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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Approvazione di 24 modelli comunicazione dati settore attivita' professionali
27/04/2007

AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007 - Approvazione di n. 24 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2006. (GU n. 91 del 19-4-2007- Suppl. Straordinario)

AGENZIA DELLE ENTRATE 

PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007 

Approvazione di n. 24 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai  fini  dell'applicazione  degli  studi  di  settore  relativi alle
attivita'  economiche  nel  settore  delle attivita' professionali da
utilizzare per il periodo d'imposta 2006.

                      IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

  In  base  alle  attribuzioni  conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi
                              dispone:
  1. Approvazione dei modelli.
  1.1   Sono   approvati,   unitamente  alle  relative  istruzioni  -
costituite  da  una  Parte  generale,  comune  a  tutti  gli studi di
settore,  e  da una Parte specifica per ciascuno studio - gli annessi
modelli   per   la   comunicazione   dei   dati   rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore, che costituiscono parte
integrante  della  dichiarazione  dei  redditi  da  presentare con il
modello  Unico  2007,  anche  in forma unificata. Tali modelli devono
essere  compilati  dai  contribuenti  che  nel periodo d'imposta 2006
hanno  esercitato  in  via  prevalente  una  delle seguenti attivita'
economiche nel settore delle attivita' professionali:
    1) Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice
attivita' 63.30.2; Studio di settore SK26U;
    2)  Consulenza  per  installazione  di  sistemi  hardware, codice
attivita'  72.10.0;  Edizione  di software, codice attivita' 72.21.0;
Altre   realizzazioni  di  software  e  consulenza  software,  codice
attivita' 72.22.0; Elaborazione e registrazione elettronica dei dati,
codice  attivita'  72.30.0; Altre attivita' connesse all'informatica,
codice attivita' 72.60.0; Studio di settore SK27U;
    3)   Creazioni   e  interpretazioni  nel  campo  della  regia  di
spettacolo, codice attivita' 92.31.B; Creazioni e interpretazioni nel
campo  della recitazione, codice attivita' 92.31.C; Studio di settore
SK28U;
    4)  Ricerca  e  sviluppo  sperimentale  nel campo della geologia,
codice   attivita'  73.10.F;  Attivita'  di  studio  geologico  e  di
prospezione geognostica e mineraria, codice attivita' 74.20.4; Studio
di settore SK29U;
    5)   Attivita'   di   aerofotogrammetria  e  cartografia,  codice
attivita'   74.20.3;   Altre  attivita'  tecniche,  codice  attivita'
74.20.D; Studio di settore SK30U;
    6)  Attivita'  degli  studi  notarili,  codice attivita' 74.11.2;
Studio di settore TK01U;
    7)  Studi  di  ingegneria,  codice  attivita'  74.20.F; Studio di
settore TK02U;
    8)  Servizi  forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri  soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione,
contabilita'  e  tributi, codice attivita' 74.12.C; Studio di settore
TK06U;
    9)  Attivita'  tecniche  svolte  da disegnatori, codice attivita'
74.20.C; Studio di settore TK08U;
    10)  Studi  medici  generici convenzionati o meno con il Servizio
Sanitario  Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e
radioterapia,  codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte
da   chirurghi,  codice  attivita'  85.12.A;  Altri  studi  medici  e
poliambulatori  specialistici,  codice  attivita'  85.12.B; Studio di
settore TK10U;
    11)  Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attivita' 70.32.0; Studio di settore TK16U;
    12)  Attivita'  tecniche  svolte  da  periti  industriali, codice
attivita' 74.20.B; Studio di settore TK17U;
    13)  Attivita'  professionali  paramediche  indipendenti,  codice
attivita' 85.14.2; Studio di settore TK19U;
    14) Attivita' professionale svolta da psicologi, codice attivita'
85.14.3; Studio di settore TK20U;
    15)  Servizi  veterinari,  codice  attivita'  85.20.0;  Studio di
settore TK22U;
    16)  Servizi  di  ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2;
Studio di settore TK23U;
    17)  Consulenze  fornite  da  agrotecnici e periti agrari, codice
attivita' 74.14.B; Studio di settore TK24U;
    18)  Consulenze  fornite  da  agronomi, codice attivita' 74.14.A;
Studio di settore TK25U;
    19)  Laboratori  di  analisi  cliniche, codice attivita' 85.14.A;
Studio di settore TK56U;
    20)  Attivita'  tecniche  svolte  da  geometri,  codice attivita'
74.20.A; Studio di settore UK03U;
    21)  Attivita'  degli  studi  legali,  codice  attivita' 74.11.1;
Studio di settore UK04U;
    22)  Servizi  forniti da dottori commercialisti, codice attivita'
74.12.A;  Servizi  forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita'  74.12.B;  Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
Studio di settore UK05U;
    23)  Studi  di  architettura, codice attivita' 74.20.E; Studio di
settore UK18U;
    24)  Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0;
Studio di settore UK21U;
  1.2  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  possono  essere  altresi'
utilizzati  dai  soggetti  che  svolgono una delle predette attivita'
economiche,  come  attivita'  secondaria, per la quale abbiano tenuto
annotazione    separata    dei    componenti    rilevanti   ai   fini
dell'applicazione degli studi di settore.
  2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
  2.1   I   modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili
gratuitamente  dall'Agenzia  delle  entrate  in formato elettronico e
possono    essere   utilizzati   prelevandoli   dal   sito   Internet
www.agenziaentrate.gov.it,  nel  rispetto,  in  fase di stampa, delle
caratteristiche   tecniche  contenute  nell'allegato  1  al  presente
provvedimento.
  2.2  I  medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti   Internet   a   condizione   che   gli   stessi  rispettino  le
caratteristiche   tecniche   previste   dall'allegato   1  e  rechino
l'indirizzo  del  sito  dal  quale  sono  stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
  2.3  E'  autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel
rispetto  delle  caratteristiche  tecniche  di  cui all'allegato 1 al
presente provvedimento.
  3. Modalita' per la trasmissione dei dati.
  3.1 I modelli devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione
dei redditi.
  3.2  La  trasmissione  dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia  delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o  Internet,  ovvero  avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis   e  3,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
22 luglio  1998,  n.  322,  e  successive  modificazioni,  secondo le
specifiche    tecniche    che   saranno   indicate   con   successivo
provvedimento.
  3.3   E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati  della
trasmissione  telematica,  di  cui  all'art.  3, commi 2-bis e 3, del
citato  decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati
relativi  all'applicazione  degli  studi  di settore, compresi quelli
relativi  al  calcolo  della  congruita'  e  coerenza,  utilizzando i
modelli  o  un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi
per  struttura  e  sequenza  ai  modelli  approvati  con  il presente
provvedimento.
  4. Asseverazione.
  4.1  I  soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma 1,  lettera b)  del  decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come  modificato  dal  decreto  legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono  verificare  che  gli  elementi  contabili  ed  extracontabili
indicati   nei   modelli   di   dichiarazione  e  rilevanti  ai  fini
dell'applicazione  degli  studi  di  settore,  corrispondano a quelli
risultanti  dalle  scritture  contabili  e  da  altra  documentazione
idonea.
  4.2  L'asseverazione  non  deve  essere effettuata relativamente ai
dati:
    a) per  i  quali  sia  necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
    b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
    c) relativi  alle  unita'  immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
  Motivazioni.
  Il   presente  provvedimento,  previsto  dai  decreti  ministeriali
30 marzo  1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo
2001,  15 febbraio  e  25 marzo  2002,  21  febbraio,  6 marzo 2003 e
24 dicembre  2003,  18 marzo  2004 - come rettificato dal decreto del
23 aprile  2004  17  e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006 e dai decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, stabilisce
le  modalita'  con  cui  i  contribuenti comunicano all'Agenzia delle
Entrate  i  dati  rilevanti  ai fini dell'applicazione degli studi di
settore,   relativi  alle  attivita'  economiche  nel  settore  delle
attivita'   professionali.   Inoltre  stabilisce  le  caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione,
anche  meccanografica,  dei  dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli  studi  di  settore,  e  le  modalita'  di  predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
  I   modelli  che  sono  approvati  con  il  presente  provvedimento
costituiscono  parte  integrante  della  dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2007.
                        Riferimenti normativi

