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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Modifiche decreto concernente valutazioni di impatto ambientale
23/05/2007

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 Marzo 2007 - Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale". (GU n. 113 del 17-5-2007 )

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 Marzo 2007 

Modifiche  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
3 settembre  1999,  recante:  "Atto  di indirizzo e coordinamento per
l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994,
n.   146,   concernente   disposizioni   in  materia  di  valutazione
dell'impatto ambientale".

              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 gennaio 1985,
concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE
del Consiglio, del 3 marzo 1997;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.;
  Visto l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile
1996  recante  atto  d'indirizzo  e  coordinamento  per  l'attuazione
dell'art.   40,  comma 1,  della  legge  22 febbraio  1994,  n.  146,
concernente  disposizioni  in  materia  di  valutazione  dell'impatto
ambientale, e successive modificazioni;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
3 settembre  1999,  recante  atto  di  indirizzo  e coordinamento che
modifica  ed  integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento
per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994,
n.   146,   concernente   disposizioni   in  materia  di  valutazione
dell'impatto  ambientale,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302
del 27 dicembre 1999;
  Visti gli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano;
  Considerata  la  necessita' di dare completa attuazione alla citata
direttiva   85/337/CEE   concernente   la   valutazione  dell'impatto
ambientale   di   determinati   progetti  pubblici  e  privati,  come
modificata dalla direttiva 97/11/CE, in merito alle misure necessarie
per  la  sottoposizione  alla  valutazione dell'impatto ambientale di
alcuni progetti di cui agli allegati I e II della direttiva predetta;
  Vista  la sentenza della Corte di Giustizia europea del 23 novembre
2006,  causa  C-486/04, con la quale e' stato dichiarato non conforme
all'art.  2,  paragrafo  1,  e  4,  paragrafo  1,  2 e 3 della citata
direttiva  l'art.  3,  comma 1  del citato decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in  data 3 settembre 1999 che ha modificato
l'allegato  A,  lettere i)  ed  l), del citato decreto del Presidente
della Repubblica 12 aprile 1996;
  Considerato  che  la  sentenza della Corte costituzionale 19 aprile
1985,  n.  113  e  la  conforme  e  successiva  giurisprudenza, hanno
ribadito  che:  "Il  requisito dell'immediata applicabilita' vale non
soltanto  per  la  disciplina  prodotta  dagli  organi  della  C.E.E.
mediante  regolamento,  ma  anche per le statuizioni risultanti, come
nella   specie,   dalle   sentenze   interpretative  della  Corte  di
Giustizia";
  Sentite  le  province  di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 3 del
decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
  Acquisita  l'intesa  della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo  Stato,  le  regioni,  e le province autonome di Trento e Bolzano,
nella seduta del 15 febbraio 2007;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 marzo 2007;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio e del mare;
                              Decreta:

                               Art. 1.

  1.  All'art.  3,  comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  in  data  3 settembre  1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  302  del  27 dicembre 1999, sono apportate le seguenti
modifiche:
    a) alla  lettera i)  le  parole: "ad esclusione degli impianti di
recupero   sottoposti   alle   procedure  semplificate  di  cui  agli
articoli 31  e  33  del medesimo decreto legislativo n. 22/1997" sono
soppresse;
    b) alla  lettera  l)  le parole: "ad esclusione degli impianti di
recupero   sottoposti   alle   procedure  semplificate  di  cui  agli
articoli 31  e  33 del medesimo decreto legislativo n. 22/1997", sono
soppresse,  e  la  parola: "incremento" e' sostituita dalla seguente:
"incenerimento".

        
      
                               Art. 2.

  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di Bolzano
provvedono ad aggiornare le proprie disposizioni con quelle contenute
nel presente atto.

        
      
                               Art. 3.

  1.  La  disciplina  di  cui  al presente decreto entra in vigore il
giorno  successivo  a  quello  della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 7 marzo 2007
                                                 Il Presidente: Prodi




Guarda il testo completo sulla Gazzetta Ufficale e scarica l'allegato

 


 
 
 
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