppamenti di tipo verticale – Ammissione alla gara – Condizione – Individuazione nella lex specialis di prestazioni “principali” e “secondarie”.
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La distinzione tra Ati orizzontali e Ati verticali poggia sul contenuto delle competenze portate da ciascuna impresa raggruppata ai fini della qualificazione a una determinata gara: in linea generale,
l’Ati orizzontale è caratterizzata dal fatto che le imprese associate (o associande) sono portatrici delle medesime competenze per l’esecuzione delle prestazioni costituenti l’oggetto dell’appalto,
mentre l’Ati verticale è connotata dalla circostanza che l’impresa mandataria apporta competenze incentrate sulla prestazione prevalente, diverse da quelle delle mandanti, le quali possono avere competenze differenziate anche tra di loro, sicché nell’Ati di tipo verticale un’impresa, ordinariamente capace per la prestazione prevalente, si associa ad altre imprese provviste della capacità per le prestazioni secondarie scorporabili;
ne consegue che è possibile dar vita a raggruppamenti di tipo verticale (o, più correttamente, di ammetterli ad una gara) solo laddove la stazione appaltante abbia preventivamente individuato negli atti di gara, con chiarezza, le prestazioni “principali” e quelle “secondarie”
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