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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Finanziamenti a vantaggio dei consumatori da Regioni e Province autonome
12/04/2007

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 2 marzo 2007 - Modalita' attuative per il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006. (GU n. 73 del 28-3-2007- Suppl. Ordinario n.86)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 

DECRETO 2 marzo 2007 

Modalita'  attuative  per  il finanziamento di iniziative a vantaggio
dei  consumatori, realizzate da parte di Regioni e Province autonome,
ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006.

                        IL DIRETTORE GENERALE
                  per l'armonizzazione del mercato
                     e la tutela dei consumatori

  Vista  la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente «Disposizioni
per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e,
in  particolare,  l'art.  148,  comma 1,  il quale ha previsto che le
entrate    derivanti    dalle    sanzioni   amministrative   irrogate
dall'Autorita'   garante   delle  concorrenza  e  del  mercato  siano
destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
  Visto, altresi', l'art. 148, comma 2, della legge 23 dicembre 2000,
n.  388,  il  quale  stabilisce  che le entrate di cui al comma 1 del
medesimo   articolo siano   riassegnate   con  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  ad un apposito Fondo iscritto nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere
destinate  alle iniziative del suddetto comma 1, individuate di volta
in  volta  con  decreto del Ministro dello sviluppo economico, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze n.
124331  del  2002  che istituisce il capitolo 1650, denominato «Fondo
derivante   dalle  sanzioni  amministrative  irrogate  dall'Autorita'
garante  della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a
vantaggio  dei  consumatori», nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze n.
116553  dell'8 novembre  2006  che,  in attuazione di quanto disposto
dall'art.  148,  comma 2,  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, ha
provveduto  a  riassegnare  le entrate di cui al comma 1 del medesimo
articolo al  Fondo  derivante  dalle sanzioni amministrative irrogate
dall'Autorita'  garante  della concorrenza e del mercato da destinare
ad iniziative a vantaggio dei consumatori, per un importo complessivo
di Euro 40.000.000,00;
  Visto  il  decreto  del  Vice Ministro dello sviluppo economico del
18 dicembre 2006 che, sentite le Commissioni parlamentari competenti,
ha  individuato  le  iniziative  di  cui all'art. 148, comma 1, della
legge 23 novembre 2000, n. 388, da attuare con i predetti fondi;
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato decreto del
18 dicembre  2006,  e'  stata  assegnata alle Regioni e alle Province
autonome   la  somma  complessiva  di  Euro 14.000.000,00,  ripartita
secondo la tabella ivi riportata all'allegato B, per la realizzazione
di  interventi  mirati all'informazione e all'assistenza a favore dei
consumatori e degli utenti, con particolare riferimento all'esercizio
dei diritti e delle opportunita' previste da disposizioni nazionali e
comunitarie;
  Visto  il  decreto  del direttore generale per l'Armonizzazione del
mercato  e  la  tutela  dei  consumatori del 21 dicembre 2006, con il
quale  si  impegna,  ai  sensi  dell'art.  3  del  citato decreto del
18 dicembre  2006,  l'importo  complessivo  di  Euro  14.000.000,00 a
favore   delle   Regioni   e   Province  autonome,  per  gli  importi
specificamente   determinati   finalizzati   alla   realizzazione  di
interventi  mirati  all'informazione  e  all'assistenza  a favore dei
consumatori e degli utenti;
  Considerato,  altresi',  che nel medesimo art. 3 del citato decreto
