MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 2 marzo 2007
Modalita' attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio
dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome,
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.
IL DIRETTORE GENERALE
per l'armonizzazione del mercato
e la tutela dei consumatori
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in particolare, l'art. 148, comma 1, il quale ha previsto che le
entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante delle concorrenza e del mercato siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
Visto, altresi', l'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, il quale stabilisce che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo articolo siano riassegnate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze ad un apposito Fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere
destinate alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
124331 del 2002 che istituisce il capitolo 1650, denominato «Fondo
derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio dei consumatori», nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n.
116553 dell'8 novembre 2006 che, in attuazione di quanto disposto
dall'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto a riassegnare le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo
di Euro 40.000.000,00;
Visto il decreto del Vice Ministro dello sviluppo economico del
18 dicembre 2006 che, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
ha individuato le iniziative di cui all'art. 148, comma 1, della
legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con i predetti fondi;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del
18 dicembre 2006, e' stata assegnata alle Regioni e alle Province
autonome la somma complessiva di Euro 14.000.000,00, ripartita
secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione
di interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei
consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio
dei diritti e delle opportunita' previste da disposizioni nazionali e
comunitarie;
Visto il decreto del direttore generale per l'Armonizzazione del
mercato e la tutela dei consumatori del 21 dicembre 2006, con il
quale si impegna, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del
18 dicembre 2006, l'importo complessivo di Euro 14.000.000,00 a
favore delle Regioni e Province autonome, per gli importi
specificamente determinati finalizzati alla realizzazione di
interventi mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei
consumatori e degli utenti;
Considerato, altresi', che nel medesimo art. 3 del citato decreto
del 18 dicembre 2006, si dispone che, con decreto del direttore
generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei
consumatori, siano individuate le modalita' di effettuazione delle
iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonche' disciplinate le
modalita' di presentazione dei programmi generali di intervento, le
modalita' di rendicontazione delle spese, comprese quelle relative
allo svolgimento delle attivita' di monitoraggio e di controllo, le
modalita' di liquidazione delle risorse;
Valutato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), del
decreto ministeriale 18 dicembre 2006, l'attuazione del programma
generale puo' avvenire anche in collaborazione con le associazioni
dei consumatori presenti sul territorio, riconosciute in base alla
normativa delle rispettive Regioni o Province autonome, oppure, solo
in mancanza della predetta normativa, in collaborazione con le
Associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di
cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
Ritenuto opportuno dare immediata attuazione agli interventi
previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «legge»: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
b) «decreto di ripartizione 2006»: il decreto del Vice Ministro
dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006;
c) «finanziamento»: la somma riconosciuta dal Ministero dello
sviluppo economico a valere sul capitolo 1650 dello stato di
previsione del predetto Ministero, per gli interventi previsti
dall'art. 3 del decreto di ripartizione 2006, assegnata a ciascuna
Regione o Provincia autonoma, tenendo conto della popolazione
residente, nonche' della maggiorazione prevista per le Regioni
meridionali, secondo la tabella ivi allegata;
d) «programmi»: i programmi generali di intervento approvati
dalle Regioni o Province autonome da presentare al Ministero dello
sviluppo economico ai fini del finanziamento, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera a) del decreto di ripartizione 2006;
e) «interventi»: le iniziative a vantaggio dei consumatori, di
cui all'art. 148, comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
individuate, a norma degli articoli 4 e 5, nei programmi delle
Regioni o Province autonome;
f) «Regioni meridionali»: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, alle quali si applica la
maggiorazione del 5% del finanziamento per la realizzazione o il
completamento di strumenti generali di attuazione di politiche di
tutela dei consumatori, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c),
del decreto di ripartizione 2006;
g) «soggetti beneficiari»: le Regioni o Province autonome
destinatarie del finanziamento per la realizzazione dei programmi di
intervento;
h) «soggetti attuatori»: le Regioni e le Province autonome anche
in collaborazione con le Associazioni dei consumatori presenti sul
territorio, riconosciute dalle Regioni o dalle Province autonome in
base alla legislazione regionale e provinciale, o, solo in mancanza
della predetta normativa, in collaborazione con le Associazioni dei
consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
i) «Ufficio competente»: l'ufficio C4 «Funzionamento del
Consiglio Nazionale Consumatori Utenti» della Direzione generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
j) «Direzione generale»: la Direzione generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
l) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.
