della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale CAMPANIA - NAPOLI :Sezione I n.2533/2006, resa tra le parti, concernente RISOLUZIONE CONTRATTO DI SUBAPPALTO PER INFILTRAZIONE MAFIOSA ;
Con ricorso proposto dinanzi al Tar Campania, sede di Napoli, la Soc ....... Costruzioni S.r.l. - autorizzata dalla ....... S.p.a. alla stipula di un contratto di subappalto con la ............... s.p.a , che si era resa aggiudicataria della gara d'appalto per i lavori di armamento binari e lavorazioni accessorie della stazione di Napoli S. Giovanni Barra, indetta dalla stessa ITALFERR - ha impugnato la nota informativa antimafia emessa dalla Prefettura di Napoli il 5.7.2004 che ha accertato in capo alla società ricorrente la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 4 D.Lgs. n. 490/1994 e art. 10 D.P.R. n. 252/1998, e unitamente ad essa, la nota della ............ S.p.a. del 22.7.2004 con la quale è stata comunicata la risoluzione del contratto di subappalto stipulato con la ........... Costruzioni.
A fondamento del gravame la ricorrente società deduceva i seguenti motivi di censura:
a) omessa comunicazione dell'avvio del procedimento;
b) eccesso di potere per carenza di motivazione;
c) eccesso di potere per inesistenza dei presupposti richiesti ai fini della informativa prefettizia.
Il Consiglio di Stato
ha ritenuto l'appello della ricorrente fondato.
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