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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Regolamento in materia di pensioni complementari
21/05/2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 - Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche complementari preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n. 112 del 16-5-2007 )

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 

DECRETO 10 Maggio 2007 , n. 62 

Regolamento   per   l'adeguamento   alle   disposizioni  del  decreto
legislativo   5   dicembre   2005,   n.  252,  in  materia  di  forme
pensionistiche  complementari  preesistenti  alla  data di entrata in
vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

                           di concerto con

          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

  Visto  il  decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari";
  Visto  in  particolare l'articolo 20, comma 2, il quale dispone che
le  forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata
in  vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, devono adeguarsi alle
disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo
i  criteri, le modalita' e i tempi stabiliti, anche in relazione alle
specifiche  caratteristiche di talune delle suddette forme, con uno o
piu'  decreti  del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, recante
"testo unico dell'intermediazione Finanziaria";
  Visto  il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385, recante
"testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia";
  Visto  il  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209, recante
"Codice delle assicurazioni";
  Vista   la  direttiva  2003/41/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  3 giugno  2003,  relativa  alle  attivita'  e  alla
supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali;
  Vista   la  direttiva  2004/39/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  21 aprile  2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari,  che  modifica  le  direttive  85/611/CEE  e  93/6/CE del
Consiglio  e  la  direttiva  2000/12/CE  del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
21 novembre  1996,  n.  703, recante norme sui criteri ed i limiti di
investimento  delle  risorse  dei  fondi  pensione  e sulle regole in
materia di conflitti di interesse;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
14 gennaio   1997,  n.  211,  recante  norme  sui  requisiti  formali
costitutivi,  sugli  elementi  essenziali statutari, sui requisiti di
onorabilita'  e  professionalita' dei componenti degli organi e sulle
procedure  per  l'autorizzazione  all'esercizio  dei  fondi  pensione
gestori di forme di previdenza complementare;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
24 maggio  1999,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  recante il
regolamento  che  individua  norme  per la determinazione dei criteri
generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento;
  Sentita la COVIP;
  Visto  l'articolo 17,  commi 3  e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso nell'adunanza
generale del 7 maggio 2007;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
in data 9 maggio 2007.

                               Adotta
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
    a) "fondi   pensione   preesistenti":   le  forme  pensionistiche
complementari   di   cui   all'articolo 20,   comma 1,   del  decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ad eccezione di quelle istituite
all'interno  di  enti  pubblici,  anche  economici,  che esercitano i
controlli  in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o
in materia assicurativa;
    b) "fondi  pensione  interni  bancari  o  assicurativi":  i fondi
pensione  preesistenti  istituiti  all'interno di enti o societa' che
sono sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo,
a  vigilanza  in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209;
    c) "investimenti immobiliari": gli investimenti in:
      1) beni immobili e diritti reali immobiliari;
      2)  quote  di fondi immobiliari di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera d-bis) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
24 maggio 1999, n. 228;
      3)   azioni   o   quote   di   societa'   immobiliari   di  cui
all'articolo 1,  comma 1,  lettera  g-bis)  del  decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 maggio 1999, n. 228.

        
          
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note al preambolo.

              - Si  riporta  il  testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del
          decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252 (Disciplina
          delle forma pensionistiche complementari), pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  13 dicembre  2005,  n. 200 supplemento
          ordinario:
                «Art.    20   (Forme   pensionistiche   complementari
          istituite  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge
          23 ottobre  1992,  n.  421).  - 1. Fino alla emanazione del
          decreto  di  cui  al  comma 2,  alle  forme  pensionistiche
          complementari  che risultano istituite alla data di entrata
          in  vigore  della  legge  23 ottobre  1992,  n. 421, non si
          applicano  gli  articoli 4,  comma 5,  e 6, commi 1, 3 e 5.
          Salvo  quanto  previsto  al  comma 3,  dette forme, se gia'
          configurate  ai  sensi  dell'art. 2117 del codice civile ed
          indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del  datore di
          lavoro,   devono  essere  dotate  di  strutture  gestionali
          amministrative e contabili separate.
              2.  Le  forme  di  cui al comma 1 devono adeguarsi alle
          disposizioni  del  presente  decreto  legislativo secondo i
          criteri,  le  modalita'  e  i  tempi  stabiliti,  anche  in
          relazione  alle  specifiche caratteristiche di talune delle
          suddette  forme,  con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze di concerto con il Ministro
          del  lavoro  e delle politiche sociali sentita la COVIP, da
          adottarsi  entro  un  anno  dalla data di pubblicazione del
          presente decreto legislativo nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica   italiana.   Le   operazioni   necessarie   per
          l'adeguamento   alle   disposizioni   di  cui  al  presente
          comma sono esenti da ogni onere fiscale. Le forme da cui ai
          commi 1  sono iscritte in una sezione speciale dell'albo di
          cui all'art. 19, comma 1.».
              -  Il  decreto  legislativo  24  febbraio 1998,  n. 58,
          recante:  «testo  unico  delle  disposizioni  in materia di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della  legge  6 febbraio  1996,  n. 52» e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  1°  settembre 1993, n. 385
          recante:  «testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e
          creditizia.»   e'   pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale
          30 settembre 1993, n. 230, S.O.
              -  Il  decreto  legislativo  7 settembre  2005, n. 209,
          recante:   «Codice   delle   assicurazioni   private.»   e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13 ottobre 2005, n.
          239, S.O.
              -  La Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio   del   3 giugno  2003,  recante  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo e del Consiglio relativa alle attivita'
          e  alla  supervisione  degli enti pensionistici aziendali o
          professionali.»  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione Europea 23 settembre 2003, n. L 235.
              -  La Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  21 aprile  2004,  recante:  «Direttiva  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativa ai mercati
          degli  strumenti  finanziari,  che  modifica  le  direttive
          85/611/CEE   e   93/6/CEE  del  Consiglio  e  la  direttiva
          2000/12/CE  del  Parlamento  europeo  e del Consiglio e che
          abroga  la direttiva 93/22/CEE del Consiglio» e' pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  Europea  30 aprile
          2004, n. L 145.
              - Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
          del 21 novembre 1996, n. 703, recante: «Regolamento recante
          norme  sui  criteri  e  sui  limiti  di  investimento delle
          risorse  dei fondi di pensione e sulle regole in materia di
          conflitto  di  interessi.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 22 febbraio 1997, n. 44.
              - Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale  14 gennaio  1997,  n.  211,  recante: «Regolamento
          recante  norme  sui  requisiti  formali  costitutivi, sugli
          elementi    essenziali    statutari,   sui   requisiti   di
          onorabilita' e professionalita' dei componenti degli organi
          e  sulle  procedure  per l'autorizzazione all'esercizio dei
          fondi    pensione    gestori   di   forme   di   previdenza
          complementare.»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          11 luglio 1997, n. 160.
              - Si  riporta  il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
              4.  I  regolamenti  di  cui al comma 1 ed i regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale.».
          Note all'art. 1:
              -  Per  il  testo dell'art. 20, commi 1 e 2 del decreto
          legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, si veda nelle note al
          preambolo:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1, comma 1, lettera
          d-bis)   e   lettera   g-bis)   del  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze  24 maggio  1999,  n.  228
          (Regolamento   recante  norme  per  la  determinazione  dei
          criteri  generali  cui  devono  essere  uniformati  i fondi
          comuni   di   investimento),   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 luglio 1999, n. 164 supplemento ordinario:
              «Art.  1  (Definizioni).  - 1. Nel presente regolamento
          s'intendono per:
                a)-d) (omissis);
                d-bis)  "fondi  immobiliari":  i  fondi che investono
          esclusivamente  o prevalentemente in beni immobili, diritti
          reali immobiliari e partecipazioni in societa' immobiliari.
                e)-g) (omissis);
                g-bis)  "partecipazioni  in societa' immobiliari": le
          partecipazioni   in   societa'  di  capitali  che  svolgono
          attivita'   di   costruzione,   valorizzazione,   acquisto,
          alienazione e gestione di immobili.».