Art. 2.
Ripartizione delle disponibilita' finanziarie
1. Le risorse destinate alla realizzazione dei programmi, pari a
Euro 14.000.000,00, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e
alle Province autonome per gli importi stabiliti nella tabella
allegata al decreto di ripartizione 2006.
2. Il provvedimento definitivo di erogazione del finanziamento ad
ogni Regione e Provincia autonoma e' emanato a seguito della verifica
dell'avvenuta realizzazione degli interventi previsti nei programmi,
secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.
Art. 3.
Compatibilita' con ulteriori risorse
1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento e' compatibile con
ulteriori risorse finanziarie a copertura dei costi totali del
relativo programma, provenienti da parte dello stesso soggetto
beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i
finanziamenti comunitari.
Art. 4.
Oggetto dei Programmi
1. I programmi, per essere ammessi al finanziamento, devono
prevedere la realizzazione di interventi esclusivamente e
direttamente mirati all'informazione e all'assistenza dei consumatori
e degli utenti attraverso:
lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
l'attivita' di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
l'apertura e gestione di appositi sportelli informativi, di
assistenza e call center;
l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
strumenti di facilitazione per la consulenza individuale o
collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
a) l'informazione su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo
e generale consumo, compresi i servizi di pubblica utilita', da
attuarsi anche attraverso l'interscambio delle informazioni con
l'Osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di
settore, purche' esclusivamente e direttamente destinati ai
consumatori ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti
di cui all'art. 5;
c) la promozione, l'informazione e l'assistenza in favore dei
consumatori e degli utenti nell'esercizio dei propri diritti, in
particolare nell'ambito dei settori dei servizi pubblici, delle
telecomunicazioni, dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni
e del credito.
3. Nelle Regioni meridionali, oltre gli interventi previsti dal
comma 1, i programmi possono prevedere la realizzazione o il
completamento di strumenti e attivita' generali di attuazione di
politiche di tutela dei consumatori di cui all'art. 3, comma 2,
lettera c), del decreto di ripartizione 2006, nei limiti della
maggiorazione del 5% delle risorse assegnate.
4. Nel programma possono essere previsti interventi da attuare
congiuntamente tra piu' Regioni e/o Province autonome sia per
realizzare un unico intervento sia con riferimento a piu' interventi
distinti da realizzare nei rispettivi territori.
5. Ciascuna Regione o Provincia autonoma puo' presentare un solo
programma.
6. I programmi devono essere approvati con atto della Regione o
Provincia autonoma proponente.
Art. 5.
Contenuto dei Programmi
1. I programmi, redatti sulla base del modello allegato (Mod. 2),
devono essere trasmessi all'Ufficio competente nei termini stabiliti
dall'art. 8, comma 1.
2. I programmi devono contenere:
a) il riferimento al decreto di ripartizione 2006 e al presente
decreto di attuazione;
b) l'indicazione del responsabile della realizzazione del
programma;
c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
d) le modalita' di imputazione al bilancio della Regione o
Provincia autonoma, oppure l'iscrizione nello stato di previsione
dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 della
somma assegnata provvisoriamente a ciascuna Regione o Provincia
autonoma, ovvero la dichiarazione di effettuare l'impegno delle
risorse assegnate entro il 31 dicembre 2007;
e) l'attestazione dell'immediata eseguibilita' del programma;
f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalita';
g) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
h) la previsione dei costi totali per intervento con
l'indicazione delle risorse finanziarie da assegnare a ciascuno di
essi;
i) dettaglio dell'eventuale apporto di ulteriori risorse al
programma da parte dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri
soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
j) costo totale del programma comprensivo delle spese relative
alla Commissione di verifica di cui all'art. 12;
k) le modalita' e i termini per la nomina della Commissione di
verifica di cui all'art. 12 e per la determinazione dei relativi
oneri di spesa;
l) la descrizione delle modalita' di individuazione dei soggetti
attuatori, di cui all'art. 6;
m) le modalita' e i riferimenti normativi di rendicontazione
delle spese sostenute;
n) le modalita' e i tempi di effettuazione dell'attivita' di
monitoraggio da parte del soggetto beneficiario;
o) i criteri per la verifica dei risultati.