del  18 dicembre  2006,  si  dispone  che,  con decreto del direttore
generale   per   l'armonizzazione   del   mercato  e  la  tutela  dei
consumatori,  siano  individuate  le modalita' di effettuazione delle
iniziative secondo le direttive ivi disposte, nonche' disciplinate le
modalita'  di  presentazione dei programmi generali di intervento, le
modalita'  di  rendicontazione  delle spese, comprese quelle relative
allo  svolgimento  delle attivita' di monitoraggio e di controllo, le
modalita' di liquidazione delle risorse;
  Valutato  che,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2,  lettera b), del
decreto  ministeriale  18 dicembre  2006,  l'attuazione del programma
generale  puo'  avvenire  anche in collaborazione con le associazioni
dei  consumatori  presenti  sul territorio, riconosciute in base alla
normativa  delle rispettive Regioni o Province autonome, oppure, solo
in  mancanza  della  predetta  normativa,  in  collaborazione  con le
Associazioni  dei  consumatori e degli utenti iscritte nell'elenco di
cui all'art. 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  Ritenuto   opportuno  dare  immediata  attuazione  agli  interventi
previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
    a) «legge»: la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
    b) «decreto  di  ripartizione 2006»: il decreto del Vice Ministro
dello sviluppo economico del 18 dicembre 2006;
    c) «finanziamento»:  la  somma  riconosciuta  dal Ministero dello
sviluppo  economico  a  valere  sul  capitolo  1650  dello  stato  di
previsione  del  predetto  Ministero,  per  gli  interventi  previsti
dall'art.  3  del  decreto di ripartizione 2006, assegnata a ciascuna
Regione   o  Provincia  autonoma,  tenendo  conto  della  popolazione
residente,  nonche'  della  maggiorazione  prevista  per  le  Regioni
meridionali, secondo la tabella ivi allegata;
    d) «programmi»:  i  programmi  generali  di  intervento approvati
dalle  Regioni  o  Province autonome da presentare al Ministero dello
sviluppo  economico  ai fini del finanziamento, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, lettera a) del decreto di ripartizione 2006;
    e) «interventi»:  le  iniziative  a vantaggio dei consumatori, di
cui  all'art.  148,  comma 1  della  legge  23 dicembre 2000, n. 388,
individuate,  a  norma  degli  articoli 4  e  5,  nei programmi delle
Regioni o Province autonome;
    f) «Regioni  meridionali»:  Abruzzo,  Molise,  Campania,  Puglia,
Basilicata,  Calabria,  Sicilia,  Sardegna,  alle quali si applica la
maggiorazione  del  5%  del  finanziamento  per la realizzazione o il
completamento  di  strumenti  generali  di attuazione di politiche di
tutela  dei  consumatori,  ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera c),
del decreto di ripartizione 2006;
    g) «soggetti   beneficiari»:   le  Regioni  o  Province  autonome
destinatarie  del finanziamento per la realizzazione dei programmi di
intervento;
    h) «soggetti  attuatori»: le Regioni e le Province autonome anche
in  collaborazione  con  le Associazioni dei consumatori presenti sul
territorio,  riconosciute  dalle Regioni o dalle Province autonome in
base  alla  legislazione regionale e provinciale, o, solo in mancanza
della  predetta  normativa, in collaborazione con le Associazioni dei
consumatori  iscritte  nell'elenco  di  cui  all'art. 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    i) «Ufficio   competente»:   l'ufficio   C4   «Funzionamento  del
Consiglio  Nazionale Consumatori Utenti» della Direzione generale per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
    j) «Direzione    generale»:    la    Direzione    generale    per
l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori;
    k) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
    l) «Codice del Consumo»: il decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206.

