MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 22 dicembre 2006
Individuazione delle tematiche di studio e intervento da ammettere
alla contribuzione prevista dall'articolo 197, lettera c) del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e dei relativi stanziamenti di bilancio per
l'esercizio finanziario 2007.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 197, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, cosi' come sostituito dall'art.
9, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la
facolta' del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
erogare somme a carico del Fondo Speciale Infortuni per contribuire
allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del
28 gennaio 1995, concernente la definizione dei criteri, modalita' e
procedure per la concessione dei contributi di cui alla legge n.
248/1976 sopracitata;
Vista la circolare n. 7 del 13 gennaio 1995 del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 3 marzo 1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale 15 aprile 1997, con il quale la sanzione per la presentazione
dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione e'
stata elevata al 2% del contributo concesso, per ogni decade di
ritardo;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
27 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 17 maggio 2003, n. 113, recante la
definizione dei criteri, delle modalita' e delle procedure per la
concessione dei contributi di cui all'art. 197 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
7 luglio 2006, n. 65510, con il quale e' stata disposta, sul capitolo
5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro),
l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di
Euro 3.489.055,00 per l'esercizio finanziario 2006;
Rilevato che occorre provvedere, per l'esercizio finanziario 2007,
alla individuazione delle tematiche di studio o intervento, da
ammettere alla contribuzione di cui all'art. 197, lettera c) del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
1124/1965 sopracitato;
Considerato che, nell'ambito delle discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda ad approfondire le conoscenze scientifiche in materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente diffusione sia ad attivita' lavorative per le quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
Decreta:
Art. 1.
1. Per l'esercizio finanziario 2007, i contributi di cui all'art.
197, lettera c), del testo unico, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica n. 1124/1965, sono concessi per la
realizzazione di studi e interventi nelle seguenti tematiche:
a) predisposizione di buone pratiche per la protezione della
salute e sicurezza sul lavoro in agricoltura;
b) individuazione di modelli economici di valutazione
dell'impatto della organizzazione e gestione della salute e sicurezza
in azienda;
c) predisposizione di buone pratiche per la protezione della
salute e sicurezza sul lavoro nei contratti di lavoro a progetto;
d) la tutela dei lavoratori dai rischi psico-sociali o
ergonomici;
e) predisposizione di buone pratiche per la tutela della salute e
sicurezza dei lavoratori impiegati nei siti di risanamento ambientale
o nello smaltimento dell'amianto;
f) predisposizione e divulgazione di campagne informative in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nei confronti dei lavoratori
giovani;
g) predisposizione e divulgazione di campagne informative in
materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori
neo-comunitari o extracomunitari;
h) predisposizione e divulgazione di campagne informative in
materia di salute e sicurezza nei confronti dei lavoratori dei
cantieri edili.
2. I contributi saranno concessi previa stipula di apposita
convenzione, in misura pari all'80% del costo dello studio o
intervento proposto, secondo le modalita' di cui al successivo art. 7
del presente decreto.
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui alle lettere a, b, c, d, ed e dell'art.
1 del presente decreto e' destinata la somma di Euro 1.744.500,00.
2. Per le finalita' di cui alle lettere f, g ed h dell art. 1 del
presente decreto e' destinata la somma di Euro 1.744.500,00.
Art. 3.
1. Sono ammessi a presentare programmi progettuali soggetti
pubblici o privati con comprovate pregresse esperienze nel settore
oggetto dello studio o intervento proposto.
2. Possono, inoltre, presentare proposte progettuali le
associazioni e/o i raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopra
indicati, costituendi o costituiti ai sensi della vigente normativa
in materia.
3. Non potranno beneficiare dei contributi le imprese che si
trovino in stato di liquidazione, amministrazione controllata,
concordato preventivo o procedura fallimentare.
4. E' vietato il subappalto totale e/o parziale dello studio o
intervento cofinanziato. La delega a soggetti terzi di parte
dell'attivita' e' ammessa unicamente nei limiti di un apporto
integrativo e non sostitutivo e secondo le modalita' previste dalla
vigente normativa di riferimento.
Art. 4.
1. La domanda di ammissione alla contribuzione dovra' essere
spedita - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale
della tutela delle condizioni di lavoro - Divisione III - via Fornovo
n. 8 - 00192 Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il timbro e la data dell'ufficio postale accettante fara' fede
al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa nel
termine sopraindicato.
3. La domanda di ammissione dovra' essere redatta utilizzando il
modello allegato al presente decreto (allegato A) e disponibile sul
sito Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
all'indirizzo «www.lavoro.gov.it», nel quale dovranno essere indicati
i seguenti elementi:
a) denominazione, ragione sociale, codice fiscale e/o partita IVA
della societa', ente o persona richiedente;
b) indirizzo, codice di avviamento postale, numero di telefono e
di telefax della sede legale e operativa della societa', ente o
persona richiedente;
c) titolo dello studio o intervento proposto e durata prevista,
la quale non potra' essere superiore a ventiquattro mesi;
d) nome, cognome e titolo del responsabile scientifico
incaricato;
e) nome, cognome, recapito telefonico ed indirizzo e-mail di un
referente amministrativo;
f) indicazione della tematica oggetto dello studio o intervento
proposto;
g) costo totale preventivato e contributo richiesto.
