Dal 1° gennaio 2019 tutte le fatture emesse, a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia, potranno essere solo fatture elettroniche.
Fonte: Agenzia delle Entrate
L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, vale sia nel
caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due
operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la
cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale
(operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Le regole per predisporre, trasmettere, ricevere e conservare le fatture elettroniche
sono definite nel provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 pubblicato sul sito
internet dell’Agenzia delle Entrate.
Per supportare gli operatori Iva, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi
servizi gratuiti per predisporre agevolmente le fatture elettroniche, per trasmetterle e
riceverle, per conservarle nel tempo in maniera sicura e inalterabile nonché per
consultare e acquisire la copia originale delle fatture elettroniche correttamente
emesse e ricevute.
È sempre possibile utilizzare software e servizi reperibili sul mercato, purché conformi
alle specifiche tecniche allegate al citato provvedimento del 30 aprile 2018.
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ATTENZIONE
Le regole tecniche definite nel provvedimento del 30 aprile 2018 sono valide solo per le fatture elettroniche tra privati. Per le fatture elettroniche emesse verso le Pubbliche
Amministrazioni restano valide le regole riportate nel Decreto Ministeriale n. 55/2013 e nel sito www.fatturapa.gov.it
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Cos’è la fattura elettronica e che differenze ci sono con la fattura di
carta
La fattura elettronica si differenzia da una fattura cartacea, in generale, solo per due
aspetti:
1) va necessariamente redatta utilizzando un pc, un tablet o uno smartphone
2) deve essere trasmessa elettronicamente al cliente tramite il c.d. Sistema di
Interscambio (SdI).
Il SdI è una sorta di “postino” che svolge i seguenti compiti:
verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali (art. 21 ovvero
21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) nonché
l’indirizzo telematico (c.d. “codice destinatario” ovvero indirizzo PEC) al quale il
cliente desidera che venga recapitata la fattura
controlla che la partita Iva del fornitore (c.d. cedente/prestatore) e la partita Iva
ovvero il Codice Fiscale del cliente (c.d. cessionario/committente) siano esistenti.
In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in
modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a
chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli
stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il
cliente vuole che venga consegnata la fattura.
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