3. Relativamente a ciascun intervento indicato nei programmi si
deve altresi' fornire:
a) la descrizione dell'oggetto, degli obiettivi e delle
finalita';
b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
d) la durata, con l'indicazione della data di avvio e di
ultimazione;
e) il dettaglio delle azioni da intraprendere, degli strumenti
necessari e delle modalita' di realizzazione;
f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
g) il piano finanziario e il quadro economico delle spese
previste, secondo i criteri di cui all'art. 7, con l'indicazione
della eventuale percentuale di cofinanziamento;
h) l'indicazione dei criteri per la misurazione dell'efficacia
dell'intervento;
i) l'eventuale evidenziazione di finalita' relative ai settori di
cui all'art. 4, comma 2, lett. c);
j) eventuali iniziative di informazione ai consumatori su prezzi
e tariffe;
k) la previsione di eventuali accordi o intese tra le Regioni o
Province autonome per la realizzazione di interventi congiunti ai
sensi dell'art. 4, comma 4;
l) l'attestazione dell'immediata eseguibilita' dell'intervento.
4. Per ciascun intervento indicato nei programmi deve essere
redatta una scheda sulla base del modello allegato (Mod. 3).
Art. 6.
Soggetti attuatori
1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), del decreto di
ripartizione 2006, gli interventi di ciascun programma possono essere
realizzati direttamente dalle Regioni o Province autonome o, in tutto
o in parte, in collaborazione con le Associazioni dei consumatori
presenti sul territorio nel quale si realizza il programma,
riconosciute in base alla normativa delle rispettive Regioni o
Province autonome. Solo in mancanza della predetta normativa, i
programmi possono essere realizzati in collaborazione con le
Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137
del Codice del Consumo.
2. I rapporti di collaborazione con le associazioni dei consumatori
sono regolati dalle Regioni e Province autonome attraverso apposite
convenzioni, nelle quali sono stabiliti l'ammontare del finanziamento
concesso, le modalita' di collaborazione, i termini e i requisiti per
la realizzazione dei singoli interventi.
Art. 7.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa
sostenute dal soggetto attuatore:
a) acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le
sedi di localizzazione dell'intervento;
b) acquisizione di servizi relativi a:
iniziative di comunicazione nonche' attivita' divulgative
dell'intervento realizzato;
pubblicita', nei limiti del 10% del totale delle spese
ammissibili;
consulenze professionali, prestate da imprese o societa', anche
in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri
soggetti privati aventi personalita' giuridica o da enti pubblici,
ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto ovvero da persone fisiche la cui professionalita' e'
comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
c) costi sostenuti dalle associazioni dei consumatori, in
qualita' di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad
altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il
personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonche' il personale
impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per
la realizzazione del progetto con esclusione delle prestazioni
professionali di cui alla lettera b);
d) oneri relativi al compenso per i membri della Commissione di
verifica di cui all'art. 12;
e) spese generali non riferibili a specifica attivita' inerente
al programma, come, ad esempio, affitto di locali, illuminazione,
riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e
di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito
alla precedente lettera c) nonche' dei membri della Commissione di
verifica di cui all'art. 12, ecc. Tali spese vengono riconosciute
forfetariamente e senza obbligo di rendicontazione, per un importo
pari al 30% del totale delle spese ammissibili per le Regioni e
Provincie autonome che, nel decreto di ripartizione 2006, hanno
ricevuto un finanziamento inferiore a Euro 200.000,00 e pari al 15%
del totale delle spese ammissibili per i rimanenti soggetti
beneficiari.
2. Le spese ammissibili devono essere sostenute successivamente
alla data di presentazione del programma e anteriormente al termine
di cui all'art. 11 nonche' essere direttamente imputabili alla
realizzazione degli interventi previsti nel programma. Le spese
sostenute dalle associazioni in qualita' di soggetti attuatori dei
singoli interventi devono essere rendicontate al soggetto
beneficiario e devono essere da questi accertate e liquidate nei
limiti dell'importo stabilito per ciascun intervento in base alle
disposizioni contabili vigenti in ciascuna Regione o Provincia
autonoma.
