MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 20 marzo 2007
Approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche
nel settore delle attivita' professionali.
IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il
quale prevede che gli uffici del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze elaborino, in relazione ai vari settori
economici, appositi studi di settore;
Visto il medesimo art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, il quale prevede che gli studi di settore siano approvati con
decreto del Ministro delle finanze;
Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificato
dall'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che individua le
modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di
accertamento nonche' le cause di esclusione dall'applicazione degli
stessi;
Visto l'art. 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto
dal comma 13 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
concernente le modalita' di revisione ed aggiornamento degli studi di
settore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n.
195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di
applicazione degli studi di settore;
Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni
effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso
dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non
applicabilita' degli studi di settore;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che
ha istituito la Commissione di esperti prevista dall'art. 10,
comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con
successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del
2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;
Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che
ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e
della programmazione economica e delle finanze al Ministero
dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999,
che ha istituito le Agenzie fiscali;
Visto il decreto del Direttore generale del Dipartimento delle
entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalita' di annotazione
separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003, concernente l'approvazione della tabella di
classificazione delle attivita' economiche;
Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
22 aprile 2005, concernente l'approvazione dei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore relativi alle attivita' economiche del commercio;
Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo
2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno
2006, concernenti i criteri per l'applicazione degli studi di settore
ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero
una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita;
Acquisito il parere della predetta Commissione di esperti in data
8 febbraio 2007;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con
l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il
13 giugno 2006 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei
Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione
all'on. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro presso il
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreta:
Art. 1.
Approvazione degli studi di settore
1. Sono approvati, in base all'art. 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, gli studi di settore relativi alle seguenti
attivita' professionali:
a) Studio di settore SK30U Attivita' di aerofotogrammetria e
cartografia, codice attivita' 74.20.3; Altre attivita' tecniche,
codice attivita' 74.20.D;
b) Studio di settore TK23U (che sostituisce lo studio di settore
SK23U) - Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2;
c) Studio di settore TK24U (che sostituisce lo studio di settore
SK24U) - Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice
attivita' 74.14.B;
d) Studio di settore TK25U (che sostituisce lo studio di settore
SK25U) - Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A;
e) Studio di settore UK03U, (che sostituisce lo studio di settore
TK03U) - Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita'
74.20.A;
f) Studio di settore UK04U (che sostituisce lo studio di settore
TK04U) - Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1;
g) Studio di settore UK05U (che sostituisce lo studio di settore
TK05U) - Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita'
74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
h) Studio di settore UK18U (che sostituisce lo studio di settore
TK18U) - Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E;
i) Studio d settore UK21U (che sostituisce lo studio di settore
TK21U) - Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0.
2. Gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei compensi
o dei ricavi relativi agli studi di settore indicati nel comma 1 sono
determinati sulla base della nota tecnica e metodologica, delle
tabelle dei coefficienti nonche' della lista delle variabili per
l'applicazione dello studio di cui agli allegati:
- 1, per lo studio di settore SK30U;
- 2, per lo studio di settore TK23U;
- 3, per lo studio di settore TK24U;
- 4, per lo studio di settore TK25U;
- 5, per lo studio di settore UK03U;
- 6, per lo studio di settore UK04U;
- 7, per lo studio di settore UK05U;
- 8, per lo studio di settore UK18U;
- 9, per lo studio di settore UK21U.
3. Il programma per l'applicazione dello studio di settore segnala
anche, con riferimento ad indici significativi, la coerenza economica
rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a
comportamenti normali degli operatori del settore ed individua
altresi', ai sensi dell'art. 1, comma 14 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, tenuto conto di specifici indicatori di normalita'
economica di significativa rilevanza, ricavi, compensi e
corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione
alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica
attivita' svolta.
4. Gli studi di settore si applicano ai contribuenti esercenti arti
e professioni, ovvero esercenti attivita' d'impresa, che svolgono in
maniera prevalente le attivita' indicate nel comma 1. Gli studi di
settore si applicano altresi' ai contribuenti esercenti arti e
professioni, ovvero attivita' d'impresa, che svolgono in maniera
secondaria le predette attivita' per le quali abbiano tenuto
annotazione separata. In caso di esercizio di piu' attivita'
professionali, ovvero di piu' attivita' d'impresa, per le quali non
e' stata tenuta l'annotazione separata, per attivita' prevalente si
intende quella da cui deriva, nel periodo d'imposta, la maggiore
entita', rispettivamente, dei compensi o dei ricavi.
Art. 2.
Applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TK23U, TK24U, TK25U, UK03U, UK04U, UK05U ed
UK18U, approvati con il presente decreto, applicabili per il solo
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, sono oggetto di
monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate, che si avvale anche
della Commissione degli esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della
legge 8 maggio 1998, n. 146, e sono utilizzabili esclusivamente per
la selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo con
le ordinarie metodologie.
2. I contribuenti che per il periodo d'imposta 2006 dichiarano
compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), e), ed f) del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare non inferiore a quello risultante
dall'applicazione dei predetti studi di settore non sono
assoggettabili ad accertamento ai sensi dell'art. 10 della legge
8 maggio 1998, n. 146, sulla base dei maggiori compensi o ricavi
determinati a seguito della applicazione degli studi che, al termine
della fase di monitoraggio, saranno oggetto di definitiva
approvazione entro il 31 marzo 2008.
