AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 27 marzo 2007
Approvazione di n. 24 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti
ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle
attivita' economiche nel settore delle attivita' professionali da
utilizzare per il periodo d'imposta 2006.
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei
riferimenti normativi
dispone:
1. Approvazione dei modelli.
1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni -
costituite da una Parte generale, comune a tutti gli studi di
settore, e da una Parte specifica per ciascuno studio - gli annessi
modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte
integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il
modello Unico 2007, anche in forma unificata. Tali modelli devono
essere compilati dai contribuenti che nel periodo d'imposta 2006
hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attivita'
economiche nel settore delle attivita' professionali:
1) Attivita' delle guide e degli accompagnatori turistici, codice
attivita' 63.30.2; Studio di settore SK26U;
2) Consulenza per installazione di sistemi hardware, codice
attivita' 72.10.0; Edizione di software, codice attivita' 72.21.0;
Altre realizzazioni di software e consulenza software, codice
attivita' 72.22.0; Elaborazione e registrazione elettronica dei dati,
codice attivita' 72.30.0; Altre attivita' connesse all'informatica,
codice attivita' 72.60.0; Studio di settore SK27U;
3) Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di
spettacolo, codice attivita' 92.31.B; Creazioni e interpretazioni nel
campo della recitazione, codice attivita' 92.31.C; Studio di settore
SK28U;
4) Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia,
codice attivita' 73.10.F; Attivita' di studio geologico e di
prospezione geognostica e mineraria, codice attivita' 74.20.4; Studio
di settore SK29U;
5) Attivita' di aerofotogrammetria e cartografia, codice
attivita' 74.20.3; Altre attivita' tecniche, codice attivita'
74.20.D; Studio di settore SK30U;
6) Attivita' degli studi notarili, codice attivita' 74.11.2;
Studio di settore TK01U;
7) Studi di ingegneria, codice attivita' 74.20.F; Studio di
settore TK02U;
8) Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed
altri soggetti che svolgono attivita' in materia di amministrazione,
contabilita' e tributi, codice attivita' 74.12.C; Studio di settore
TK06U;
9) Attivita' tecniche svolte da disegnatori, codice attivita'
74.20.C; Studio di settore TK08U;
10) Studi medici generici convenzionati o meno con il Servizio
Sanitario Nazionale, codice attivita' 85.12.1; Studi di radiologia e
radioterapia, codice attivita' 85.12.3; Prestazioni sanitarie svolte
da chirurghi, codice attivita' 85.12.A; Altri studi medici e
poliambulatori specialistici, codice attivita' 85.12.B; Studio di
settore TK10U;
11) Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per
conto terzi, codice attivita' 70.32.0; Studio di settore TK16U;
12) Attivita' tecniche svolte da periti industriali, codice
attivita' 74.20.B; Studio di settore TK17U;
13) Attivita' professionali paramediche indipendenti, codice
attivita' 85.14.2; Studio di settore TK19U;
14) Attivita' professionale svolta da psicologi, codice attivita'
85.14.3; Studio di settore TK20U;
15) Servizi veterinari, codice attivita' 85.20.0; Studio di
settore TK22U;
16) Servizi di ingegneria integrata, codice attivita' 74.20.2;
Studio di settore TK23U;
17) Consulenze fornite da agrotecnici e periti agrari, codice
attivita' 74.14.B; Studio di settore TK24U;
18) Consulenze fornite da agronomi, codice attivita' 74.14.A;
Studio di settore TK25U;
19) Laboratori di analisi cliniche, codice attivita' 85.14.A;
Studio di settore TK56U;
20) Attivita' tecniche svolte da geometri, codice attivita'
74.20.A; Studio di settore UK03U;
21) Attivita' degli studi legali, codice attivita' 74.11.1;
Studio di settore UK04U;
22) Servizi forniti da dottori commercialisti, codice attivita'
74.12.A; Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali, codice
attivita' 74.12.B; Consulenza del lavoro, codice attivita' 74.14.2;
Studio di settore UK05U;
23) Studi di architettura, codice attivita' 74.20.E; Studio di
settore UK18U;
24) Servizi degli studi odontoiatrici, codice attivita' 85.13.0;
Studio di settore UK21U;
1.2 I modelli di cui al punto 1.1 possono essere altresi'
utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attivita'
economiche, come attivita' secondaria, per la quale abbiano tenuto
annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore.