3. I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1,
lettera b) non devono ricoprire cariche sociali presso il soggetto
attuatore o presso il soggetto beneficiario ne' essere loro
dipendenti.
4. In relazione ai costi del personale di cui al comma 1,
lettera c), le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri
normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
alla categoria, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito
per ogni categoria interessata.
5. Le attrezzature acquistate, nonche' tutti i prodotti divulgativi
e pubblicitari realizzati, diffusi con qualsiasi mezzo, dovranno
riprodurre, in modo chiaro e leggibile, la seguente dicitura:
«Programma generale di intervento 2007-2008 della Regione/Provincia
autonoma &ul; realizzato/acquistato con l'utilizzo dei fondi del
Ministero dello sviluppo economico», pena la non ammissibilita' delle
spese suddette.
6. Ai fini della rendicontazione, le spese sostenute per
l'intervento sono riconosciute al lordo di I.V.A. per i soggetti
attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della
categoria di appartenenza, l'imposta in questione rappresenta un
costo non recuperabile. Per i restanti soggetti le spese sostenute
per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
7. Sui titoli di spesa originali deve essere apposta, in modo
chiaro ed indelebile la seguente dicitura: «Spesa relativa
all'intervento &ul; del programma generale della Regione/Provincia
autonoma &ul; finanziato dal Ministero dello sviluppo economico -
DGAMTC, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006».
Art. 8.
Termini e modalita' per la presentazione dei programmi
1. I programmi, redatti secondo quanto stabilito dall'art. 5,
possono essere presentati a partire dal giorno successivo alla data
di comunicazione del presente decreto ai soggetti beneficiari, ed
entro e non oltre il 15 maggio 2007.
2. I programmi devono essere allegati alla domanda di ammissione al
finanziamento di cui al modello allegato (Mod. 1), unitamente alla
copia dell'atto di approvazione del programma da parte del soggetto
beneficiario.
3. Per la determinazione della data di presentazione del programma
fa fede il timbro postale di spedizione, ovvero, nel caso di
presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.
4. Ogni plico deve recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art.
148, comma 1 - Iniziative delle Regioni o Province autonome a
vantaggio dei consumatori - Anno 2007», pena l'irricevibilita' della
domanda di ammissione al finanziamento.
5. I programmi, comprensivi degli allegati, devono essere inviati a
mezzo raccomandata a/r ovvero presentati a mano al seguente
indirizzo: Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale
per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori -
Ufficio C4 - via Molise, 2 - 00187 Roma.
Art. 9.
Modalita' e termini per l'istruttoria
1. L'ufficio competente valuta la completezza della documentazione
prodotta dal soggetto beneficiario e verifica la rispondenza del
programma ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. L'ufficio competente puo' richiedere, anche tramite fax o altri
strumenti di comunicazione, integrazioni o chiarimenti circa la
documentazione presentata.
3. Il soggetto beneficiario deve ottemperare alla suddetta
richiesta, anche tramite fax o altri strumenti di comunicazione
telematici, entro dieci giorni dalla data di ricevimento della
stessa, pena la non ammissibilita' della domanda di ammissione al
finanziamento.
4. Entro il 15 giugno 2007, l'Ufficio competente termina
l'istruttoria, emana il provvedimento avente ad oggetto la
valutazione della domanda di ammissione al finanziamento e, se del
caso, decreta contestualmente l'erogazione della prima quota di
finanziamento, ai sensi dell'art. 13 comma 1, lettera a), dandone
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 10.
Stato di avanzamento dei programmi
1. Ciascun soggetto beneficiario trasmette all'Ufficio competente
entro il 31 gennaio 2008 la situazione relativa all'avanzamento di
ogni singolo intervento riferita al 31 dicembre 2007 nonche' copia
delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere redatta in
conformita' al modello (Mod. 4) allegato al decreto e sottoscritta
dal responsabile del programma.
Art. 11.
Termine per la realizzazione dei programmi
1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono
essere completati e rendicontati, pena la revoca del finanziamento,
entro il 15 ottobre 2008.
Art. 12.