      

                               Art. 2.
            Ripartizione delle disponibilita' finanziarie
  1. Le  risorse  destinate  alla realizzazione dei programmi, pari a
Euro  14.000.000,00, sono assegnate in via provvisoria alle Regioni e
alle  Province  autonome  per  gli  importi  stabiliti  nella tabella
allegata al decreto di ripartizione 2006.
  2.  Il  provvedimento definitivo di erogazione del finanziamento ad
ogni Regione e Provincia autonoma e' emanato a seguito della verifica
dell'avvenuta  realizzazione degli interventi previsti nei programmi,
secondo quanto stabilito dagli articoli 12 e 13.

      

                               Art. 3.
                Compatibilita' con ulteriori risorse
  1. Il finanziamento destinato ad ogni intervento e' compatibile con
ulteriori  risorse  finanziarie  a  copertura  dei  costi  totali del
relativo  programma,  provenienti  da  parte  dello  stesso  soggetto
beneficiario e/o di altri soggetti pubblici o privati, ivi compresi i
finanziamenti comunitari.

      

                               Art. 4.
                        Oggetto dei Programmi
  1. I   programmi,  per  essere  ammessi  al  finanziamento,  devono
prevedere   la   realizzazione   di   interventi   esclusivamente   e
direttamente mirati all'informazione e all'assistenza dei consumatori
e degli utenti attraverso:
    lo sviluppo e la gestione di servizi informativi e telematici;
    la pubblicazione e distribuzione di materiali divulgativi;
    l'attivita' di monitoraggio, analisi e divulgazione di dati;
    l'apertura  e  gestione  di  appositi  sportelli  informativi, di
assistenza e call center;
    l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
    strumenti  di  facilitazione  per  la  consulenza  individuale  o
collettiva, anche on-line, a favore dei consumatori e degli utenti.
  2. Gli interventi possono avere ad oggetto:
    a) l'informazione  su prezzi e tariffe di beni e servizi di largo
e  generale  consumo,  compresi  i  servizi  di pubblica utilita', da
attuarsi  anche  attraverso  l'interscambio  delle  informazioni  con
l'Osservatorio dei prezzi e tariffe esistente presso il Ministero;
    b) la realizzazione di interventi inseriti nei piani regionali di
settore,   purche'   esclusivamente   e   direttamente  destinati  ai
consumatori ai sensi del presente articolo e rispondenti ai requisiti
di cui all'art. 5;
    c) la  promozione,  l'informazione  e  l'assistenza in favore dei
consumatori  e  degli  utenti  nell'esercizio  dei propri diritti, in
particolare  nell'ambito  dei  settori  dei  servizi  pubblici, delle
telecomunicazioni,  dei trasporti, del commercio, delle assicurazioni
e del credito.
  3.  Nelle  Regioni  meridionali,  oltre gli interventi previsti dal
comma 1,   i  programmi  possono  prevedere  la  realizzazione  o  il
completamento  di  strumenti  e  attivita'  generali di attuazione di
politiche  di  tutela  dei  consumatori  di  cui all'art. 3, comma 2,
lettera c),  del  decreto  di  ripartizione  2006,  nei  limiti della
maggiorazione del 5% delle risorse assegnate.
  4.  Nel  programma  possono  essere  previsti interventi da attuare
congiuntamente  tra  piu'  Regioni  e/o  Province  autonome  sia  per
realizzare  un unico intervento sia con riferimento a piu' interventi
distinti da realizzare nei rispettivi territori.
  5.  Ciascuna  Regione  o Provincia autonoma puo' presentare un solo
programma.
  6.  I  programmi  devono  essere approvati con atto della Regione o
Provincia autonoma proponente.

      