        
      
                               Art. 2.
             Adeguamento dei fondi pensione preesistenti

  1.   Il   presente   decreto,  in  conformita'  a  quanto  previsto
dall'articolo 20,  comma 2,  del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n. 252, individua le disposizioni che richiedono modalita' specifiche
di  adeguamento  ai  fini  dell'applicazione del decreto medesimo nei
confronti dei fondi pensione preesistenti.

        
          
          Nota all'art. 2:
              -  Per  il testo dell'art. 20, commi 1 e 2, del decreto
          legislativo  5 dicembre  2005, n. 252 si veda nelle note al
          preambolo.

        
      
                               Art. 3.
               Norme di organizzazione e funzionamento

  1.  I  fondi  pensione  preesistenti adeguano i propri statuti alle
disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento di cui agli
articoli 5,  8,  11  e 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, salvo le specifiche deroghe previste dal presente decreto.
  2.  Nel caso di fondi pensione preesistenti a prestazione definita,
ovvero  in  altri casi particolari in funzione della specificita' dei
fondi,  la COVIP puo' consentire ai predetti fondi specifiche deroghe
alle  disposizioni di cui al comma 1 in funzione di esigenze relative
all'equilibrio  tecnico del fondo, al rispetto del criterio di sana e
prudente  gestione  e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi
incluso il contenimento dei costi.
  3.  I  fondi  pensione  interni  bancari  o  assicurativi prevedono
l'istituzione del responsabile del fondo che puo' essere scelto anche
tra  gli  esponenti  della  banca  o dell'impresa di assicurazione in
possesso  dei  requisiti  di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo  5 dicembre  2005,  n.  252,  e  si  dotano  di  forme di
organizzazione   adeguate  alle  proprie  caratteristiche  e  atte  a
garantire la partecipazione degli iscritti.
  4.  I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti
diversi   da  quelli  di  cui  all'articolo 1,  comma 1,  lettera b),
acquisiscono    autonoma    soggettivita'    giuridica    ai    sensi
dell'articolo 4,  comma 1,  lettere a)  e b), del decreto legislativo
5 dicembre  2005,  n.  252, entro due anni dall'entrata in vigore del
presente decreto.
  5.   I   fondi  pensione  preesistenti  costituiti  nell'ambito  di
categorie,  comparti  o  raggruppamenti  assumono  forma  di soggetto
riconosciuto  ai  sensi  dell'articolo 4,  comma 1,  lettera b),  del
decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n. 252, entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

        
          