    a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
      Decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art.  66; art. 67, c. 1; art. 68, c. 1; art. 71 c. 3 lettera a); art.
73 c. 4);
      Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate (art. 5, comma 1; art. 6;
comma 1);
      Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
      Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
    b) Disciplina degli studi di settore:
      Decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
      Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, (art. 62-bis) convertito,
con  modificazioni,  dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione
degli studi di settore;
      Legge   23 dicembre   1996,   n.   662   (art.  3,  comma 121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
      Decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni:   Norme   di  semplificazione  degli  adempimenti  dei
contribuenti;
      Legge   8 maggio   1998,   n.   146   (articoli 10  e  10-bis):
Disposizioni  per  la  semplificazione  e  la  razionalizzazione  del
sistema   tributario  e  per  il  funzionamento  dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;
      Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Regolamento  recante  disposizioni concernenti i tempi e le modalita'
di applicazione degli studi di settore;
      Legge   27 dicembre   2006,   n.   296,  art.  1,  commi 13-27:
Disposizioni  per  la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
      Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
e   successive  modificazioni:  Emanazione  del  regolamento  recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
      Decreto  ministeriale  31 luglio  1998:  Modalita'  tecniche di
trasmissione  telematica  delle  dichiarazioni  e  individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
      Decreti  18 febbraio  1999,  12 luglio  e  21 dicembre  2000, e
19 aprile  2001:  Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
      Decreti ministeriali 12 giugno e 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997
e  10 febbraio  1998:  Approvazione  di  questionari per gli studi di
settore;
      Decreti  del  Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate
10 agosto  1998,  26 novembre  1999,  23 ottobre  e 13 dicembre 2000:
Approvazione di questionari per gli studi di settore;
      Provvedimenti   del   Direttore   dell'Agenzia   delle  Entrate
14 dicembre 2001 e 27 settembre 2002: Approvazione di questionari per
gli studi di settore;
      Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 marzo,
15  settembre,  21 ottobre  e  18 dicembre  2003,  22 ottobre  2004 e
22 marzo  2005:  Approvazione  di  questionari per l'evoluzione degli
studi di settore;
      Provvedimenti   del   Direttore   dell'Agenzia   delle  Entrate
12 febbraio  2002,  15 aprile  2003, 15 aprile 2004 e 22 aprile 2005:
Approvazione  dei  modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore;
      Provvedimento   del   Direttore   dell'Agenzia   delle  entrate
23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
      Decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 febbraio,
8 marzo  e  25 marzo  2002,  21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003,
18 marzo  2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e
24 marzo   2005,   5 aprile   2006   e   dai  decreti  del  Ministero
dell'Economia  e  delle Finanze del 20 marzo 2007: Approvazione degli
studi  di  settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture,   dei   servizi   del   commercio   e   delle  attivita'
professionali;
      Decreti  del  Ministro  dell'Economia  e delle Finanze 25 marzo
2002,  18 luglio  2003,  14 luglio  2004,  19 maggio 2005 e 29 giugno
2006:  Approvazione  dei  criteri  per  l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero  una  o  piu'  attivita'  in diverse unita' di produzione o di
vendita.
    Il   presente   provvedimento  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 27 marzo 2007