                               Art. 5.
                       Contenuto dei Programmi
  1. I  programmi,  redatti sulla base del modello allegato (Mod. 2),
devono  essere trasmessi all'Ufficio competente nei termini stabiliti
dall'art. 8, comma 1.
  2. I programmi devono contenere:
    a) il  riferimento  al decreto di ripartizione 2006 e al presente
decreto di attuazione;
    b) l'indicazione   del   responsabile   della  realizzazione  del
programma;
    c) l'indicazione dell'atto di approvazione del programma;
    d) le  modalita'  di  imputazione  al  bilancio  della  Regione o
Provincia  autonoma,  oppure  l'iscrizione  nello stato di previsione
dell'entrata  del  bilancio  per  l'esercizio  finanziario 2007 della
somma  assegnata  provvisoriamente  a  ciascuna  Regione  o Provincia
autonoma,  ovvero  la  dichiarazione  di  effettuare  l'impegno delle
risorse assegnate entro il 31 dicembre 2007;
    e) l'attestazione dell'immediata eseguibilita' del programma;
    f) l'oggetto del programma, gli obiettivi e le finalita';
    g) gli interventi attraverso i quali realizzare il programma;
    h) la   previsione   dei   costi   totali   per   intervento  con
l'indicazione  delle  risorse  finanziarie da assegnare a ciascuno di
essi;
    i) dettaglio  dell'eventuale  apporto  di  ulteriori  risorse  al
programma  da  parte  dello stesso soggetto beneficiario e/o di altri
soggetti pubblici o privati, ivi compresi i finanziamenti comunitari;
    j) costo  totale  del  programma comprensivo delle spese relative
alla Commissione di verifica di cui all'art. 12;
    k) le  modalita'  e  i termini per la nomina della Commissione di
verifica  di  cui  all'art.  12  e per la determinazione dei relativi
oneri di spesa;
    l) la  descrizione delle modalita' di individuazione dei soggetti
attuatori, di cui all'art. 6;
    m) le  modalita'  e  i  riferimenti  normativi di rendicontazione
delle spese sostenute;
    n) le  modalita'  e  i  tempi  di effettuazione dell'attivita' di
monitoraggio da parte del soggetto beneficiario;
    o) i criteri per la verifica dei risultati.
  3. Relativamente  a  ciascun  intervento  indicato nei programmi si
deve altresi' fornire:
    a) la   descrizione   dell'oggetto,   degli   obiettivi  e  delle
finalita';
    b) l'indicazione dei soggetti attuatori;
    c) l'indicazione dell'ambito territoriale interessato;
    d) la  durata,  con  l'indicazione  della  data  di  avvio  e  di
ultimazione;
    e) il  dettaglio  delle  azioni da intraprendere, degli strumenti
necessari e delle modalita' di realizzazione;
    f) l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
    g) il  piano  finanziario  e  il  quadro  economico  delle  spese
previste,  secondo  i  criteri  di  cui all'art. 7, con l'indicazione
della eventuale percentuale di cofinanziamento;
    h) l'indicazione  dei  criteri  per la misurazione dell'efficacia
dell'intervento;
    i) l'eventuale evidenziazione di finalita' relative ai settori di
cui all'art. 4, comma 2, lett. c);
    j) eventuali  iniziative di informazione ai consumatori su prezzi
e tariffe;
    k) la  previsione  di eventuali accordi o intese tra le Regioni o
Province  autonome  per  la  realizzazione di interventi congiunti ai
sensi dell'art. 4, comma 4;
    l) l'attestazione dell'immediata eseguibilita' dell'intervento.
  4. Per  ciascun  intervento  indicato  nei  programmi  deve  essere
redatta una scheda sulla base del modello allegato (Mod. 3).

      

                               Art. 6.
                         Soggetti attuatori
  1. Ai   sensi  dell'art.  3,  comma 2,  lett. b),  del  decreto  di
ripartizione 2006, gli interventi di ciascun programma possono essere
realizzati direttamente dalle Regioni o Province autonome o, in tutto
o  in  parte,  in  collaborazione con le Associazioni dei consumatori
presenti   sul   territorio  nel  quale  si  realizza  il  programma,
riconosciute  in  base  alla  normativa  delle  rispettive  Regioni o
Province  autonome.  Solo  in  mancanza  della  predetta normativa, i
programmi   possono   essere  realizzati  in  collaborazione  con  le
Associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 137
del Codice del Consumo.
  2. I rapporti di collaborazione con le associazioni dei consumatori
sono  regolati  dalle Regioni e Province autonome attraverso apposite
convenzioni, nelle quali sono stabiliti l'ammontare del finanziamento
concesso, le modalita' di collaborazione, i termini e i requisiti per
la realizzazione dei singoli interventi.

      