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta il testo degli articoli 5, 8, 11 e 14 del
          decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
                «Art.    5    (Partecipazione    negli    organi   di
          amministrazione  e  di controllo e responsabilita). - 1. La
          composizione degli organi di amministrazione e di controllo
          delle forme pensionistiche complementari, escluse quelle di
          cui  agli  articoli 12  e  13,  deve rispettare il criterio
          della   partecipazione  paritetica  di  rappresentanti  dei
          lavoratori   e   dei   datori   di   lavoro.   Per   quelle
          caratterizzate  da  contribuzione  unilaterale a carico dei
          lavoratori,   la   composizione   degli  organi  collegiali
          risponde  al  criterio  rappresentativo  di  partecipazione
          delle  categorie e raggruppamenti interessati. I componenti
          dei  primi  organi collegiali sono nominati in sede di atto
          costitutivo.   Per   la   successiva   individuazione   dei
          rappresentanti   dei   lavoratori  e'  previsto  il  metodo
          elettivo  secondo  modalita' e criteri definiti dalle fonti
          costitutive.
              2.  Il  consiglio  di amministrazione di ciascuna forma
          pensionistica  complementare  nomina  il responsabile della
          forma  stessa  in  possesso dei requisiti di onorabilita' e
          professionalita'  e per il quale non sussistano le cause di
          incompatibilita'  e  di  decadenza  cosi' come previsto dal
          decreto   di   cui  all'art.  4,  comma 3,  lettera b).  Il
          responsabile  della  forma  pensionistica svolge la propria
          attivita'  in  modo  autonomo  e  indipendente,  riportando
          direttamente    all'organo   amministrativo   della   forma
          pensionistica   complementare  relativamente  ai  risultati
          dell'attivita'  svolta.  Per le forme pensionistiche di cui
          all'art.  3,  comma 1, lettere a), b), e) ed f), l'incarico
          di  responsabile  della  forma  pensionistica  puo'  essere
          conferito anche al direttore generale, comunque denominato,
          ovvero    ad   uno   degli   amministratori   della   forma
          pensionistica.  Per  le  forme  pensionistiche  di cui agli
          articoli 12  e  13,  l'incarico di responsabile della forma
          pensionistica  non  puo'  essere  conferito  ad  uno  degli
          amministratori  o  a un dipendente della forma stessa ed e'
          incompatibile  con  lo  svolgimento  di attivita' di lavoro
          subordinato,  di prestazione d'opera continuativa, presso i
          soggetti  istitutori delle predette forme, ovvero presso le
          societa' da queste controllate o che le controllano.
              3.  Il  responsabile della forma pensionistica verifica
          che  la  gestione  della  stessa  sia svolta nell'esclusivo
          interesse   degli  aderenti,  nonche'  nel  rispetto  della
          normativa   vigente   e   delle  previsioni  stabilite  nei
          regolamenti  e  nei  contratti;  sulla base delle direttive
          emanate  da  COVIP  provvede  all'invio  di  dati e notizie
          sull'attivita' complessiva del fondo richieste dalla stessa
          COVIP.    Le    medesime   informazioni   vengono   inviate
          contemporaneamente  anche  all'organismo di sorveglianza di
          cui  ai commi 4 e 5. In particolare vigila sul rispetto dei
          limiti  di  investimento,  complessivamente  e per ciascuna
          linea  in  cui  si  articola  il fondo, sulle operazioni in
          conflitto  di  interesse  e sulle buone pratiche ai fini di
          garantire la maggiore tutela degli iscritti.
              4.   Ferma   restando  la  possibilita'  per  le  forme
          pensionistiche  complementari di cui all'art. 12 di dotarsi
          di  organismi  di  sorveglianza  anche  ai  sensi di cui al
          comma 1, le medesime forme prevedono comunque l'istituzione
          di  un  organismo  di  sorveglianza, composto da almeno due
          membri,   in  possesso  dei  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita',  per  i  quali non sussistano le cause di
          incompatibilita' e di decadenza previste dal decreto di cui
          all'art.  4,  comma 3.  In  sede  di  prima applicazione, i
          predetti  membri sono designati dai soggetti istitutori dei
          fondi  stessi, per un incarico non superiore al biennio. La
          partecipazione    all'organismo    di    sorveglianza    e'
          incompatibile   con   la  carica  di  amministratore  o  di
          componente   di   altri  organi  sociali,  nonche'  con  lo
          svolgimento   di   attivita'   di  lavoro  subordinato,  di
          prestazione   d'opera   continuativa,   presso  i  soggetti
          istitutori  dei  fondi  pensione  aperti,  ovvero presso le
          societa'  da  questi  controllate  o  che li controllano. I
          componenti   dell'organismo  di  sorveglianza  non  possono
          essere   proprietari,  usufruttuari  o  titolari  di  altri
          diritti,   anche   indirettamente   o   per   conto  terzi,
          relativamente   a   partecipazioni  azionarie  di  soggetti
          istitutori  di fondi pensione aperti, ovvero di societa' da
          questi controllate o che li controllano. La sussistenza dei
          requisiti  soggettivi ed oggettivi richiesti dalla presente
          disposizione  deve  essere attestata dal candidato mediante
          apposita  dichiarazione  sottoscritta.  L'accertamento  del
          mancato  possesso  anche di uno solo dei requisiti indicati
          determina la decadenza dall'ufficio dichiarata ai sensi del
          comma 9.
              5.  Successivamente  alla fase di prima applicazione, i
          membri  dell'organismo  di  sorveglianza sono designati dai
          soggetti  istitutori  dei fondi stessi, individuati tra gli
          amministratori  indipendenti  iscritti  all'albo  istituito
          dalla  Consob. Nel caso di adesione collettiva che comporti
          l'iscrizione  di  almeno 500 lavoratori appartenenti ad una
          singola  azienda  o  a  un  medesimo gruppo, l'organismo di
          sorveglianza  e'  integrato da un rappresentante, designato
          dalla  medesima azienda o gruppo e da un rappresentante dei
          lavoratori.
              6.   L'organismo   di   sorveglianza   rappresenta  gli
          interessi degli aderenti e verifica che l'amministrazione e
          la  gestione  complessiva  del fondo avvenga nell'esclusivo
          interesse degli stessi, anche sulla base delle informazioni
          ricevute   dal   responsabile  della  forma  pensionistica.
          L'organismo  riferisce  agli  organi di amministrazione del
          fondo   e   alla   COVIP   delle   eventuali  irregolarita'
          riscontrate.
              7.  Nei confronti dei componenti degli organi di cui al
          comma 1  e  del  responsabile  della forma pensionistica si
          applicano  l'art.  2392,  l'art.  2393, l'art. 2394, l'art.
          2394-bis, l'art. 2395 e l'art. 2396 del codice civile.
              8.   Nei  confronti  dei  componenti  degli  organi  di
          controllo di cui ai commi 1 e 4, si applica l'art. 2407 del
          codice civile».
              «Art.  8  (Finanziamento).  - 1. Il finanziamento delle
          forme  pensionistiche  complementari  puo'  essere  attuato
          mediante   il   versamento   di  contributi  a  carico  del
          lavoratore,  del  datore  di  lavoro  o  del  committente e
          attraverso  il  conferimento del TFR maturando. Nel caso di
          lavoratori   autonomi   e   di   liberi  professionisti  il
          finanziamento  delle  forme pensionistiche complementari e'
          attuato   mediante  contribuzioni  a  carico  dei  soggetti
          stessi.  Nel  caso  di  soggetti  diversi  dai  titolari di
          reddito  di  lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a
          carico  di  altri,  il  finanziamento  alle citate forme e'
          attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali
          sono a carico.
              2. Ferma restando la facolta' per tutti i lavoratori di
          determinare  liberamente  l'entita'  della  contribuzione a
          proprio  carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che
          aderiscono  ai  fondi  di  cui all'art. 3, comma 1, lettere
          da a)  a g)  e  di  cui  all'art.  12, con adesione su base
          collettiva,   le   modalita'   e  la  misura  minima  della
          contribuzione   a   carico  del  datore  di  lavoro  e  del
          lavoratore  stesso  possono  essere fissati dai contratti e
          dagli  accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra
          soli   lavoratori   determinano  il  livello  minimo  della
          contribuzione  a  carico  degli  stessi.  Il  contributo da
          destinare   alle   forme  pensionistiche  complementari  e'
          stabilito   in   cifra   fissa  oppure:  per  i  lavoratori
          dipendenti,  in  percentuale della retribuzione assunta per
          il   calcolo   del   TFR  o  con  riferimento  ad  elementi
