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sentenze e pareri: BANDI PER APPALTI INFERIORI A 150.000 EURO. Gli enti appaltanti non possono richiedere solo l'attestato SOA.
24/04/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori , servizi e forniture
Deliberazione n.  44 del 20.02.2007
PREC30/07
Oggetto: istanze di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentate dalla ditta Trasolini Sante – lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del piano viario, mediante la stesura dello strato di sottofondo e del tappetino di usura, in conglomerato bituminoso di alcune strade della città. Gare Lotto A e Lotto B. S.A. Comune di Frosinone



Il Consiglio
 

Vista la relazione dell’Ufficio Affari Giuridici

Considerato in fatto


In data 24.11.2006 il Comune di Frosinone ha pubblicato due bandi per i lavori di manutenzione indicati in oggetto, da aggiudicarsi al prezzo più basso mediante offerta prezzi unitari, per un importo complessivo (base d’asta + oneri di sicurezza) di ciascun appalto di € 133.300,00.

Per la partecipazione alla gara, i citati bandi prevedevano esclusivamente il possesso di attestazione SOA per categoria OG3, classifica I.

In data 23 gennaio 2007 sono pervenute all’Autorità le istanza di parere in oggetto con le quali la ditta Trasolini Sante contesta l’esclusione dalle gare di che trattasi, sulla base della motivazione della mancanza dell’attestazione SOA o equivalente.

L’impresa istante ha evidenziato che, trattandosi di appalto di importo inferiore a 150.000 euro, ha presentato in sede di gara idonea dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del d. P.R. 34/2000.

La Stazione appaltante, invitata a trasmettere le proprie osservazioni entro il termine perentorio del 1 febbraio 2007, non ha fatto pervenire alcuna osservazione al riguardo.

Considerato in diritto

Le imprese possono partecipare alle gare di appalto di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro (per le quali non è obbligatoria l’attestazione SOA) dimostrando il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo stabiliti dall’articolo 28 del d. P.R. n. 34/2000.

Come l’Autorità ha avuto modo più volte di chiarire (da ultimo con deliberazione n. 174/2004) la normativa di settore è chiara nel limitare la discrezionalità delle Amministrazioni nella richiesta e valutazione dei requisiti di partecipazione, non potendosi interpretare il disposto di cui all’art. 28 del citato d.P.R. n. 34/2000 come attributivo della mera facoltà, liberamente esercitabile dalle Amministrazioni, di consentire la partecipazione ad imprese prive di attestazione SOA, dovendosi, viceversa, interpretare come attributivo del diritto delle imprese medesime di partecipare alla gara.
 

Ciò è quanto già ribadito da questa Autorità e dalla stessa giurisprudenza, laddove il Consiglio di Stato ha sottolineato che il Regolamento adottato con d.P.R. n. 34/2000 fissa l’obbligo della qualificazione tramite organismi privati di attestazione solo per i lavori di importo superiore alla soglia di 150.000 euro; viceversa, la norma contenuta nell’articolo 28 del medesimo d.P.R. per i lavori inferiori a 150.000 euro “non richiede alcuna speciale qualificazione riconducibile ai lavori già eseguiti e si limita a prevedere per gli interventi su immobili vincolati che le imprese partecipanti abbiano svolto lavori analoghi” (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2700 del 18 maggio 2002).

Alla luce di quanto esposto emerge che le prescrizioni, contenute nei bandi di gara e nei disciplinari, che riservano la partecipazione alla gara ad imprese in possesso di attestazione SOA per lavori al di sotto della soglia di 150.000 euro - si pongono in contrasto con il disposto normativo citato, nonche' con i principi comunitari volti a garantire la libera concorrenza tra gli operatori e la massima partecipazione alle procedure di gara.

In base a quanto sopra considerato

Il Consiglio


ritiene  che i bandi di che trattasi relativi ad appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, risultano non conformi alle disposizioni normative e regolamentari di settore, nella parte in cui precludono la partecipazione ad imprese prive dell’attestazione SOA


Il Consigliere Relatore                   Il Presidente
    Luigi Giampaolino             Alfonso M. Rossi Brigante


Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 2 Marzo 2007

 


 
 
 
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