                                    Il direttore dell'Agenzia: Romano

      

                                                           Allegato 1

         CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.
    I  modelli  di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono
essere  predisposti  su  fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e
aventi le seguenti dimensioni:
      larghezza: cm 21,0;
      altezza: cm 29,7.
    E'  consentita  la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica  dei  modelli su fogli singoli di formato A4, mediante
l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che
comunque  garantiscono  la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli
nel tempo.
    E'  altresi'  consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici  a  striscia continua a pagina singola, di formato A4,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
    I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con
quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
    Per  la  stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.
    Il  prospetto  per  la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3
del  presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei
modelli  stessi  esposti  nella  sequenza  prevista  e  con  l'esatta
indicazione  del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della
congruita'  e  coerenza  devono  avere  conformita'  di  struttura  e
sequenza   con  le  specifiche  tecniche  che  saranno  indicate  con
successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi
possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita'
risulta  piu'  agevole.  Qualora  alcuni  dati non siano presenti, il
codice   degli   stessi   dovra'   comunque   essere   riportato  con
l'indicazione  «0»  (zero)  nella  corrispondente casella oppure, ove
risulti  piu'  agevole,  senza  alcuna  indicazione.  Vanno  comunque
riportati gli zeri prestampati.
    Il  prospetto puo' essere riprodotto anche su stampati a striscia
continua  di  formato  a  pagina singola. Le facciate di ogni modello
devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna  facciata  deve essere stampata l'avvertenza: ATTENZIONE: DA
NON  STACCARE. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi
gli  spazi  occupati  dalle  bande laterali di trascinamento, possono
variare entro i seguenti limiti:
      larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5;
      altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5.
    I  fogli  che compongono il prospetto devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
    La  stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
    I  dati  devono  essere  stampati  usando  il  tipo  di carattere
«courier»,  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.


Allegato 1

         CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI

Struttura e formato dei modelli.
    I  modelli  di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono
essere  predisposti  su  fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e
aventi le seguenti dimensioni:
      larghezza: cm 21,0;
      altezza: cm 29,7.
    E'  consentita  la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica  dei  modelli su fogli singoli di formato A4, mediante
l'utilizzo  di  stampanti  laser  o  di  altri  tipi di stampanti che
comunque  garantiscono  la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli
nel tempo.
    E'  altresi'  consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici  a  striscia continua a pagina singola, di formato A4,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
    I  modelli  devono  avere conformita' di struttura e sequenza con
quelli  approvati  con  il  presente  provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
    Per  la  stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.
    Il  prospetto  per  la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3
del  presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei
modelli  stessi  esposti  nella  sequenza  prevista  e  con  l'esatta
indicazione  del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della
congruita'  e  coerenza  devono  avere  conformita'  di  struttura  e
sequenza   con  le  specifiche  tecniche  che  saranno  indicate  con
successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi
possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita'
risulta  piu'  agevole.  Qualora  alcuni  dati non siano presenti, il
codice   degli   stessi   dovra'   comunque   essere   riportato  con
l'indicazione  «0»  (zero)  nella  corrispondente casella oppure, ove
risulti  piu'  agevole,  senza  alcuna  indicazione.  Vanno  comunque
riportati gli zeri prestampati.
    Il  prospetto puo' essere riprodotto anche su stampati a striscia
continua  di  formato  a  pagina singola. Le facciate di ogni modello
devono  essere  tra  loro  solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna  facciata  deve essere stampata l'avvertenza: ATTENZIONE: DA
NON  STACCARE. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi
gli  spazi  occupati  dalle  bande laterali di trascinamento, possono
variare entro i seguenti limiti:
      larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5;
      altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5.
    I  fogli  che compongono il prospetto devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
    La  stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
    I  dati  devono  essere  stampati  usando  il  tipo  di carattere
«courier»,  o  altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.



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