Commissione di verifica
1. Al fine di verificare la realizzazione di ciascun programma,
ogni Regione o Provincia autonoma nomina una Commissione di verifica,
composta da un rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da
un rappresentante designato dalla Direzione generale.
2. La Commissione effettua la verifica nel primo semestre 2008 e
redige un apposito verbale, che trasmette all'ufficio competente
entro il 30 luglio 2008.
3. Gli oneri della Commissione sono a carico del programma
finanziato, sono determinati dal soggetto beneficiario e rendicontati
secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed e) .
Art. 13.
Erogazione del finanziamento
1. L'erogazione del finanziamento e' effettuata dall'Ufficio
competente secondo le seguenti modalita':
a) una prima quota, a titolo di anticipazione, pari al 60%
dell'importo del finanziamento assegnato al programma ammesso, al
termine dell'istruttoria di cui all'art. 9;
b) la restante quota, a saldo, previa richiesta del soggetto
beneficiario, redatta secondo lo schema del modello allegato (Mod.
6), e a seguito della procedura descritta ai commi successivi.
2. E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e
non oltre il 15 ottobre 2008, la documentazione finale, redatta
secondo lo schema del modello allegato (Mod. 5), sottoscritta dal
responsabile del programma, concernente:
una relazione, che specifichi lo stato di completamento degli
interventi e del programma, i dati a consuntivo di quanto previsto
nel programma per ciascun intervento realizzato, il dettaglio degli
interventi realizzati, l'analisi dei risultati ottenuti per singolo
intervento, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
una dichiarazione per ciascun intervento in cui sia evidenziata
l'avvenuta rendicontazione delle spese da parte delle associazioni
dei consumatori in qualita' di soggetti attuatori, l'accertamento da
parte del soggetto beneficiario delle spese sostenute e la loro
rispondenza ai requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 7;
la dimostrazione dell'avvenuta liquidazione delle spese di
realizzazione degli interventi mediante la trasmissione dei relativi
mandati di pagamento;
3. L'Ufficio competente, previo accertamento della completezza
della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica
la rispondenza ai sensidegli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle
risultanze del verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui
all'art. 12, accerta la conformita' degli interventi realizzati agli
obiettivi e alle finalita' del relativo programma ammesso al
finanziamento. L'ufficio competente determina, quindi, l'ammontare
delle spese ammissibili e procede a definire l'importo del
finanziamento che, in ogni caso, non puo' essere superiore
all'importo concesso in via provvisoria con il decreto del
21 dicembre 2006.
4. Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attivita'
di cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle
quote gia' erogate a titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al
soggetto beneficiario di restituire, con versamento presso la
tesoreria centrale o provinciale dello Stato, le somme in eccesso,
dandone contestuale comunicazione al Ministero.
5. Sulla base degli esiti delle attivita' previste ai precedenti
commi 3 e 4, l'Ufficio competente emana il provvedimento avente ad
oggetto la valutazione della documentazione finale presentata dal
soggetto beneficiario e, se del caso, decreta contestualmente
l'erogazione del saldo del finanziamento, dandone tempestiva
comunicazione al soggetto beneficiario.
Art. 14.
Revoche
1. L'Ufficio competente procede alla revoca del finanziamento
corrisposto per l'intero programma o per il singolo intervento, con
il conseguente obbligo da parte del soggetto beneficiario alla
restituzione, con versamento presso la tesoreria centrale o
provinciale dello Stato, delle somme gia' ricevute, secondo quanto
stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123, nei seguenti casi:
a) mancato inizio dell'attivita' entro al 31° dicembre 2007 di
ciascun intervento previsto;
b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione
prevista dall'art. 13, comma 2, o eventuale negativa valutazione a
seguito delle verifiche di cui all'art. 12;
c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel
programma ammesso, entro il termine fissato dall'art. 11. In
particolare, e' prevista la revoca del finanziamento relativo
all'intero importo dell'intervento qualora lo specifico intervento
non risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di spesa che
in termini di risultato, e la revoca del finanziamento corrisposto
per l'intero programma qualora il programma nel suo complesso non
risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di spesa che in
termini di risultato.
Roma, 2 marzo 2007
Il direttore generale: Lirosi |