4. La domanda dovra' essere sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente o societa' richiedente.
5. La domanda dovra' essere corredata della seguente
documentazione:
a) una copia cartacea del progetto di studio o di intervento che
ne illustri l'oggetto, la metodologia, le fasi di lavoro e gli
obiettivi prefissati;
b) un dettagliato preventivo di spesa;
c) quattro CD-ROM contenenti ciascuno:
1) il progetto di studio o intervento;
2) il preventivo di spesa;
3) il curriculum del responsabile scientifico con l'indicazione
delle precedenti esperienze nel settore oggetto dello studio o
intervento proposto;
4) i curricula di eventuali collaboratori o consulenti;
5) l'indicazione dei nominativi del gruppo di lavoro
incaricato;
6) l'indicazione dei nominativi del personale dipendente della
societa' o ente richiedente, con l'indicazione delle mansioni
attribuite nell'ambito dell'attivita' di studio o intervento;
7) l'indicazione delle precedenti esperienze della societa' o
ente proponente nel settore oggetto dello studio o dell'intervento.
6. Il preventivo di spesa dovra' essere redatto in due sezioni
sulla base dei sottoindicati criteri:
Sezione 1: dovranno essere indicati i costi a carico del
contributo richiesto (in misura pari all'80% del costo dello studio o
dell'intervento proposto) con le seguenti limitazioni:
a) e' possibile imputare la quota parte dei costi per
l'acquisizione - mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote
di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o
intervento proposto - delle attrezzature scientifiche e dei beni in
misura non superiore al 30%; il periodo di ammortamento delle
attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non potra' essere
uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o
intervento proposto;
b) e' possibile imputare i costi di «gestione e funzionamento»
della struttura del soggetto proponente per una quota non superiore
al 5%;
Sezione 2: dovranno essere indicati i costi che rimarranno a
carico del soggetto richiedente nella misura pari al 20% dell'importo
complessivo dello studio o intervento proposto.
7. Le spese preventivate dovranno essere indicate al lordo
dell'aliquota IVA, qualora non recuperabile dal soggetto proponente.
8. Sono esclusi dal preventivo di spesa le seguenti voci:
a) spese relative alla «manutenzione straordinaria» della
struttura del soggetto proponente;
b) spese di rappresentanza;
c) i maggiori costi derivanti da ritardi nella conclusione
dell'attivita' di studio o intervento.
Art. 5.
1. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvedera'
all'esame preliminare dei progetti di studio o intervento proposti al
fine di verificare la rispondenza degli stessi ai criteri e modalita'
di presentazione di cui al precedente art. 4.
2. La valutazione dei progetti di studio o intervento sara'
effettuata da un apposito Comitato istituito dal Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, il quale valutera' preventivamente, ai
fini dell'ammissibilita' dei progetti di studio o interventi
presentati, la congruita' della spesa preventivata in relazione
all'attivita' proposta e agli obiettivi prefissati, nonche' la
congruita' dei tempi di realizzazione.
3. Il Comitato valutera' i progetti di studio o intervento
presentati sulla base dei seguenti criteri:
a) originalita' tecnico-scientifica del progetto proposto; per
tale requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
b) validita' degli obiettivi; per tale requisito sara' assegnato
un punteggio non superiore a punti 10;
c) validita' della metodologia di studio o intervento; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
d) curricula del responsabile scientifico e del gruppo di lavoro
sulla tematica oggetto dello studio o intervento proposto; per tale
requisito sara' assegnato un punteggio non superiore a punti 10;
e) previsione di azioni di divulgazione dei risultati dello
studio o validita' ed ampiezza delle campagne informative
dell'intervento proposto; per tale requisito sara' assegnato un
punteggio non superiore a punti 10.
Art. 6.
1. La votazione complessiva sara' determinata - accertata la
ricorrenza dei criteri preventivi di cui al precedente art. 5,
comma 1 - dal punteggio complessivo conseguito da ciascun progetto o
intervento nelle fasi di valutazione.
2. In base alla votazione complessiva riportata da ciascun progetto
o intervento il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
formera' due distinte graduatorie di merito - rispettivamente per gli
studi di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 2, comma 1 e per gli
interventi di cui ai punti f, g ed h dell'art. 2, comma 2 del
presente decreto - con l'indicazione della valutazione complessiva.
3. Le graduatorie di cui al precedente comma saranno pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito
Internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
all'indirizzo «www.lavoro.gov.it».
