MINISTERO DEI TRASPORTI
DELIBERAZIONE 20 aprile 2007
Domanda di concessione del beneficio del rimborso dei pedaggi
autostradali, relativi ai transiti deviati obbligatoriamente nel
2006, per i soggetti italiani e dei Paesi U.E. esercenti l'attivita'
di autotrasportatore di cose per conto di terzi e di
autotrasportatore di cose per conto proprio. (Deliberazione n.
11/07).
IL COMITATO CENTRALE
per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche
che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
Riunitosi nella seduta del 20 aprile 2007;
Visto il decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, nella
legge 26 febbraio 1999, n. 40, recante «Disposizioni urgenti» per gli
addetti ai settori del trasporto pubblico e dell'autotrasporto;
Visto l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, che destina la somma di euro 46.481.121,00, per interventi in
materia di autotrasporto;
Visto l'art. 2, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167,
convertito, con modifiche, nella legge 10 agosto 2000, n. 229, che ha
modificato l'art. 45, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre
1999, n. 488, elevando la predetta somma di euro 46.481.121,00, a
euro 67.139.397,00;
Visto l'art. 16 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326
che autorizza a decorrere dall'anno 2003 un'ulteriore spesa di
10.329.138 euro;
Visto l'art. 1, comma 917 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006,
il quale stabilisce che «per gli interventi previsti dall'art. 2,
comma 3 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'art. 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n.
488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2007»;
Vista la direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti n. 1108 del 16 marzo 2006 relativa all'utilizzo delle
risorse assegnate al Comitato centrale;
Vista la delibera n. 4/07, con la quale il Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori ha disposto di utilizzare, per
realizzare interventi finalizzati al miglioramento della protezione
ambientale e della sicurezza della circolazione, il 10% dell'importo
di Euro 127.468.535,00, pari a euro 12.746.853,50;
Considerato che con la stessa delibera n. 4/07 e' stato deciso di
utilizzare parte di detto importo per interventi tendenzialmente
volti ad incentivare lo spostamento del traffico pesante dalle strade
ordinarie e dai centri abitati sulle infrastrutture autostradali;
Visto l'accordo di programma del 28 aprile 2006, sottoscritto dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con gli enti
interessati per il dirottamento, nell'anno 2006, del traffico dalla
SS 16 alla A14 e le conseguenti ordinanze prefettizie che prevedono
il dirottamento obbligatorio, nel periodo compreso tra il 26 giugno
2006 ed il 9 settembre 2006, dalle ore 19 alle ore 05, del transito
dei veicoli a quattro o piu' assi di massa superiore a 7,5t, dalla
SS 16 (nel tratto compreso tra i comuni di Gabicce Mare e Termoli),
alla corrispondente tratta autostradale della A14 compresa fra Pesaro
e Termoli;
Considerato che in virtu' di tale accordo e' posta a carico delle
imprese di autotrasporto una quota del pedaggio dovuto per i transiti
dirottati su dette tratte autostradali;
Considerato che sulla base delle precedenti analoghe rilevazioni
effettuate negli anni precedenti e' stato appurato che il volume di
fatturato complessivo, per il transito dirottato, e' di circa
700.000,00 euro di cui una parte e' posta a carico delle imprese di
autotrasporto;
Ritenuto che detta quota di pedaggio, per un presumibile importo
complessivo di circa euro 350.000,00 vada rimborsata alle imprese di
autotrasporto, utilizzando parte dei fondi euro 12.746.853,50, resi
disponibili per le finalita' indicate nella delibera n. 4/07;
Ritenuto comunque di dover ristorare completamente la quota di
pedaggio posta a carico delle imprese di autotrasporto, provvedendo
all'eventuale integrazione dell'importo ritenuto presuntivamente
occorrente di euro 350.000,00, laddove cio' si rendesse necessario a
seguito di una maggiore complessiva richiesta di rimborso derivante
dalla valutazione delle domande presentate, utilizzando parte dei
sopraindicati fondi resi disponibili dalla delibera n. 4/07;
Delibera:
1. La quota posta a carico delle imprese di autotrasporto di cose
per conto di terzi ed in conto proprio per i pedaggi autostradali
relativi ai transiti deviati obbligatoriamente sulle tratte
autostradali della A14, ai sensi dell'accordo di programma stipulato
in data 28 aprile 2006 di cui al successivo punto 2, e' soggetta a
rimborso a favore delle stesse imprese di autotrasporto.
2. I rimborsi sono dovuti per i soli transiti effettuati nel
periodo compreso tra il 26 giugno ed il 9 settembre 2006, dalle ore
19 alle ore 05, dai veicoli di massa complessiva superiore alle 7,5t
delle classi 4 e 5 sulla tratta della A14 compresa tra le stazioni di
Pesaro e Termoli, nel doppio senso di marcia in disponibilita' delle
imprese di cui ai successivi punti 4 e 5.
3. I predetti rimborsi sono dovuti esclusivamente per i pedaggi a
riscossione differita mediante fatturazione e sono effettuati
direttamente dalla Societa' che gestisce tale sistema di pagamento
differito del pedaggio sulle fatture intestate ai soggetti aventi
titolo al rimborso.
