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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale
18/04/2007

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI - CIRCOLARE 29 Marzo 2007, n. 2 - Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale. (GU n. 82 del 7-4-2007 )


MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI 

CIRCOLARE 29 Marzo 2007 , n. 2 

Contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale.

                            All'Associazione Italiana Editori
                            All'UNIGEC-CONFAPI
                            All'Unione Stampa Periodica Italiana
                            Alla    Federazione    Italiana   Editori
                            Giornali
                            Alla    Federazione    Nazionale   Stampa
                            Italiana
                            All'Associazione    Nazionale    Editoria
                            Periodica Specializzata
                            Al Sindacato Nazionale Scrittori
                            Al Sindacato Libero Scrittori
                              e, per conoscenza:
                            Al  Ministero  per  i beni e le attivita'
                            culturali - Gabinetto dell'on. Ministro
                            Alla   Presidenza   del   Consiglio   dei
                            Ministri      -      Dipartimento     per
                            l'informazione e l'editoria
                            Al Ministero della pubblica istruzione
                            Al  Ministero  dell'universita'  e  della
                            ricerca
  I  contributi  alle  pubblicazioni  periodiche  di  elevato  valore
culturale,  istituiti dall'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416,
e  confermati  in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio
1987,  n.  67,  nella  misura  di  Euro 2.065.828,00  annui,  vengono
concessi su conforme parere di una apposita commissione di esperti.
  Si  informa che, a seguito di quanto disposto all'art. 1, comma 15,
della  legge  23 dicembre  2005, n. 266, e all'allegata tabella 3, il
fondo  istituito  per  la  concessione  dei  predetti  contributi  e'
confluito in un "Fondo unico per trasferimenti correnti alle imprese"
e  l'importo  corrispondente  e' stato ridotto, anche per l'esercizio
finanziario 2007, ad Euro 1.273.290,00.
  Si rammenta che a norma del regolamento di attuazione contenuto nel
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 2 maggio 1983, n. 254, la
domanda  per  la  concessione  dei contributi, relativi all'esercizio
finanziario  2007,  in  regola con le norme sul bollo, da presentarsi
per  ogni  rivista  concorrente dalle imprese editoriali proprietarie
delle  testate  o  comunque  dai  proprietari o legali rappresentanti
delle  pubblicazioni, dovra' essere inoltrata al Ministero per i beni
e  le  attivita'  culturali - Direzione generale per i beni librari e
gli  istituti  culturali - Istituto per il libro, via dell'Umilta' n.
33 - 00187 Roma, entro e non oltre il 30 giugno 2007.
  Detta  domanda  dovra' essere accompagnata dal questionario redatto
secondo  il  modello  di cui all'allegato A, dai fascicoli pubblicati
nell'anno  precedente,  da  spedirsi  separatamente  dalla domanda, e
corredata dalla documentazione di cui all'all. B.
  Al  riguardo  si  ribadisce  la  necessita'  dell'osservanza  degli
obblighi  stabiliti  dagli  articoli 18  e 19 della legge n. 416/1981
quale  condizione  inderogabile per l'accesso alle provvidenze di cui
alla  citata  legge.  A  tale  proposito  si  sottolinea che ai sensi
dell'art.  1, comma 6, lettera a), numeri 5 e 6 della legge 31 luglio
1997,  n.  249,  e dell'art. 38 della deliberazione 30 maggio 2001 n.
236/01/CONS  dell'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni, il
Registro  nazionale  della stampa e' stato soppresso e, dal 29 agosto
2001,  sostituito  dal  Registro  degli  operatori  di  comunicazione
(R.O.C.).
  Ai  sensi  degli articoli 1 e 27 della deliberazione 30 maggio 2001
n.  236/01/CONS l'iscrizione al R.O.C. costituisce, per i soggetti di
cui  all'art. 2 della deliberazione medesima, requisito per l'accesso
alle provvidenze previste dalla legge n. 416/1981.
  Si  informa,  al  riguardo,  che  le  imprese  editrici tenute alla
predetta  iscrizione,  in  base  al disposto dell'art. 16 della legge
7 marzo  2001,  n.  62,  sono  esentate dalla iscrizione degli stessi
periodici presso la cancelleria del tribunale.
  Si  rammenta,  inoltre,  che il pagamento del contributo assegnato,
potra'  essere liquidato mediante emissione di vaglia cambiario della
Banca d'Italia ovvero accreditamento in c/c bancario o postale.
  Si  informa  che i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno
trattati  nel  rispetto  di quanto stabilito dall'art. 18 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Si  invitano le associazioni in indirizzo a voler cortesemente dare
la   piu'  larga  diffusione  alla  presente  circolare,  richiamando
l'attenzione   dei  propri  aderenti  sul  rispetto  del  termine  di
presentazione   della  domanda  e  sulla  puntuale  osservanza  degli
adempimenti  previsti, al fine di consentire l'espletamento, in tempo
utile,  delle procedure amministrativo-contabili in ottemperanza alla
normativa in vigore.
    Roma, 29 marzo 2007

                        Il direttore generale
             per i beni librari e gli istituti culturali
                                Scala

        


Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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