2. Reperibilita' dei modelli e autorizzazione alla stampa
2.1 I modelli di cui al punto 1.1 sono resi disponibili
gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e
possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet
www.agenziaentrate.gov.it, nel rispetto, in fase di stampa, delle
caratteristiche tecniche contenute nell'allegato 1 al presente
provvedimento.
2.2 I medesimi modelli possono essere altresi' prelevati da altri
siti Internet a condizione che gli stessi rispettino le
caratteristiche tecniche previste dall'allegato 1 e rechino
l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli
estremi del presente provvedimento.
2.3 E' autorizzata la stampa dei modelli di cui al punto 1.1, nel
rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato 1 al
presente provvedimento.
3. Modalita' per la trasmissione dei dati.
3.1 I modelli devono essere trasmessi unitamente alla dichiarazione
dei redditi.
3.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente
all'Agenzia delle entrate attraverso il servizio telematico Entratel
o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'art. 3,
commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, secondo le
specifiche tecniche che saranno indicate con successivo
provvedimento.
3.3 E' fatto comunque obbligo ai soggetti incaricati della
trasmissione telematica, di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del
citato decreto n. 322 del 1998, di comunicare al contribuente i dati
relativi all'applicazione degli studi di settore, compresi quelli
relativi al calcolo della congruita' e coerenza, utilizzando i
modelli o un prospetto, contenente tutti i dati trasmessi, conformi
per struttura e sequenza ai modelli approvati con il presente
provvedimento.
4. Asseverazione.
4.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili
indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini
dell'applicazione degli studi di settore, corrispondano a quelli
risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione
idonea.
4.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai
dati:
a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera
documentazione contabile o gran parte di essa;
b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;
c) relativi alle unita' immobiliari utilizzate per l'esercizio
dell'attivita'.
Motivazioni.
Il presente provvedimento, previsto dai decreti ministeriali
30 marzo 1999, 3 febbraio e 25 febbraio 2000, 16 febbraio e 20 marzo
2001, 15 febbraio e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo 2003 e
24 dicembre 2003, 18 marzo 2004 - come rettificato dal decreto del
23 aprile 2004 17 e 24 marzo 2005, 5 aprile 2006 e dai decreti del
Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007, stabilisce
le modalita' con cui i contribuenti comunicano all'Agenzia delle
Entrate i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di
settore, relativi alle attivita' economiche nel settore delle
attivita' professionali. Inoltre stabilisce le caratteristiche
tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione,
anche meccanografica, dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione
degli studi di settore, e le modalita' di predisposizione dei
predetti dati da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.
I modelli che sono approvati con il presente provvedimento
costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da
presentare con il modello Unico 2007.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62;
art. 66; art. 67, c. 1; art. 68, c. 1; art. 71 c. 3 lettera a); art.
73 c. 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6;
comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000.