          particolari  della  retribuzione  stessa;  per i lavoratori
          autonomi  e  i  liberi  professionisti,  in percentuale del
          reddito  d'impresa  o di lavoro autonomo dichiarato ai fini
          IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci
          lavoratori  di  societa'  cooperative, secondo la tipologia
          del  rapporto  di lavoro, in percentuale della retribuzione
          assunta  per  il  calcolo  del  TFR ovvero degli imponibili
          considerati    ai   fini   dei   contributi   previdenziali
          obbligatori  ovvero  in  percentuale  del reddito di lavoro
          autonomo  dichiarato  ai  fini  IRPEF  relativo  al periodo
          d'imposta precedente.
              3.  Nel  caso  di forme pensionistiche complementari di
          cui   siano   destinatari   i   dipendenti  della  pubblica
          amministrazione,  i  contributi  alle  forme pensionistiche
          debbono  essere  definiti  in  sede  di  determinazione del
          trattamento  economico,  secondo  procedure  coerenti  alla
          natura del rapporto.
              4.  I contributi versati dal lavoratore e dal datore di
          lavoro  o  committente,  sia volontari sia dovuti in base a
          contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme
          di  previdenza  complementare,  sono  deducibili,  ai sensi
          dell'art.  10  del  TUIR,  dal  reddito  complessivo per un
          importo  non  superiore  ad  euro  5.164,57;  i  contributi
          versati  dal  datore  di lavoro usufruiscono altresi' delle
          medesime  agevolazioni  contributive di cui all'art. 16; ai
          fini  del  computo  del predetto limite di euro 5.164,57 si
          tiene  conto  anche  delle  quote accantonate dal datore di
          lavoro ai fondi di previdenza di cui all'art. 105, comma 1,
          del  citato  TUIR.  Per la parte dei contributi versati che
          non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti
          il  suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma
          pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno
          successivo   a   quello  in  cui  e'  stato  effettuato  il
          versamento,  ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge
          il  diritto  alla  prestazione, l'importo non dedotto o che
          non sara' dedotto nella dichiarazione dei redditi.
              5.   Per  i  contributi  versati  nell'interesse  delle
          persone  indicate  nell'art.  12  del  TUIR, che si trovino
          nelle  condizioni  ivi  previste,  spetta  al  soggetto nei
          confronti   del  quale  dette  persone  sono  a  carico  la
          deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse,
          fermo  restando  l'importo  complessivamente  stabilito nel
          comma 4.
              6.  Ai  lavoratori di prima occupazione successiva alla
          data   di   entrata  in  vigore  del  presente  decreto  e,
          limitatamente  ai  primi cinque anni di partecipazione alle
          forme  pensionistiche  complementari,  e'  consentito,  nei
          venti  anni  successivi  al quinto anno di partecipazione a
          tali  forme,  dedurre  dal  reddito  complessivo contributi
          eccedenti  il  limite di 5.164,57 euro pari alla differenza
          positiva  tra  l'importo  di  25.822,85 euro e i contributi
          effettivamente   versati   nei   primi   cinque   anni   di
          partecipazione  alle forme pensionistiche e comunque per un
          importo non superiore a 2.582,29 euro annui.
              7.   Il  conferimento  del  TFR  maturando  alle  forme
          pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme
          stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
                a) modalita'  esplicite: entro sei mesi dalla data di
          prima  assunzione  il  lavoratore,  puo' conferire l'intero
          importo  del  TFR  maturando  ad  una  forma  di previdenza
          complementare   dallo   stesso   prescelta;   qualora,   in
          alternativa,  il lavoratore decida, nel predetto periodo di
          tempo,  di  mantenere  il  TFR  maturando presso il proprio
          datore  di  lavoro, tale scelta puo' essere successivamente
          revocata e il lavoratore puo' conferire il TFR maturando ad
          una   forma   pensionistica   complementare   dallo  stesso
          prescelta;
                b) modalita'  tacite:  nel  caso in cui il lavoratore
          nel  periodo  di tempo indicato alla lettera a) non esprima
          alcuna  volonta',  a  decorrere  dal  mese  successivo alla
          scadenza dei sei mesi ivi previsti:
                  1) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando
          dei dipendenti alla forma pensionistica collettiva prevista
          dagli  accordi  o contratti collettivi, anche territoriali,
          salvo  sia  intervenuto  un  diverso  accordo aziendale che
          preveda  la destinazione del TFR a una forma collettiva tra
          quelle  previste  all'art.  1,  comma 2, lettera e), n. 2),
          della  legge  23 agosto  2004,  n.  243;  tale accordo deve
          essere  notificato  dal  datore di lavoro al lavoratore, in
          modo diretto e personale;
                  2) in caso di presenza di piu' forme pensionistiche
          di  cui  al  n.  1),  il TFR maturando e' trasferito, salvo
          diverso  accordo  aziendale,  a  quella  alla  quale  abbia
          aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
                  3) qualora non siano applicabili le disposizioni di
          cui  ai  numeri 1) e 2), il datore di lavoro trasferisce il
          TFR   maturando   alla  forma  pensionistica  complementare
          istituita presso l'INPS;
                c) con  riferimento ai lavoratori di prima iscrizione
          alla   previdenza   obbligatoria  in  data  antecedente  al
          29 aprile 1993:
                  1)  fermo  restando  quanto  previsto  all'art. 20,
          qualora  risultino iscritti, alla data di entrata in vigore
          del  presente decreto, a forme pensionistiche complementari
          in   regime   di   contribuzione  definita,  e'  consentito
          scegliere,  entro sei mesi dalla predetta data o dalla data
          di nuova assunzione, se successiva, se mantenere il residuo
          TFR  maturando  presso  il proprio datore di lavoro, ovvero
          conferirlo,  anche  nel  caso  in  cui non esprimano alcuna
          volonta',  alla  forma  complementare collettiva alla quale
          gli stessi abbiano gia' aderito;
                  2)  qualora  non  risultino  iscritti, alla data di
          entrata   in   vigore   del   presente   decreto,  a  forme
          pensionistiche   complementari,  e'  consentito  scegliere,
          entro  sei  mesi  dalla  predetta data, se mantenere il TFR
          maturando  presso  il  proprio  datore  di  lavoro,  ovvero
          conferirlo,  nella  misura  gia'  fissata  dagli  accordi o
          contratti  collettivi,  ovvero,  qualora  detti accordi non
          prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore
          al 50 per cento, con possibilita' di incrementi successivi,
          ad  una  forma pensionistica complementare; nel caso in cui
          non  esprimano  alcuna volonta', si applica quanto previsto
          alla lettera b).
              8.  Prima  dell'avvio  del periodo di sei mesi previsto
          dal comma 7, il datore di lavoro deve fornire al lavoratore
          adeguate  informazioni  sulle  diverse  scelte disponibili.
          Trenta  giorni  prima  della scadenza dei sei mesi utili ai
          fini  del conferimento del TFR maturando, il lavoratore che
          non  abbia ancora manifestato alcuna volonta' deve ricevere
          dal  datore  di  lavoro le necessarie informazioni relative
          alla  forma  pensionistica  complementare verso la quale il
          TFR maturando e' destinato alla scadenza del semestre.
              9.   Gli   statuti   e   i   regolamenti   delle  forme
          pensionistiche   complementari   prevedono,   in   caso  di
          conferimento  tacito  del TFR, l'investimento di tali somme
          nella  linea a contenuto piu' prudenziale tali da garantire
          la  restituzione del capitale e rendimenti comparabili, nei
          limiti  previsti  dalla normativa statale e comunitaria, al
          tasso di rivalutazione del TFR.
              10.  L'adesione  a  una  forma pensionistica realizzata
          tramite il solo conferimento esplicito o tacito del TFR non
          comporta   l'obbligo   della  contribuzione  a  carico  del
          lavoratore  e  del  datore  di  lavoro.  Il lavoratore puo'
          decidere,   tuttavia,   di   destinare   una   parte  della
          retribuzione  alla  forma  pensionistica  prescelta in modo
          autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi; in tale
          caso  comunica al datore di lavoro l'entita' del contributo
          e  il  fondo  di  destinazione.  Il datore puo' a sua volta
          decidere,  pur  in  assenza  di  accordi  collettivi, anche
          aziendali,  di  contribuire  alla  forma pensionistica alla
          quale  il  lavoratore  ha  gia'  aderito,  ovvero  a quella