4. Sulla base delle sopra citate graduatorie saranno ammessi alla
contribuzione per l'esercizio finanziario 2007 gli studi o interventi
proposti fino alla concorrenza delle somme di cui ai commi 1 e 2
dell'art. 2 del presente decreto.
Art. 7.
1. I contributi saranno erogati in due quote nella misura
rispettivamente del 40% e 60% dell'importo complessivo.
2. La prima quota - pari al 40% - sara' erogata a seguito della
stipula dell'apposita convenzione previa presentazione della seguente
documentazione:
a) certificazione antimafia;
b) certificato di iscrizione alla CCIAA o atto di dichiarazione
avente contenuto equivalente nel caso di soggetto non tenuto a tale
dichiarazione o residente in altri Stati dell'Unione europea,
contenente dichiarazione di godimento dei diritti (regio decreto
16 marzo 1942, n. 267) e le cariche sociali e con apposita dicitura
antimafia ai sensi della legge n. 575/1965 e successive modifiche e
integrazioni; ovvero, per i soggetti non tenuti all'iscrizione alla
CCIAA, atto costitutivo e statuto, ovvero dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
c) per gli enti di diritto privato senza scopo di lucro il
certificato penale, non anteriore a sei mesi, del legale
rappresentante. La documentazione potra' essere prodotta nelle forme
previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000;
d) per le associazioni e/o i raggruppamenti temporanei l'atto
costitutivo dello stesso redatto ai sensi dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 157/1995;
e) fideiussione bancaria o polizza assicurativa (ovvero
rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale
di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993) a copertura
di un importo pari all'ammontare della prima quota medesima. La
fideiussione, a pena di esclusione, dovra':
prevedere espressamente la rinuncia del fideiussore al
beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice
civile;
prevedere espressamente l'obbligo incondizionato del
fideiussore ad effettuare, entro quindici giorni, su semplice
richiesta scritta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
il versamento dell'intera somma garantita sul capitolo dello stato di
previsione del bilancio dello Stato a tal fine destinato, rinunciando
a sollevare qualsiasi eccezione, ivi compreso l'eventuale pagamento
del premio da parte del soggetto garantito. Tale deposito restera'
vincolato per tutta la durata dello studio o intervento e comunque
fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o
controversia.
La fideiussione, come sopra rilasciata, restera' valida ed efficace
per l'importo garantito, fino a ventiquattro mesi dalla fine delle
attivita' e della relativa rendicontazione, salvo eventuale svincolo
anticipato da parte del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
Nel caso di raggruppamento temporaneo, la fideiussione bancaria o
polizza assicurativa di cui sopra, quand'anche resa dall'impresa
mandataria o capofila del raggruppamento, dovra' recare l'espressa
indicazione che la garanzia si intende prestata solidalmente e per
l'intero anche in favore di ciascuna delle mandanti.
3. La seconda quota - pari al 60% - sara' erogata a seguito della
presentazione dei risultati conclusivi dello studio o intervento e
del rendiconto generale delle spese sostenute, sentito il parere del
Comitato tecnico-scientifico sulla rispondenza dei risultati agli
obiettivi prefissati nel programma, sulla congruita' delle spese
sostenute in relazione all'attivita' svolta e ai risultati
conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarita' - da
parte degli uffici centrali o periferici di questo Ministero - della
documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di
spesa relativa alla totalita' del contributo concesso nonche' alla
parte del costo rimasto a carico del beneficiario.
4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la
facolta' di apportare riduzioni sul contributo concesso in
proporzione al mancato perseguimento di parte degli obiettivi
indicati nel progetto di studio o intervento approvato.
5. Le erogazioni di cui al comma precedente saranno assoggettate
alla ritenuta di acconto del 10% a titolo Irpef se corrisposte a
persone fisiche e del 4% a titolo Irpeg se corrisposte a persone
giuridiche, sulla base delle disposizioni di cui alla legge
3 novembre 1982, n. 835, e dell'art. 28, secondo comma, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 8.
1. I risultati conclusivi degli studi o interventi ammessi e la
relativa relazione di sintesi dovranno essere presentati entro il
termine previsto nell'apposita convenzione, pena la riduzione del
contributo concesso nella misura del 2% del contributo medesimo per
ogni decade di ritardo.
2. I risultati dovranno essere consegnati in cinque copie, di cui
quattro su CD-ROM realizzato sulla base dello standard HTML.
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva di
diffondere i risultati degli studi e interventi ammessi alla
contribuzione.
Art. 9.
1. L'onere di Euro 3.489.000,00 derivante dall'applicazione del
presente decreto gravera' sul capitolo 5023 (U.P.B. 2.1.1.0 - C.D.R.
Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sociali sui fondi di
provenienza dell'esercizio finanziario 2006.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 dicembre 2006
Il Ministro: Damiano
Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 130
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