                               Art. 7.
                          Spese ammissibili
  1. Sono ammissibili al finanziamento le seguenti categorie di spesa
sostenute dal soggetto attuatore:
    a) acquisizione,   anche   mediante   locazione  finanziaria,  di
macchinari ed attrezzature nuovi di fabbrica, da utilizzare presso le
sedi di localizzazione dell'intervento;
    b) acquisizione di servizi relativi a:
      iniziative   di  comunicazione  nonche'  attivita'  divulgative
dell'intervento realizzato;
      pubblicita',   nei  limiti  del  10%  del  totale  delle  spese
ammissibili;
      consulenze professionali, prestate da imprese o societa', anche
in  forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, o da altri
soggetti  privati  aventi  personalita' giuridica o da enti pubblici,
ovvero da professionisti iscritti ad un albo professionale legalmente
riconosciuto  ovvero  da  persone  fisiche la cui professionalita' e'
comprovata dai relativi curricula che devono risultare agli atti;
    c) costi   sostenuti   dalle  associazioni  dei  consumatori,  in
qualita' di soggetti attuatori, relativi al personale dipendente e ad
altre figure a questo assimilate dalla normativa vigente, compreso il
personale con rapporto di lavoro parasubordinato nonche' il personale
impegnato, con qualsiasi tipologia contrattuale, in via specifica per
la  realizzazione  del  progetto  con  esclusione  delle  prestazioni
professionali di cui alla lettera b);
    d) oneri  relativi  al compenso per i membri della Commissione di
verifica di cui all'art. 12;
    e) spese  generali  non riferibili a specifica attivita' inerente
al  programma,  come,  ad  esempio, affitto di locali, illuminazione,
riscaldamento, assicurazioni, uso di telefono, fax, servizi postali e
di corriere, viaggi e missioni del personale dipendente come definito
alla  precedente  lettera c)  nonche' dei membri della Commissione di
verifica  di  cui  all'art.  12, ecc. Tali spese vengono riconosciute
forfetariamente  e  senza  obbligo di rendicontazione, per un importo
pari  al  30%  del  totale  delle  spese ammissibili per le Regioni e
Provincie  autonome  che,  nel  decreto  di  ripartizione 2006, hanno
ricevuto  un  finanziamento inferiore a Euro 200.000,00 e pari al 15%
del   totale   delle  spese  ammissibili  per  i  rimanenti  soggetti
beneficiari.
  2.  Le  spese  ammissibili  devono essere sostenute successivamente
alla  data  di presentazione del programma e anteriormente al termine
di  cui  all'art.  11  nonche'  essere  direttamente  imputabili alla
realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  programma.  Le spese
sostenute  dalle  associazioni  in qualita' di soggetti attuatori dei
singoli   interventi   devono   essere   rendicontate   al   soggetto
beneficiario  e  devono  essere  da  questi accertate e liquidate nei
limiti  dell'importo  stabilito  per  ciascun intervento in base alle
disposizioni  contabili  vigenti  in  ciascuna  Regione  o  Provincia
autonoma.
  3.  I professionisti prestatori di consulenze ai sensi del comma 1,
lettera b)  non  devono  ricoprire cariche sociali presso il soggetto
attuatore   o   presso  il  soggetto  beneficiario  ne'  essere  loro
dipendenti.
  4.  In  relazione  ai  costi  del  personale  di  cui  al  comma 1,
lettera c),  le spese non devono superare le retribuzioni e gli oneri
normalmente risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili
alla categoria, ne' essere al di sotto del minimo sindacale stabilito
per ogni categoria interessata.
  5. Le attrezzature acquistate, nonche' tutti i prodotti divulgativi
e  pubblicitari  realizzati,  diffusi  con  qualsiasi mezzo, dovranno
riprodurre,  in  modo  chiaro  e  leggibile,  la  seguente  dicitura:
«Programma  generale  di intervento 2007-2008 della Regione/Provincia
autonoma  &ul;  realizzato/acquistato  con  l'utilizzo  dei fondi del
Ministero dello sviluppo economico», pena la non ammissibilita' delle
spese suddette.
  6. Ai   fini   della   rendicontazione,   le  spese  sostenute  per
l'intervento  sono  riconosciute  al  lordo  di I.V.A. per i soggetti
attuatori per i quali, in base alla normativa vigente specifica della
categoria  di  appartenenza,  l'imposta  in  questione rappresenta un
costo  non  recuperabile.  Per i restanti soggetti le spese sostenute
per l'intervento sono riconosciute al netto di I.V.A.
  7. Sui  titoli  di  spesa  originali  deve  essere apposta, in modo
chiaro   ed   indelebile   la   seguente  dicitura:  «Spesa  relativa
all'intervento  &ul;  del  programma generale della Regione/Provincia
autonoma  &ul;  finanziato  dal  Ministero dello sviluppo economico -
DGAMTC, ai sensi del decreto ministeriale 18 dicembre 2006».