          prescelta  in  base  al  citato accordo. Nel caso in cui il
          lavoratore  intenda  contribuire  alla  forma pensionistica
          complementare  e qualora abbia diritto ad un contributo del
          datore  di  lavoro  in  base  ad  accordi collettivi, anche
          aziendali,    detto   contributo   affluisce   alla   forma
          pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e
          secondo  le  modalita'  stabilite  dai predetti contratti o
          accordi.
              11.   La   contribuzione   alle   forme  pensionistiche
          complementari  puo'  proseguire  volontariamente  oltre  il
          raggiungimento  dell'eta'  pensionabile prevista dal regime
          obbligatorio  di appartenenza, a condizione che l'aderente,
          alla  data  del  pensionamento,  possa far valere almeno un
          anno  di  contribuzione  a favore delle forme di previdenza
          complementare.  E' fatta salva la facolta' del soggetto che
          decida  di  proseguire volontariamente la contribuzione, di
          determinare  autonomamente  il  momento  di fruizione delle
          prestazioni pensionistiche.
              12.   Il   finanziamento   delle  forme  pensionistiche
          complementari  puo'  essere  altresi'  attuato delegando il
          centro  servizi o l'azienda emittente la carta di credito o
          di  debito al versamento con cadenza trimestrale alla forma
          pensionistica   complementare  dell'importo  corrispondente
          agli  abbuoni  accantonati a seguito di acquisti effettuati
          tramite  moneta  elettronica  o  altro  mezzo  di pagamento
          presso    i    centri   vendita   convenzionati.   Per   la
          regolarizzazione  di  dette  operazioni  deve ravvisarsi la
          coincidenza  tra  il  soggetto  che conferisce la delega al
          centro convenzionato con il titolare della posizione aperta
          presso la forma pensionistica complementare medesima.
              13. Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i
          criteri  stabiliti  dalla  COVIP, le modalita' in base alle
          quali  l'aderente  puo'  suddividere  i flussi contributivi
          anche  su  diverse  linee di investimento all'interno della
          forma   pensionistica   medesima,   nonche'   le  modalita'
          attraverso  le  quali  puo'  trasferire  l'intera posizione
          individuale a una o piu' linee.».
              «Art.  11  (Prestazioni).  - 1. Le forme pensionistiche
          complementari  definiscono  i  requisiti  e le modalita' di
          accesso  alle  prestazioni  nel rispetto di quanto disposto
          dal presente articolo.
              2.   Il   diritto  alla  prestazione  pensionistica  si
          acquisisce  al  momento  della maturazione dei requisiti di
          accesso  alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio
          di  appartenenza,  con almeno cinque anni di partecipazione
          alle forme pensionistiche complementari.
              3.   Le   prestazioni   pensionistiche   in  regime  di
          contribuzione  definita  e  di prestazione definita possono
          essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino
          ad  un  massimo  del  50  per  cento  del  montante  finale
          accumulato,   e   in   rendita.  Nel  computo  dell'importo
          complessivo  erogabile  in  capitale sono detratte le somme
          erogate  a  titolo di anticipazione per le quali non si sia
          provveduto  al  reintegro.  Nel  caso  in  cui  la  rendita
          derivante  dalla  conversione di almeno il 70 per cento del
          montante  finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno
          sociale  di  cui  all'art.  3,  commi 6  e  7,  della legge
          8 agosto 1995, n. 335.
              4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che,
          in   caso   di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti  l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
          a   48   mesi,  le  prestazioni  pensionistiche  siano,  su
          richiesta dell'aderente, consentite con un anticipo massimo
          di  cinque  anni  rispetto  ai requisiti per l'accesso alle
          prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
              5.  A  migliore  tutela  dell'aderente,  gli schemi per
          l'erogazione  delle  rendite  possono prevedere, in caso di
          morte  del  titolare  della  prestazione  pensionistica, la
          restituzione  ai  beneficiari  dallo  stesso  indicati  del
          montante   residuo   o,  in  alternativa,  l'erogazione  ai
          medesimi  di  una  rendita  calcolata  in  base al montante
          residuale.  In  tale  caso  e'  autorizzata  la  stipula di
          contratti assicurativi collaterali contro i rischi di morte
          o di sopravvivenza oltre la vita media.
              6.  Le prestazioni pensionistiche complementari erogate
          in  forma di capitale sono imponibili per il loro ammontare
          complessivo  al netto della parte corrispondente ai redditi
          gia' assoggettati ad imposta. Le prestazioni pensionistiche
          complementari  erogate  in forma di rendita sono imponibili
          per  il  loro  ammontare  complessivo  al netto della parte
          corrispondente  ai redditi gia' assoggettati ad imposta e a
          quelli   di  cui  alla  lettera  g-quinquies)  del  comma 1
          dell'art.  44  del  TUIR,  e  successive  modificazioni, se
          determinabili.  Sulla  parte  imponibile  delle prestazioni
          pensionistiche  comunque  erogate e' operata una ritenuta a
          titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di
          una  quota  pari  a  0,30  punti  percentuali per ogni anno
          eccedente  il  quindicesimo  anno di partecipazione a forme
          pensionistiche  complementari  con  un  limite  massimo  di
          riduzione  di  6 punti percentuali. Nel caso di prestazioni
          erogate  in forma di capitale la ritenuta di cui al periodo
          precedente  e'  applicata  dalla  forma pensionistica a cui
          risulta  iscritto  il  lavoratore;  nel caso di prestazioni
          erogate  in forma di rendita tale ritenuta e' applicata dai
          soggetti  eroganti.  La  forma  pensionistica complementare
          comunica  ai  soggetti che erogano le rendite i dati in suo
          possesso   necessari  per  il  calcolo  della  parte  delle
          prestazioni  corrispondente ai redditi gia' assoggettati ad
          imposta se determinabili.
              7. Gli aderenti alle forme pensionistiche complementari
          possono   richiedere   un'anticipazione   della   posizione
          individuale maturata:
                a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore
          al   75  per  cento,  per  spese  sanitarie  a  seguito  di
          gravissime situazioni relative a se', al coniuge e ai figli
          per  terapie  e  interventi straordinari riconosciuti dalle
          competenti  strutture  pubbliche.  Sull'importo erogato, al
          netto   dei   redditi  gia'  assoggettati  ad  imposta,  e'
          applicata  una  ritenuta  a titolo d'imposta con l'aliquota
          del  15  per  cento  ridotta di una quota pari a 0,30 punti
          percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di
          partecipazione  a forme pensionistiche complementari con un
          limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali;
                b) decorsi  otto  anni  di iscrizione, per un importo
          non  superiore  al 75 per cento, per l'acquisto della prima
          casa  di  abitazione per se' o per i figli, documentato con
          atto  notarile,  o per la realizzazione degli interventi di
          cui  alle  lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3
          del   testo   unico   delle   disposizioni   legislative  e
          regolamentari  in  materia  edilizia  di cui al decreto del
          Presidente   della   Repubblica   6 giugno  2001,  n.  380,
          relativamente  alla  prima  casa di abitazione, documentati
          come  previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art.
          1,   comma 3,   della   legge  27 dicembre  1997,  n.  449.
          Sull'importo   erogato,   al   netto   dei   redditi   gia'
          assoggettati  ad  imposta, si applica una ritenuta a titolo
          di imposta del 23 per cento;
                c) decorsi  otto  anni  di iscrizione, per un importo
          non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli
          aderenti.  Sull'importo  erogato, al netto dei redditi gia'
          assoggettati  ad  imposta, si applica una ritenuta a titolo
          di imposta del 23 per cento;
                d) le  ritenute  di cui alle lettere a), b) e c) sono
          applicate   dalla   forma   pensionistica   che   eroga  le
          anticipazioni.
              8.  Le  somme  percepite  a titolo di anticipazione non
          possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del
          totale   dei   versamenti,   comprese  le  quote  del  TFR,
          maggiorati  delle  plusvalenze  tempo per tempo realizzate,
