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sentenze e pareri: CERTIFICATO DI QUALITA' NELLE GARE. l'obbligo di verificarne il possesso sussiste per gare con importi A partire da 619.000 euro ( 2° classifica + 20%)
11/05/2007

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
Deliberazione n. 55 del 22.02.2007
Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n), del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, presentata dal Comune di Dervio (Lecco). Gara d’appalto per Impianto di depurazione – lavori di realizzazione vasca di equazione e impianto di  deodorazione. Esclusione concorrente – mancato possesso certificazione ex art. 4, co. 1, D.P.R. 34/2000, classifica II.



In un appalto con importo complessivo di euro € 536.719,26. il bando chiedeva la categoria OS22 e la classifica III. 

L''Amministrazione appaltante ammetteva anche le imprese con classifica 2° ( in quanto potevano partecipare perchè l'importo della seconda classifica "€ 516.000,00"  incrementato del 20% "€ 619.000,00" copre l'intero importo dei lavori) escludendo però quelle che non erano in possesso della certificazione di qualità.

L'autorità dopo le dovute considerazione ha ritenuto che:


-         l’obbligo di verificare il possesso del requisito di qualità sussiste soltanto quando l’importo dei lavori, che il concorrente intende assumere, richieda una classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità sia già divenuto obbligatorio (classifica III e superiori);

-         non è conforme alla disciplina normativa e regolamentare di settore l’esclusione dalla gara dell'impresa ricorrente, in possesso della qualificazione nella classifica II e, quindi, abilitata a partecipare a gare per importi superiori al quinto della stessa classifica, in assenza del requisito di qualità.

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