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Guide: CADUTA DA LAVORI SU COPERTURE: COME PROGETTARE E PREVEDERE LE OPERAZIONI DI RECUPERO
20/01/2020

Da un quesito posto nel sito coperturasicura.toscana.it viene data una risposta sulle procedure da adottare e sulle misure di prevenzione.

Sebbene datato l'articolo risulta interessante, la domanda completa è la seguente:

Nel caso di progettazione in “arresto caduta”, valutati sia il tirante d’aria libero che la quota di sicurezza, come progettare e prevedere le operazioni di recupero dell’eventuale operatore una volta caduto? Devono essere previsti dispositivi di tipo A da utilizzare solo ed esclusivamente per le operazioni di recupero? Il recupero deve essere effettuato da operatori abilitati al lavoro su fune con obbligo di formazione specifica (Art. 116 commi 1-3 del titolo IV DLgs 81/2008 e s.m.i.)? Tali indicazioni sono parte integrante dell’ETC redatto?

La risposta illustra quali sono le procedure da adottare per il recupero di una persona caduta e sospesa ad una corda, come, e in quali casi, realizzare un piano di emergenza, e come comportarsi in fase di prevenzione.

Riportiamo di seguito la risposta completa:

RISPOSTA:

In tutti i casi in cui si renda necessario recuperare persona caduta e sospesa risulta necessario un piano di emergenza.

Il recupero di una persona caduta e sospesa ad una corda puo’ essere eseguita solo da personale addestrato che  abbia seguito un corso su funi e che si attenga alle misure indicate nel piano di emergenza.

Questo significa che, oltre alla formazione e all’addestramento specifico, devono essere forniti all’operatore i necessari dpi per consentire il recupero e l’evacuazione del soggetto che si trova nelle condizioni di dover essere salvato.

Nelle normali condizioni, qualora si sia in presenza di un presidio dei vigili del fuoco che possono intervenire in un tempo di circa 20 /30 minuti  e sia possibile l’accesso all’area  con i mezzi in dotazione al recupero, non si ritiene necessario la redazione di un piano di emergenza da richiedere nell’ETC in quanto questo ridurrebbe la possibilità di accesso alle coperture da parte di  maestranze fortemente qualificate anche per piccoli lavori manutentivi.

Caso diverso è se si ammetta la possibilità di caduta in un contesto difficilmente raggiungibile da mezzi pubblici di soccorso. In tal caso nell’ETC le prescrizioni per consentire l’acceso alla copertura deve riportare l’obbligatorietà di un piano di emergenza e il ricorso a soggetti in grado di attuarle .

Sotto l’aspetto progettuale è bene considerare l’impossibilità da parte del soccorritore di utilizzare gli ancoraggi sollecitati dalla caduta e di individuare ulteriori ancoraggi in grado di essere utilizzati per le procedure di recupero.

L'art. 5 comma 4 lett. a del DPGR 75/R prevede esplicitamente che tra i contenuti dell'ETC vi siano le misure relative al recupero in caso di caduta.

l’art. 10 comma 5 prevede che “Laddove le caratteristiche della copertura lo consentano, in attuazione dei principi generali di tutela di cui all’articolo 15 del d.lgs 81/2008 e della necessità di eseguire eventuali operazioni di salvataggio, assistenza e recupero in caso di caduta, la scelta dei dispositivi di ancoraggio deve essere rivolta verso quelle tipologie di dispositivi che consentono l’utilizzo contemporaneo da parte di più persone.”

Si riporta altresì quanto previsto al paragrafo 4.5 della norma UNI 11158 riguardante il piano di Emergenza:

Piano di emergenza

Deve essere predisposta, nell’ambito della valutazione dei rischi, una procedura che preveda l’intervento di emergenza in aiuto dell’utilizzatore, rimasto sospeso al sistema di arresto caduta, che necessiti di assistenza o aiuto da parte di altri lavoratori.

Quindi, nel caso in cui nei lavori in quota si renda necessario l’uso di un sistema di arresto caduta, all’interno dell’unità di lavoro deve essere prevista la presenza di lavoratori che posseggano la capacità operativa di garantire autonomamente l’intervento di emergenza in aiuto all’utilizzatore sospeso al sistema di arresto caduta.

Nel caso in cui, a seguito di analisi del rischio e della conformità dei luoghi di lavoro si ritenga possibile un pronto intervento del soccorso pubblico (vigili del fuoco, ambulanza, ecc. ecc)  non sono richieste particolari procedure di emergenza, nel caso diverso in cui questo si  renda impossibile per il particolare contesto ambientale deve essere individuata una autonoma procedura di emergenza.

Ciò detto è il soggetto responsabile della progettazione dell'elaborato tecnico della copertura che essendo chiamato a rispettare in primis quanto previsto dall’art. 15 dlgs 81/08 in merito alla  riduzione del rischio alla fonte dovrà effettuare le più idonee scelte progettuali, privilegiando, quando si tratta di soluzioni anticaduta, i sistemi di lavoro in “ trattenuta” rispetto a sistemi in “arresto caduta”.

Nel caso in cui si opti per soluzioni in arresto caduta si dovranno prevedere sistemi di recupero più idonei al contesto specifico dell’opera (uso di PLE, sistemi di recupero su funi, ancoraggi supplementari, etc.) e le necessità formative dovranno essere coerenti con il sistema prescelto.

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