      

                               Art. 8.
       Termini e modalita' per la presentazione dei programmi
  1. I  programmi,  redatti  secondo  quanto  stabilito  dall'art. 5,
possono  essere  presentati a partire dal giorno successivo alla data
di  comunicazione  del  presente  decreto ai soggetti beneficiari, ed
entro e non oltre il 15 maggio 2007.
  2. I programmi devono essere allegati alla domanda di ammissione al
finanziamento  di  cui  al modello allegato (Mod. 1), unitamente alla
copia  dell'atto  di approvazione del programma da parte del soggetto
beneficiario.
  3.  Per la determinazione della data di presentazione del programma
fa  fede  il  timbro  postale  di  spedizione,  ovvero,  nel  caso di
presentazione a mano, il timbro apposto all'atto del ricevimento.
  4.  Ogni  plico  deve  recare la dicitura: «legge n. 388/2000, art.
148,  comma 1  -  Iniziative  delle  Regioni  o  Province  autonome a
vantaggio  dei consumatori - Anno 2007», pena l'irricevibilita' della
domanda di ammissione al finanziamento.
  5. I programmi, comprensivi degli allegati, devono essere inviati a
mezzo   raccomandata   a/r  ovvero  presentati  a  mano  al  seguente
indirizzo:  Ministero  dello  sviluppo economico - Direzione generale
per  l'armonizzazione  del  mercato  e  la  tutela  dei consumatori -
Ufficio C4 - via Molise, 2 - 00187 Roma.

      

                               Art. 9.
                Modalita' e termini per l'istruttoria
  1. L'ufficio  competente valuta la completezza della documentazione
prodotta  dal  soggetto  beneficiario  e  verifica la rispondenza del
programma ai sensi degli articoli 4 e 5.
  2.  L'ufficio competente puo' richiedere, anche tramite fax o altri
strumenti  di  comunicazione,  integrazioni  o  chiarimenti  circa la
documentazione presentata.
  3.   Il   soggetto  beneficiario  deve  ottemperare  alla  suddetta
richiesta,  anche  tramite  fax  o  altri  strumenti di comunicazione
telematici,  entro  dieci  giorni  dalla  data  di  ricevimento della
stessa,  pena  la  non  ammissibilita' della domanda di ammissione al
finanziamento.
  4.   Entro   il   15 giugno   2007,  l'Ufficio  competente  termina
l'istruttoria,   emana   il   provvedimento   avente  ad  oggetto  la
valutazione  della  domanda  di ammissione al finanziamento e, se del
caso,  decreta  contestualmente  l'erogazione  della  prima  quota di
finanziamento,  ai  sensi  dell'art.  13 comma 1, lettera a), dandone
tempestiva comunicazione al soggetto beneficiario.

      

                              Art. 10.
                 Stato di avanzamento dei programmi
  1. Ciascun  soggetto  beneficiario trasmette all'Ufficio competente
entro  il  31 gennaio  2008 la situazione relativa all'avanzamento di
ogni  singolo  intervento  riferita al 31 dicembre 2007 nonche' copia
delle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2.
  2.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1  deve essere redatta in
conformita'  al  modello  (Mod. 4) allegato al decreto e sottoscritta
dal responsabile del programma.

      

                              Art. 11.
             Termine per la realizzazione dei programmi
  1. Gli interventi previsti e finanziati in ciascun programma devono
essere  completati  e rendicontati, pena la revoca del finanziamento,
entro il 15 ottobre 2008.

      

                              Art. 12.
                       Commissione di verifica
    1. Al  fine  di verificare la realizzazione di ciascun programma,
ogni Regione o Provincia autonoma nomina una Commissione di verifica,
composta da un rappresentante della Regione o Provincia autonoma e da
un rappresentante designato dalla Direzione generale.
  2.  La  Commissione  effettua la verifica nel primo semestre 2008 e
redige  un  apposito  verbale,  che  trasmette all'ufficio competente
entro il 30 luglio 2008.
  3. Gli   oneri  della  Commissione  sono  a  carico  del  programma
finanziato, sono determinati dal soggetto beneficiario e rendicontati
secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lettere d) ed e) .