          effettuati   alle   forme  pensionistiche  complementari  a
          decorrere  dal  primo  momento  di iscrizione alle predette
          forme.  Le  anticipazioni  possono  essere  reintegrate,  a
          scelta  dell'aderente,  in qualsiasi momento anche mediante
          contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro.
          Sulle  somme  eccedenti  il predetto limite, corrispondenti
          alle   anticipazioni   reintegrate,   e'   riconosciuto  al
          contribuente  un  credito d'imposta pari all'imposta pagata
          al     momento    della    fruizione    dell'anticipazione,
          proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato.
              9.   Ai   fini   della  determinazione  dell'anzianita'
          necessaria  per  la  richiesta  delle anticipazioni e delle
          prestazioni  pensionistiche  sono considerati utili tutti i
          periodi   di   partecipazione   alle  forme  pensionistiche
          complementari  maturati dall'aderente per i quali lo stesso
          non  abbia  esercitato  il  riscatto totale della posizione
          individuale.
              10.  Ferma  restando  l'intangibilita'  delle posizioni
          individuali   costituite  presso  le  forme  pensionistiche
          complementari   nella  fase  di  accumulo,  le  prestazioni
          pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di
          cui  al  comma 7,  lettera a),  sono sottoposti agli stessi
          limiti di cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' in
          vigore   per   le  pensioni  a  carico  degli  istituti  di
          previdenza  obbligatoria  previsti  dall'art. 128 del regio
          decreto-legge  4 ottobre  1935,  n.  1827,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  6 aprile  1935,  n.  1155,  e
          dall'art.  2  del  decreto  del Presidente della Repubblica
          5 gennaio  1950,  n.  180,  e  successive  modificazioni. I
          crediti  relativi  alle  somme oggetto di riscatto totale e
          parziale  e  le  somme  oggetto  di anticipazione di cui al
          comma 7,  lettere b)  e c),  non sono assoggettate ad alcun
          vincolo      di     cedibilita',     sequestrabilita'     e
          pignorabilita'.».
              «Art.   14   (Permanenza   nella   forma  pensionistica
          complementare  e cessazione dei requisiti di partecipazione
          e  portabilita).  -  1.  Gli  statuti e i regolamenti delle
          forme    pensionistiche   complementari   stabiliscono   le
          modalita'  di  esercizio  relative alla partecipazione alle
          forme   medesime,   alla   portabilita'   delle   posizioni
          individuali  e  della  contribuzione,  nonche'  al riscatto
          parziale  o  totale  delle  posizioni  individuali, secondo
          quanto disposto dal presente articolo.
              2.  Ove vengano meno i requisiti di partecipazione alla
          forma   pensionistica   complementare   gli   statuti  e  i
          regolamenti stabiliscono:
                a) il  trasferimento  ad  altra  forma  pensionistica
          complementare  alla quale il lavoratore acceda in relazione
          alla nuova attivita';
                b) il  riscatto  parziale,  nella  misura  del 50 per
          cento  della  posizione  individuale  maturata, nei casi di
          cessazione    dell'attivita'    lavorativa   che   comporti
          l'inoccupazione  per un periodo di tempo non inferiore a 12
          mesi  e  non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso
          da  parte  del  datore  di lavoro a procedure di mobilita',
          cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
                c) il  riscatto  totale  della  posizione individuale
          maturata  per i casi di invalidita' permanente che comporti
          la riduzione della capacita' di lavoro a meno di un terzo e
          a  seguito  di  cessazione  dell'attivita'  lavorativa  che
          comporti  l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore
          a  48  mesi.  Tale  facolta' non puo' essere esercitata nel
          quinquennio  precedente  la  maturazione  dei  requisiti di
          accesso  alle  prestazioni pensionistiche complementari; in
          questi  casi  si  applicano le previsioni di cui al comma 4
          dell'art. 11.
              3.   In  caso  di  morte  dell'aderente  ad  una  forma
          pensionistica  complementare  prima  della  maturazione del
          diritto  alla  prestazione pensionistica l'intera posizione
          individuale  maturata  e' riscattata dagli eredi ovvero dai
          diversi  beneficiari  dallo  stesso  designati,  siano essi
          persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti,
          la   posizione,  limitatamente  alle  forme  pensionistiche
          complementari   di   cui  all'art.  13,  viene  devoluta  a
          finalita'   sociali  secondo  le  modalita'  stabilite  con
          decreto  del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
          Nelle   forme  pensionistiche  complementari  di  cui  agli
          articoli 3,  comma 1, lettere da a) a g), e 12, la suddetta
          posizione resta acquisita al fondo pensione.
              4.  Sulle  somme  percepite  a titolo di riscatto della
          posizione individuale relative alle fattispecie previste ai
          commi 2  e  3,  e' operata una ritenuta a titolo di imposta
          con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a
          0,30   punti   percentuali   per  ogni  anno  eccedente  il
          quindicesimo  anno di partecipazione a forme pensionistiche
          complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti
          percentuali,  sul  medesimo  imponibile di cui all'art. 11,
          comma 6.
              5. Sulle somme percepite a titolo di riscatto per cause
          diverse  da  quelle  di  cui ai commi 2 e 3, si applica una
          ritenuta  a titolo di imposta del 23 per cento sul medesimo
          imponibile di cui all'art. 11, comma 6.
              6. Decorsi due anni dalla data di partecipazione ad una
          forma pensionistica complementare l'aderente ha facolta' di
          trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra
          forma  pensionistica.  Gli  statuti  e  i regolamenti delle
          forme  pensionistiche  prevedono esplicitamente la predetta
          facolta'  e  non  possono contenere clausole che risultino,
          anche  di  fatto,  limitative  del  suddetto  diritto  alla
          portabilita'   dell'intera   posizione   individuale.  Sono
          comunque  inefficaci clausole che, all'atto dell'adesione o
          del  trasferimento,  consentano  l'applicazione  di voci di
          costo, comunque denominate, significativamente piu' elevate
          di  quelle  applicate  nel corso del rapporto e che possono
          quindi  costituire  ostacolo  alla portabilita'. In caso di
          esercizio  della  predetta  facolta' di trasferimento della
          posizione   individuale,   il   lavoratore  ha  diritto  al
          versamento  alla  forma  pensionistica da lui prescelta del
          TFR  maturando  e  dell'eventuale  contributo  a carico del
          datore   di  lavoro  nei  limiti  e  secondo  le  modalita'
          stabilite   dai   contratti  o  accordi  collettivi,  anche
          aziendali.
              7.  Le  operazioni  di  trasferimento  delle  posizioni
          pensionistiche   sono  esenti  da  ogni  onere  fiscale,  a
          condizione  che  avvengano a favore di forme pensionistiche
          disciplinate   dal   presente   decreto  legislativo.  Sono
          altresi' esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle
          risorse  o delle riserve matematiche da un fondo pensione o
          da  una  forma  pensionistica  individuale  ad  altro fondo
          pensione o ad altra forma pensionistica individuale.
              8.  Gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche
          complementari  conseguenti  all'esercizio delle facolta' di
          cui  al presente articolo devono essere effettuati entro il
          termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  data  di  esercizio
          stesso.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 4, comma 1, lettere a)
          e b) del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
              «Art.   4   (Costituzione   dei   fondi   pensione   ed
          autorizzazione  all'esercizio).  - 1. I fondi pensione sono
          costituiti:
                a) come  soggetti giuridici di natura associativa, ai
          sensi dell'art. 36 del codice civile, distinti dai soggetti
          promotori dell'iniziativa;
                b) come soggetti dotati di personalita' giuridica; in
          tale  caso,  in  deroga  alle  disposizioni del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  10 febbraio 2000, n. 361, il
          riconoscimento  della  personalita'  giuridica  consegue al
          provvedimento      di      autorizzazione     all'esercizio
          dell'attivita'   adottato   dalla  COVIP;  per  tali  fondi
          pensione,  la  COVIP  cura  la  tenuta  del  registro delle
          persone giuridiche e provvede ai relativi adempimenti».

