cerca tra le news

   Ciao Anonimo Home  ·  Registrati  ·  Area Personale   ·  Forum ·  Newsletter  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Newsletter

Vuoi essere informato sulle nostre news?

Inserisci la tua email, riceverai non più di una newsletter a settimana

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l''iscrizione

 
sentenze e pareri: BONUS FACCIATE, CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE
25/06/2020

Rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali. Il “bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

Con la risposta n. 191 del 23 giugno 2020, oggetto: Bonus facciate - spese sostenute per lavori di restauro dei balconi e per opere accessorie - Articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'agenzia risponde ad un interpello presentato da un amministratore condominiale a i seguenti quesiti:

- se risultano detraibili anche le spese sostenute per opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori, quali, ad esempio, quelle per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali;

- se risultano detraibili anche le spese sostenute per lavori di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate;

- se ricadono nel bonus facciate le opere di isolamento termico della facciata;

- se per gli interventi già iniziati nel 2019 ma i cui pagamenti sono effettuati nel 2020, si può usufruire del “bonus facciate” .

L'agenzia delle Entrate ha cosi risposto:

- Rientrano nel “bonus facciate” anche le spese sostenute per le opere accessorie che servono per l'esecuzione dei lavori agevolabili per la direzione lavori, il coordinamento per la sicurezza, la sostituzione dei pluviali.

- Il “bonus facciate” si applica anche agli interventi di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate.

- ove ricorrano le condizioni indicate nel comma 220 (interventi sulle facciate che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano anche influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio), le spese relative all’esecuzione di tali opere rientrano nel “bonus facciate” sempreché siano rispettate i requisiti indicati nel citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (decreto “requisiti minimi”) e i valori limite della trasmittanza termica delle strutture opache verticali componenti l'involucro edilizio indicati nell’Allegato B alla Tabella 2 del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

- Per quanto riguarda, la possibilità di ammettere al “bonus facciate” le spese sostenute nel 2020 per interventi già iniziati nel 2019, bisogna fare riferimento al criterio di cassa e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono. Ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia nel 2019 che nel 2020, consentirà la fruizione del “bonus facciate” solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020.

Il documento indica anche le modalità di esecuzione del bonifico per il pagamento delle opere agevolate.

----------------------------------

Ricordiamo che la detrazione fiscale per il Bonus Facciate e disciplinata dall'art, 1 commi da 219 a 233 della legge di bilancio 2020 (L.160/2019) e prevede una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento delle spese documentate sostenute nell'anno 2020 (ora anche per l'anno 2021 come da art. 121 del Decreto Rilancio - DL 34/2020) per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (cd “bonus facciate”).

Le tipologie di interventi che danno diritto al predetto bonus, nonché la misura della detrazione spettante, sono individuate dai commi da 219 a 221 del citato articolo 1 della legge di Bilancio 2020; il comma 222 stabilisce, inoltre, le modalità di fruizione della detrazione mentre, per le modalità applicative, il comma 223, rinvia al regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 (TUIR).

I chiarimenti in ordine alla applicazione di tale agevolazione, sono stati forniti con la circolare 14 febbraio 2020, n. 2/E, a cui si rinvia per i necessari approfondimenti.

VISIONA LA RISPOSTA INTEGRALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

 


 
 
 
Privacy Policy

 

Aedilweb.it - edilizia in rete
email: info@aedilweb.it
tel. 0923.944325
© 2001-2016 Aedilweb.it - Tutti i diritti riservati.
P.iva: 02621160817

Aedilweb.it, non si ritiene responsabile dei siti collegati ad aedilweb attraverso i propri links o banner, ne' delle informazioni contenute negli annunci pubblicitari sia gratuiti che a pagamento presenti nel proprio sito, inseriti o commissionati dagli utenti, ne' di informazioni commerciali o pubblicitarie, di societa' o ditte esterne, da noi inviate tramite email agli iscritti della nostra news letter.