Un importante novità introdotta dalla legge di bilancio per quanto riguarda gli appalti pubblici nel 2019.
Innanzi tutto va specificato che tutte le modifiche apportate valgono solo per il 2019 in quanto è stata introdotta una deroga "a tempo" alle normali prodecedure previste dal codice degli appalti e solo per gli affidamento di lavori lasciando inalterate le forniture ed i servizi.
Va precisato, inoltre, che tali procedure non sono obbligatorie ma a discrezione della stazione appaltante in quanto l'articolo della Legge di bilancio cita le parole "possono procedere" e l'articolo 36 del codice dei contratti al comma 2 cita quanto segue: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie
Riportiamo di seguito l'articolo della Legge di bilancio dove vengono riportate le modifiche al codice dei contratti:
LEGGE 30 dicembre 2018 , n. 145 - Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 ...
Art. 1 comma 912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 36 per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro.
Quindi riepilogando, per quest'anno (2019) sarà così:
- per importi inferiori a 40.000 euro: mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- per importi pari o superiori a 40.000 euro e inferiori a 150.000: mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici (modifica effettuata dalla Legge di bilancio)
- per importi pari o superiore a 150.000 euro e inferiori a 350.000: mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (modifica effettuata dalla Legge di bilancio)
- per importi superiori a 350.000 euro e inferiori a 1.000.000 di euro: mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici,
Per come è strutturato l'articolo sembra che le stazioni appaltanti per gli appalti di importo da 40.000 a 150.000 non siano obbligati a rispettare un criterio di rotazione degli inviti.
In ultimo vale la pena spendere due righe sulle prime parole indicate nell'articolo della Legge di bilancio e cioè "Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici" Questo vuol dire che il Governo ha intenzione di revisionare il codice dei contratti. Speriamo che tra le prime cose andrà a modificare il sistema di aggiudicazione delle procedure ordinarie in quanto attualmente con ribassi intorno al 40% non penso che ci sia molto futuro per le imprese.
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Riportiamo di seguito l'articolo 36 comma 1 e 2 del codice degli appalti SENZA le modifiche apportate dalla legge di bilancio
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici
Art. 36. (Contratti sotto soglia)
(N.B. nel presente articolo non sono inserite le modifiche apportate dalla legge di bilancio)
1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.
2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: (*)
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, e, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 4, lettera a).
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