        
      
                               Art. 4.
             Conferimento del TFR ai fondi preesistenti

  1.  I  fondi pensione preesistenti che intendono essere destinatari
del   conferimento   del   TFR  di  cui  all'articolo 8  del  decreto
legislativo  5 dicembre  2005,  n.  252,  costituiscono, ove non gia'
esistenti, apposite sezioni a contribuzione definita.
  2.  I  fondi  pensione  preesistenti  che  fanno ricorso a gestioni
assicurative  ai  sensi  dell'articolo 5,  comma 1,  secondo periodo,
possono  garantire l'osservanza dell'articolo 8, comma 9, del decreto
legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, anche mediante l'inserimento di
apposite clausole nei contratti assicurativi.
  3.  I  fondi  pensione interni bancari o assicurativi che intendono
essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  5 dicembre 2005, n. 252, costituiscono, ove non
gia'   esistenti,   un  patrimonio  separato  e  apposite  sezioni  a
contribuzione  definita.  L'osservanza  dell'articolo 8, comma 9, del
decreto  legislativo  5 dicembre  2005, n. 252, puo' essere garantita
anche  tramite  l'assunzione  di impegni da parte dei soggetti al cui
interno i fondi sono istituiti.
  4.  I fondi pensione preesistenti istituiti all'interno di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), possono
essere destinatari del conferimento del TFR di cui all'articolo 8 del
decreto  legislativo  5 dicembre  2005,  n.  252, a condizione che si
siano  adeguati  alle  norme del presente decreto e abbiano acquisito
autonoma soggettivita' giuridica.
  5.   I   fondi   pensione  preesistenti  avviano  le  procedure  di
adeguamento  dei  propri statuti alle norme del presente decreto e ne
danno  comunicazione  alla  COVIP,  che  procede successivamente alla
verifica dell'avvenuto adeguamento.

        
          
          Nota all'art. 4:
              - Il testo degli articoli 5 e 8 del decreto legislativo
          5 dicembre  2005,  n. 252, e' riportato nelle note all'art.
          3.