4. I rimborsi dei pedaggi autostradali si effettuano a favore delle
imprese iscritte all'albo nazionale delle persone fisiche e
giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi
di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, nonche' a favore
delle cooperative aventi i requisiti mutualistici di cui all'art. 26
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre
1947, n. 1577, e successive modificazioni, dei consorzi e delle
societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo
II, Sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto
l'attivita' di autotrasporto, che risultino iscritti al predetto albo
nazionale nel periodo in cui hanno effettuato i transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio.
I rimborsi sono, altresi', effettuati a favore di imprese o
raggruppamenti di imprese di autotrasporto di merci per conto di
terzi aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea titolari di
licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 881/92 del
26 marzo 1992.
5. I predetti rimborsi si effettuano a favore delle imprese e dei
raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio che, nel periodo in cui hanno effettuato transiti per i quali
viene richiesto il rimborso della quota di pedaggio, risultino
titolari di licenza in conto proprio, nonche' in favore delle imprese
e dei raggruppamenti che esercitano l'attivita' di trasporto in conto
proprio aventi sede in uno degli altri Paesi dell'Unione europea.
6. Ai fini del rimborso ciascuna impresa, cooperativa, consorzio e
societa' consortile, entro il termine ultimo del 20 luglio 2007, pena
l'esclusione dal diritto, trasmette una domanda in bollo, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Comitato centrale per
l'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, con sede
in via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, utilizzando, in relazione
all'attivita' esercitata, un modello conforme ad uno degli allegati
alla presente delibera, di cui formano parte integrante. La domanda
con i quadri allegati occorrenti, deve essere compilata immettendo i
dati necessari nelle apposite maschere disponibili nel sito internet
www.alboautotrasporto.it e successivamente stampata e inviata con le
modalita' sopra indicate.
7. Le imprese che hanno aderito o cessato di aderire a forme
associate nel corso dei periodi di riferimento di cui al precedente
punto 2, debbono presentare una distinta domanda a loro nome per i
transiti effettuati nei periodi rispettivamente, antecedenti alla
data di adesione alla cooperativa, al consorzio ed alla societa'
consortile, ovvero successivi alla cessazione del rapporto
associativo.
8. I raggruppamenti che hanno tra i propri soci imprese italiane
e/o comunitarie che esercitano l'attivita''di autotrasporto di cose
per conto di terzi, debbono compilare il quadro 1/A.
9. Qualora di un raggruppamento facciano parte anche imprese
italiane titolari di licenza in conto proprio, il raggruppamento
stesso dovra' altresi' compilare il quadro 1/B.
10. Nel caso in cui del raggruppamento facciano parte anche imprese
comunitarie che effettuano trasporto in conto proprio, lo stesso
raggruppamento dovra', inoltre, compilare il quadro 1/C.
11. Qualora del raggruppamento facciano parte soggetti che non
esercitano attivita' di autotrasporto di cose, ne' per conto di
terzi, ne' in conto proprio, deve essere compilato, a pena di
esclusione del diritto, il quadro 1/D, indicando nell'apposito spazio
la parte del fatturato autostradale per deviazioni del raggruppamento
relativo ai viaggi effettuati da veicoli appartenenti a tali
soggetti, affinche' detto fatturato possa essere scorporato in sede
di quantificazione del beneficio richiesto.
12. Per le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi aventi
sede in altro Paese dell'Unione europea, l'esercizio dell'attivita'
deve risultare dalla copia della licenza comunitaria di cui al
regolamento CEE n. 881/92 del 26 marzo 1992, da allegare alla
domanda, fermi restando gli altri requisiti, condizioni e termini
richiesti per le imprese italiane. Qualora tale documentazione sia
stata allegata alla domanda di riduzione dei pedaggi per l'anno 2006,
sara' sufficiente indicare tale circostanza attraverso una
dichiarazione resa nel corpo della domanda, nella quale deve essere
altresi' dichiarato di essere tuttora titolare di tale licenza.
13. Le imprese che svolgono attivita' di autotrasporto in conto
proprio, aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, debbono
compilare il quadro 2/A, in cui viene indicato l'elenco dei veicoli
che hanno effettuato i transiti per i quali viene richiesto il
rimborso della quota di pedaggio e debbono altresi', fornire le
fotocopie delle carte di circolazione di tali veicoli.
14. I raggruppamenti costituiti esclusivamente tra imprese che
esercitano l'attivita' in conto proprio, debbono compilare il quadro
2/B per fornire i dati relativi ai soggetti italiani e/o il quadro
2/C per i soggetti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea,
allegando, in questo ultimo caso, fotocopia delle carte di
circolazione dei veicoli indicati nel suddetto quadro 2/C.
15. La societa' da' seguito ai rimborsi ai soggetti aventi titolo,
secondo le modalita' previste dalla convenzione stipulata tra la
stessa societa' ed il Comitato centrale.
La presente delibera verra' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dalla Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2007
Il presidente: De Lipsis
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