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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: regolamento per individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari
18/04/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 2 marzo 2007, n.44 - Regolamento recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti finanziari, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (GU n. 81 del 6-4-2007)


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 2 marzo 2007, n.44 

Regolamento  recante l'individuazione di nuove categorie di strumenti
finanziari,  ai  sensi  dell'articolo 18,  comma 5,  lettera a),  del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, testo unico
delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione finanziaria (di
seguito, «testo unico»);
  Visto  l'art.  1,  comma  3,  del  testo  unico  che  individua gli
strumenti finanziari derivati;
  Visto   l'art.  18,  comma 5,  lettera a),  del  testo  unico,  che
attribuisce  al  Ministro  dell'economia e delle finanze il potere di
individuare,  con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la
Consob,  nuove  categorie  di  strumenti finanziari al fine di tenere
conto   dell'evoluzione   dei   mercati   finanziari  e  delle  norme
comunitarie;
  Visto  l'art.  203  del  testo  unico, che stabilisce che l'art. 76
della   legge  fallimentare  si  applica  agli  strumenti  finanziari
derivati,  a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art. 18, comma
5,  lettera a),  alle  operazioni  a  termine  su valute nonche' alle
operazioni di prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto;
  Vista   la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  21 aprile  2004  relativa  ai mercati degli strumenti
finanziari,  che  prevede, espressamente, nell'elenco degli strumenti
finanziari,  gli  «strumenti finanziari derivati per il trasferimento
del rischio di credito»;
  Considerata  la  crescente  diffusione nei mercati internazionali e
nazionali  di  tecniche  finanziarie  di trasferimento del rischio di
credito (c.d. «derivati di credito»);
  Considerati  i  profili  di  analogia  funzionale tra gli strumenti
derivati finanziari e gli strumenti derivati di credito;
  Ravvisata  l'opportunita' di includere i prodotti finanziari creati
attraverso  l'utilizzo  delle  menzionate  tecniche nell'ambito degli
strumenti  finanziari derivati, al fine di rimuovere limiti operativi
che penalizzano le banche e gli intermediari finanziari nazionali;
  Sentite  la  Banca  d'Italia  e  la  Consob, ai sensi dell'art. 18,
comma 5, lettera a) del testo unico;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
della  sezione  consultiva  per  gli atti normativi in data 5 ottobre
2006;
  Visto il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri del
15 gennaio 2007;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1.  Sono  strumenti finanziari derivati, ai sensi e per gli effetti
del  decreto  legislativo  24 febbraio 1998, n. 58, i contratti e gli
strumenti  finanziari  derivati  per  il trasferimento del rischio di
credito.

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              -  L'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo e ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri), pubblicata
          nella   Gazzetta   Ufficiale  12 settembre  1988,  n.  214,
          supplemento ordinario, recita:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo
          unico  delle  disposizioni  in  materia  di intermediazione
          finanziaria,  ai  sensi  degli  articoli 8 e 21 della legge
          6 febbraio   1996,   n.   52),   e'  stato  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n. 7 del
          26 marzo 1998.
              -  Il  comma  5 dell'art. 18 del decreto legislativo 24
          febbraio 1998, n. 58, recita:
              «5.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, con
          regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob:
                a) puo'   individuare,   al   fine   di  tener  conto
          dell'evoluzione  dei  mercati  finanziari  e delle norme di
          adattamento  stabilite  dalle  autorita' comunitarie, nuove
          categorie   di   strumenti  finanziari,  nuovi  servizi  di
          investimento  e  nuovi  servizi  accessori, indicando quali
          soggetti   sottoposti  a  forme  di  vigilanza  prudenziale
          possono esercitare i nuovi servizi;
                b) adotta  le  norme  di attuazione e di integrazione
          delle  riserve di attivita' previste dal presente art., nel
          rispetto delle disposizioni comunitarie.».
              -  L'art. 203 del decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n. 58, recita:
              «1. Fermi  restando  la  decorrenza degli effetti della
          liquidazione  coatta  amministrativa  ai sensi dell'art. 83
          del  testo  unico bancario, e quanto previsto dall'art. 90,
          comma 3, del medesimo testo unico bancario, l'art. 76 della
          legge  fallimentare  si  applica  agli strumenti finanziari
          derivati,  a quelli analoghi individuati ai sensi dell'art.
          18,  comma 5,  lettera a),  alle  operazioni  a  termine su
          valute  nonche'  alle  operazioni  di  prestito  titoli, di
          pronti  contro  termine  e di riporto. Ai fini del presente
          art.  sono ricompresi tutti i contratti conclusi, ancorche'
          non  ancora  eseguiti in tutto o in parte, entro la data di
          dichiarazione   del   fallimento   o   di   efficacia   del
          provvedimento di liquidazione coatta amministrativa.
              2.   Per   l'applicazione   dell'art.  76  della  legge
          fallimentare  agli  strumenti  finanziari e alle operazioni
          indicati  nel comma 1 puo' farsi riferimento anche al costo
          di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di
          mercato  alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento o di
          efficacia   del   provvedimento   di   liquidazione  coatta
          amministrativa.».
              -  La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 21 aprile 2004, e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale n. L 145 del 30 aprile 2004.

      

                               Art. 2.
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Roma, 2 marzo 2007
Il Ministro: Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
  Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2007
  Ufficio controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 398



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