      

                              Art. 13.
                    Erogazione del finanziamento
  1. L'erogazione   del   finanziamento  e'  effettuata  dall'Ufficio
competente secondo le seguenti modalita':
    a) una  prima  quota,  a  titolo  di  anticipazione,  pari al 60%
dell'importo  del  finanziamento  assegnato  al programma ammesso, al
termine dell'istruttoria di cui all'art. 9;
    b) la  restante  quota,  a  saldo,  previa richiesta del soggetto
beneficiario,  redatta  secondo  lo schema del modello allegato (Mod.
6), e a seguito della procedura descritta ai commi successivi.
  2.  E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari di presentare, entro e
non  oltre  il  15 ottobre  2008,  la  documentazione finale, redatta
secondo  lo  schema  del  modello allegato (Mod. 5), sottoscritta dal
responsabile del programma, concernente:
    una  relazione,  che  specifichi  lo stato di completamento degli
interventi  e  del  programma, i dati a consuntivo di quanto previsto
nel  programma  per ciascun intervento realizzato, il dettaglio degli
interventi  realizzati,  l'analisi dei risultati ottenuti per singolo
intervento, le verifiche e i monitoraggi effettuati;
    una  dichiarazione  per ciascun intervento in cui sia evidenziata
l'avvenuta  rendicontazione  delle  spese da parte delle associazioni
dei  consumatori in qualita' di soggetti attuatori, l'accertamento da
parte  del  soggetto  beneficiario  delle  spese  sostenute e la loro
rispondenza ai requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 7;
    la   dimostrazione  dell'avvenuta  liquidazione  delle  spese  di
realizzazione  degli interventi mediante la trasmissione dei relativi
mandati di pagamento;
  3. L'Ufficio  competente,  previo  accertamento  della  completezza
della documentazione trasmessa dal soggetto beneficiario, ne verifica
la rispondenza ai sensidegli articoli 4 e 5 e, anche sulla base delle
risultanze  del  verbale di verifica redatto dalla Commissione di cui
all'art.  12, accerta la conformita' degli interventi realizzati agli
obiettivi   e  alle  finalita'  del  relativo  programma  ammesso  al
finanziamento.  L'ufficio  competente  determina, quindi, l'ammontare
delle   spese   ammissibili   e  procede  a  definire  l'importo  del
finanziamento   che,   in   ogni  caso,  non  puo'  essere  superiore
all'importo   concesso   in   via  provvisoria  con  il  decreto  del
21 dicembre 2006.
  4.  Qualora l'importo, come rideterminato a seguito delle attivita'
di  cui al comma 3, risulti inferiore all'ammontare complessivo delle
quote  gia'  erogate  a  titolo di anticipazione, e' fatto obbligo al
soggetto   beneficiario  di  restituire,  con  versamento  presso  la
tesoreria  centrale  o  provinciale dello Stato, le somme in eccesso,
dandone contestuale comunicazione al Ministero.
  5.  Sulla  base  degli esiti delle attivita' previste ai precedenti
commi 3  e  4,  l'Ufficio competente emana il provvedimento avente ad
oggetto  la  valutazione  della  documentazione finale presentata dal
soggetto   beneficiario  e,  se  del  caso,  decreta  contestualmente
l'erogazione   del   saldo   del  finanziamento,  dandone  tempestiva
comunicazione al soggetto beneficiario.

      

                              Art. 14.
                               Revoche
  1. L'Ufficio  competente  procede  alla  revoca  del  finanziamento
corrisposto  per  l'intero programma o per il singolo intervento, con
il  conseguente  obbligo  da  parte  del  soggetto  beneficiario alla
restituzione,   con   versamento   presso  la  tesoreria  centrale  o
provinciale  dello  Stato,  delle somme gia' ricevute, secondo quanto
stabilito al comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo del 31 marzo
1998, n. 123, nei seguenti casi:
    a) mancato  inizio  dell'attivita'  entro al 31° dicembre 2007 di
ciascun intervento previsto;
    b) mancata trasmissione nei termini della completa documentazione
prevista  dall'art.  13,  comma 2, o eventuale negativa valutazione a
seguito delle verifiche di cui all'art. 12;
    c) mancato completamento degli interventi finanziati inseriti nel
programma   ammesso,  entro  il  termine  fissato  dall'art.  11.  In
particolare,   e'  prevista  la  revoca  del  finanziamento  relativo
all'intero  importo  dell'intervento  qualora lo specifico intervento
non risulti realizzato almeno per il 70%, sia in termini di spesa che
in  termini  di  risultato, e la revoca del finanziamento corrisposto
per  l'intero  programma  qualora  il programma nel suo complesso non
risulti  realizzato almeno per il 70%, sia in termini di spesa che in
termini di risultato.
    Roma, 2 marzo 2007
                                        Il direttore generale: Lirosi



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