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Articoli Normative: PACE FISCALE: NUOVI STRUMENTI PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
01/02/2019

Cancellazione automatica di tutte le cartelle esattoriali notificate tra il 2000 ed il 2010 e Pace fiscale saldo e stralcio:


-Stralcio del debito con il condono cartelle 2019: cancellazione automatica di tutte quelle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 ed il 2010 al di sotto e fino alla soglia dei mille euro.Per aderire al condono cartelle, il contribuente non dovrà presentare alcuna domanda, perché saranno gli agenti della riscossione a procedere in automatico entro la fine del 2018, a cancellare tutti i debiti riferiti alle suddette cartelle esattoriali. Nel nuovo condono cartelle vi rientrano: debiti tributari; multe stradali; tributi locali, come ad esempio ICI, tassa rifiuti e bollo auto.

-Pace fiscale saldo e stralcio: La misura interessa esclusivamente i contribuenti persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, ovvero che presentano un Isee del nucleo familiare non superiore a euro 20.000 e per carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 con applicazione di 3 aliquote diverse secondo 3 scaglioni di reddito Isee con aliquota forfettaria del 16%, 20% e 35%:


VALORE ISEE

 

 

% Quota capitale + interessi

€ 8.500

 

 

 

16%

 

 

 

> 8500 € ed < 12.500 €

 

20%

 

 

 

> 12.500 € e < 20.000 €

 

35%

 

 

 

> 20.000 €

 

 

Rottamazione-ter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella pace fiscale rientrano le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di liquidazione automatica IRPEF, IRAP, IVA ( con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento); i contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps (con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento)

Chi intende aderire pagherà l’importo residuo delle somme dovute senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.

Per usufruire della nuova Definizione agevolata è necessario presentare la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019.

Si può scegliere di pagare in un’unica soluzione o fino a un massimo di 18 rate consecutive (5 anni) di cui le prime due con scadenza al 31 luglio e 30 novembre 2019. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno fino al 2023. La prima e la seconda rata sono pari al 10% delle somme complessivamente dovute con la Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Scegliendo di pagare gli importi della Definizione agevolata in un’unica rata, la scadenza è fissata dal legislatore al 31 luglio 2019.

È consentito un ritardo massimo di 5 giorni nel pagamento rispetto alla scadenza della rata, senza incorrere in sanzioni o perdere il beneficio della Definizione agevolata.

-Rottamazione ter: La misura interessa sia i contribuenti persone fisiche che le persone giuridiche. Chi intende aderire pagherà l’importo iscritto a ruolo per carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 al netto delle sanzioni e degli interessi di mora.
La dichiarazione di adesione dovrà essere formalizzata entro il 30 aprile 2019 e anche in questo caso si può pagare il debito in unica soluzione o in 18 rate ( 5 anni ) .

 


 
 
 
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