b) Disciplina degli studi di settore:
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui
redditi;
Decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, (art. 62-bis) convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427: Istituzione
degli studi di settore;
Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121):
Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari
per gli studi di settore;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni: Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Legge 8 maggio 1998, n. 146 (articoli 10 e 10-bis):
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del
sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione
finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario;
Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195:
Regolamento recante disposizioni concernenti i tempi e le modalita'
di applicazione degli studi di settore;
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 13-27:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge Finanziaria 2007);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
e successive modificazioni: Emanazione del regolamento recante
modalita' per la presentazione delle dichiarazioni;
Decreto ministeriale 31 luglio 1998: Modalita' tecniche di
trasmissione telematica delle dichiarazioni e individuazione dei
soggetti abilitati alla trasmissione telematica;
Decreti 18 febbraio 1999, 12 luglio e 21 dicembre 2000, e
19 aprile 2001: Individuazione di ulteriori soggetti abilitati alla
trasmissione telematica;
Decreti ministeriali 12 giugno e 3 luglio 1997, 5 dicembre 1997
e 10 febbraio 1998: Approvazione di questionari per gli studi di
settore;
Decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate
10 agosto 1998, 26 novembre 1999, 23 ottobre e 13 dicembre 2000:
Approvazione di questionari per gli studi di settore;
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
14 dicembre 2001 e 27 settembre 2002: Approvazione di questionari per
gli studi di settore;
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 5 marzo,
15 settembre, 21 ottobre e 18 dicembre 2003, 22 ottobre 2004 e
22 marzo 2005: Approvazione di questionari per l'evoluzione degli
studi di settore;
Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate
12 febbraio 2002, 15 aprile 2003, 15 aprile 2004 e 22 aprile 2005:
Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione degli studi di settore;
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate
23 dicembre 2003: Approvazione della tabella di classificazione delle
attivita' economiche;
Decreti del Ministro dell'Economia e delle finanze 15 febbraio,
8 marzo e 25 marzo 2002, 21 febbraio, 6 marzo e 24 dicembre 2003,
18 marzo 2004, come rettificato dal decreto del 23 aprile 2004, 17 e
24 marzo 2005, 5 aprile 2006 e dai decreti del Ministero
dell'Economia e delle Finanze del 20 marzo 2007: Approvazione degli
studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle
manifatture, dei servizi del commercio e delle attivita'
professionali;
Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 25 marzo
2002, 18 luglio 2003, 14 luglio 2004, 19 maggio 2005 e 29 giugno
2006: Approvazione dei criteri per l'applicazione degli studi di
settore ai contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa
ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di
vendita.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli.
I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono
essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e
aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli
nel tempo.
E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con
quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.
Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3
del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei
modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta
indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della
congruita' e coerenza devono avere conformita' di struttura e
sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con
successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi
possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita'
risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il
codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con
l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove
risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque
riportati gli zeri prestampati.
Il prospetto puo' essere riprodotto anche su stampati a striscia
continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello
devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: ATTENZIONE: DA
NON STACCARE. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi
gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono
variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5.
I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere
«courier», o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
Allegato 1
CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA STAMPA DEI MODELLI
Struttura e formato dei modelli.
I modelli di cui al punto 1.1 del presente provvedimento devono
essere predisposti su fogli singoli, fronte/retro, di formato A4 e
aventi le seguenti dimensioni:
larghezza: cm 21,0;
altezza: cm 29,7.
E' consentita la riproduzione e/o la contemporanea compilazione
meccanografica dei modelli su fogli singoli di formato A4, mediante
l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che
comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilita' dei modelli
nel tempo.
E' altresi' consentita la predisposizione dei modelli su moduli
meccanografici a striscia continua a pagina singola, di formato A4,
esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento.
I modelli devono avere conformita' di struttura e sequenza con
quelli approvati con il presente provvedimento, anche per quanto
riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.
Per la stampa dei modelli deve essere utilizzato il colore nero
su sfondo bianco.
Struttura e formato dello schema da rilasciare al contribuente.
Il prospetto per la comunicazione dei dati di cui al punto 3.3
del presente provvedimento deve riportare tutti i dati contenuti nei
modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta
indicazione del numero progressivo. I dati relativi al calcolo della
congruita' e coerenza devono avere conformita' di struttura e
sequenza con le specifiche tecniche che saranno indicate con
successivo provvedimento. La denominazione e la descrizione dei campi
possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalita'
risulta piu' agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti, il
codice degli stessi dovra' comunque essere riportato con
l'indicazione «0» (zero) nella corrispondente casella oppure, ove
risulti piu' agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque
riportati gli zeri prestampati.
Il prospetto puo' essere riprodotto anche su stampati a striscia
continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello
devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di
ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: ATTENZIONE: DA
NON STACCARE. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi
gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono
variare entro i seguenti limiti:
larghezza: minima cm 19,5 massima cm 21,5;
altezza: minima cm 29,2 massima cm 31,5.
I fogli che compongono il prospetto devono essere privati delle
bande laterali di trascinamento.
La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli,
lasciando in bianco il relativo retro.
I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere
«courier», o altro carattere a passo fisso con densita' orizzontale
di 10 ctr. per pollice e verticale di 6 righe per pollice.
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