        
      
                               Art. 5.
  Modelli gestionali e investimenti dei fondi pensione preesistenti

  1.  Ai  fondi pensione preesistenti, nella gestione delle attivita'
svolta  in forma diretta ovvero tramite convenzioni con i soggetti di
cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005,
n.  252,  si  applicano le norme di cui all'articolo 6, comma 13, del
medesimo  decreto  legislativo,  nonche' quelle di cui al decreto del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21 novembre 1996, n. 703,
secondo  le  specificazioni e deroghe indicate nei commi 2, 3, 4, 5 e
6.  I  fondi  pensione  preesistenti  possono, altresi', continuare a
gestire le attivita' mediante la stipula di contratti assicurativi di
cui  ai  rami  vita  I,  III  e  V  previsti  dal decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209.
  2. I fondi pensione preesistenti possono:
    a) effettuare  investimenti immobiliari sia in forma diretta, sia
attraverso partecipazioni anche di controllo in societa' immobiliari,
sia  tramite  quote  di  fondi  immobiliari  anche in deroga a quanto
previsto   dall'articolo 4,  comma 1,  lettera  b)  del  decreto  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  21 novembre 1996, n. 703.
Fermo restando il rispetto dei criteri generali di gestione di cui al
predetto  decreto  ministeriale,  gli investimenti immobiliari di cui
all'articolo 1,  comma 1,  lettera c), n. 1), devono essere contenuti
entro  il  limite totale del venti per cento del patrimonio del fondo
pensione;  i  fondi  che  alla data di entrata in vigore del presente
regolamento  detengono  investimenti  superiori  al  predetto  limite
riconducono  gli  investimenti  medesimi  nell'ambito  della predetta
percentuale  nel  termine  di  cinque anni dall'entrata in vigore del
presente  decreto;  la  COVIP puo' stabilire i casi in cui i predetti
limiti  e  termini  possono essere superati o derogati per specifiche
esigenze  del  fondo  coerenti  con  la  politica  di  gestione  e la
situazione del fondo stesso;
    b) continuare  a  concedere  prestiti  strettamente connessi alle
attivita'  del  fondo,  per  un  ammontare  limitato  sulla  base  di
parametri fissati dalla COVIP;
    c) assumere  prestiti  solo  a  fini  di  liquidita'  e  su  base
temporanea.
  3.  La  COVIP puo' limitare le categorie di attivita' nelle quali i
fondi pensione preesistenti possono investire direttamente le proprie
risorse  in  funzione  dell'adeguatezza della struttura organizzativa
preposta   alla   valutazione  e  alla  gestione  del  rischio  degli
investimenti.
  4.  I  fondi pensione preesistenti possono assumere direttamente la
garanzia    di    restituzione    del    capitale,    nel    rispetto
dell'articolo 7-bis  del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
e delle disposizioni regolamentari da esso previste.
  5.  I  fondi  pensione  preesistenti adeguano i propri statuti alle
diposizioni   in   materia   di  limiti  agli  investimenti  previsti
dall'articolo 6,   comma 13,   lettere a), b)   e   d)   del  decreto
legislativo  5  dicembre  2005, n. 252, e alle disposizioni di cui al
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 1996,
n.   703,   entro  tre  anni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento.
  6.  I  fondi  pensione  preesistenti adeguano i propri statuti alle
altre  disposizioni  dell'articolo 6  e  all'articolo 7  del  decreto
legislativo  5 dicembre  2005, n. 252, entro cinque anni dall'entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  ove  compatibili  con il modello
gestionale  adottato nel rispetto delle norme del presente decreto. I
fondi  pensione preesistenti che gia' erogano direttamente le rendite
possono  continuare  l'erogazione  diretta  delle  prestazioni  salvo
verifica da parte della COVIP dei requisiti previsti dalla legge.

        
          
          Note all'art. 5:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo 5 dicembre 2005, n. 252:
              «Art.   6   (Regime   delle   prestazioni   e   modelli
          gestionali).  -  1.  I  fondi  pensione  di cui all'art. 3,
          comma 1,   lettere   da a)   a h),  gestiscono  le  risorse
          mediante:
                a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
          dell'attivita'  di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del
          decreto  legislativo  24 febbraio  1998,  n. 58, ovvero con
          soggetti  che  svolgono  la  medesima  attivita',  con sede
          statutaria  in  uno  dei Paesi aderenti all'Unione europea,
          che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
                b) convenzioni   con   imprese  assicurative  di  cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
          209,  mediante  ricorso alle gestioni di cui al ramo VI dei
          rami   vita,  ovvero  con  imprese  svolgenti  la  medesima
          attivita',  con  sede  in uno dei Paesi aderenti all'Unione
          europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
                c) convenzioni   con   societa'   di   gestione   del
          risparmio,  di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
          n.  58  e  successive  modificazioni,  ovvero  con  imprese
          svolgenti  la medesima attivita', con sede in uno dei Paesi
          aderenti  all'Unione europea, che abbiano ottenuto il mutuo
          riconoscimento;
                d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
          societa'  immobiliari  nelle  quali  il fondo pensione puo'
          detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
          comma 13,  lettera a),  nonche' di quote di fondi comuni di
          investimento  immobiliare  chiusi  nei  limiti  di cui alla
          lettera e);
                e) sottoscrizione  e  acquisizione  di quote di fondi
          comuni   di   investimento   mobiliare  chiusi  secondo  le
          disposizioni  contenute  nel decreto di cui al comma 11, ma
          comunque   non  superiori  al  20  per  cento  del  proprio
          patrimonio e al 25 per cento del capitale del fondo chiuso.
              2.   Gli   enti   gestori   di   forme   pensionistiche
          obbligatorie, sentita l'Autorita' garante della concorrenza
          e  del  mercato,  possono  stipulare  con  i fondi pensione
          convenzioni  per  l'utilizzazione  del servizio di raccolta
          dei contributi da versare ai fondi pensione e di erogazione
          delle  prestazioni e delle attivita' connesse e strumentali
          anche attraverso la costituzione di societa' di capitali di
          cui  debbono  conservare  in  ogni  caso la maggioranza del
          capitale  sociale;  detto  servizio deve essere organizzato
          secondo  criteri  di  separatezza contabile dalle attivita'
          istituzionali del medesimo ente.
              3.  Alle  prestazioni  di cui all'art. 11 erogate sotto
          forma  di  rendita  i  fondi  pensione  provvedono mediante
          convenzioni  con  una  o  piu'  imprese assicurative di cui
          all'art.  2  del  decreto  legislativo 7 settembre 2005, n.
          209, ovvero direttamente, ove sussistano mezzi patrimoniali
          adeguati,   in  conformita'  con  le  disposizioni  di  cui
          all'art.  7-bis.  I  fondi  pensione sono autorizzati dalla
          COVIP  all'erogazione diretta delle rendite, avuto riguardo
          all'adeguatezza  dei  mezzi  patrimoniali costituiti e alla
          dimensione del fondo per numero di iscritti.
              4.  (Comma abrogato dall'art. 7 del decreto legislativo
          6 febbraio 2007, n. 28).
              5. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
          definita  e  per le eventuali prestazioni per invalidita' e
          premorienza,   sono   in   ogni   caso  stipulate  apposite
          convenzioni  con  imprese  assicurative. Nell'esecuzione di
          tali convenzioni non si applica l'art. 7.
              5-bis.  Con  decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di  concerto  con  il Ministro del lavoro e della
          previdenza sociale, sentita la COVIP, sono individuati:
                a) le  attivita' nelle quali i fondi pensione possono
          investire  le 

 


 
 
 
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