3. Gli studi elencati nel comma 1 del presente decreto verranno
approvati con carattere definitivo sulla base del monitoraggio
effettuato utilizzando i dati comunicati con i modelli per
l'applicazione degli studi di settore relativi al periodo d'imposta
2006 e le informazioni derivanti dall'attivita' di controllo
effettuata dall'Amministrazione finanziaria, sentito il parere della
Commissione degli Esperti di cui al comma 1 del presente articolo.
Gli studi definitivi, fatto salvo quanto previsto al comma 2, avranno
valenza ai fini dell'accertamento anche per i periodi d'imposta
precedenti.
Art. 3.
Categorie di contribuenti alle quali non si applicano gli studi di
settore
1. Gli studi di settore approvati con il presente decreto non si
applicano nei confronti dei contribuenti che hanno dichiarato
compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero ricavi di cui all'art.
85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d), ed e), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, di ammontare superiore a euro 5.164.569.
2. Per lo studio di settore TK23U - Servizi di ingegneria integrata
- ai fini della determinazione del limite di esclusione
dall'applicazione degli studi di settore, di cui alla lettera b) del
comma 1, i ricavi devono essere aumentati delle rimanenze finali e
diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli
articoli 92 e 93 del testo unico delle imposte sui redditi.
Art. 4.
Variabili delle attivita' professionali o delle imprese
1. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore TK23U, TK24U e TK25U e' stata
effettuata sulla base delle informazioni contenute nei modelli per la
comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore SK23U, SK24U e SK25U, costituenti parte integrante
della dichiarazione Unico 2005 ed approvati con il provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2005.
2. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione dello studio di settore SK30U e' stata effettuata
sulla base delle informazioni contenute nel questionario SK30,
approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
del 27 settembre 2005.
3. L'individuazione delle variabili da utilizzare per
l'applicazione degli studi di settore UK03U, UK04U, UK05U, UK18U,
UK21U e' stata effettuata sulla base delle informazioni contenute nei
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore TK03U, TK04U, TK05U, TK18U,
TK21U, costituenti parte integrante della dichiarazione Unico 2005 ed
approvati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle
Entrate 22 aprile 2005, nonche' sulla base degli esiti del
monitoraggio effettuato sugli stessi.
Art. 5.
Determinazione del reddito imponibile
1. Sulla base dello studio di settore sono determinati
presuntivamente i compensi di cui all'art. 54, comma 1, ovvero i
ricavi di cui all'art. 85 del testo unico delle imposte sui redditi
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, ad esclusione di quelli
previsti dalle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del citato art.
85.
2. Ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo
l'ammontare dei compensi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri
componenti positivi, compresi i proventi e gli interessi moratori e
dilatori di cui all'art. 6, comma 2, del menzionato testo unico, ed
e' ridotto dei componenti negativi deducibili. Ai fini della
determinazione degli importi relativi alle voci e alle variabili di
cui all'art. 4 del presente decreto devono essere considerate le
spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' anche se non dedotte in
sede di dichiarazione dei redditi.
3. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa l'ammontare
dei ricavi di cui al comma 1 e' aumentato degli altri componenti
positivi, compresi i ricavi di cui all'art. 85, comma 1,
lettere c), d), e) ed f), del menzionato testo unico, ed e' ridotto
dei componenti negativi deducibili. Ai fini della determinazione
degli importi relativi alle voci e alle variabili di cui all'art. 4
del presente decreto devono essere considerati i componenti negativi
inerenti l'esercizio dell'attivita' anche se non dedotti in sede di
dichiarazione dei redditi.
4. Per le imprese che eseguono opere, forniture e servizi pattuiti
come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale i ricavi
dichiarati, da confrontare con quelli presunti in base allo studio di
settore, vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle
esistenze iniziali valutate ai sensi dell'art. 93, commi 1, 2 e 4,
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
Art. 6.
Comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli
studi di settore
1. I contribuenti ai quali si applicano gli studi di settore
comunicano, in sede di dichiarazione dei redditi, i dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi stessi.
Art. 7.
Proroga dell'applicazione monitorata degli studi di settore
1. Gli studi di settore TK02U (Studi di ingegneria), TK06U (Servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti
che svolgono attivita' in materia di amministrazione, contabilita' e
tributi) e TK17U (Attivita' tecniche svolte da periti industriali),
approvati in evoluzione con decreto del 5 aprile 2006, sono oggetto
di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle Entrate anche per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006. Gli stessi studi
saranno oggetto di definitiva approvazione entro il 31 marzo 2008.
Art. 8.
Applicazione definitiva degli studi di settore monitorati
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006,
gli studi di settore SK29U (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo
della geologia; Attivita' di studio geologico e di prospezione
geognostica e mineraria), TK01U (Attivita' degli studi notarili),
TK08U (Attivita' tecniche svolte da disegnatori), TK10U (Studi medici
generici convenzionati o meno con il SSN; Studi di radiologia e
radioterapia; Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi; Altri studi
medici e poliambulatori specialistici); TK16U (Amministrazione di
condomini e gestione di beni immobili per conto terzi); TK19U
(Attivita' professionali paramediche indipendenti); TK20U (Attivita'
professionale svolta da psicologi); TK22U (Servizi veterinari); TK56U
(Laboratori di Analisi Cliniche); UK21U (Servizi degli studi
odontoiatrici) sono approvati in via definitiva.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 marzo 2007
Il Vice Ministro: Visco
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