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Gazzetta Ufficiale: Gazz.Uff.: Contratto collettivo dell'area dirigenza regioni e autonomie locali biennio 2004-05
30/05/2007

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - COMUNICATO - Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza del comparto regioni e autonomie locali per il biennio economico 2004-2005. (GU n. 117 del 22-5-2007 )


AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

COMUNICATO 

Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'area della dirigenza
del  comparto  regioni  e  autonomie  locali per il biennio economico
2004-2005.

    In  data  14 maggio  2007,  alle ore 16 ha avuto luogo l'incontro
tra:
      ARAN:  nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci
Teri (firmato),
e le seguenti
Organizzazioni sindacali                    |Confederazioni sindacali
---------------------------------------------------------------------
CGIL/FP.... (firmato)                       |CGIL.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CISL/FPS.... (firmato)                      |CISL.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
UIL/FPL.... (firmato)                       |UIL.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CIDA/Enti locali.... (firmato)              |CIDA.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
DIRER/DIREL.... (firmato)                   |CONFEDIR.... (firmato)
---------------------------------------------------------------------
CSA (FIADEL/CISAL, FIALP/CISAL,             |
CISAS-FISAEL, CONFAIL-UNSIAU, CONFILL       |
EELL-CUSAL, USPPI-CUSPEL-FASIL FADEL)....   |
(firmato)                                   |CISAL.... (firmato)

    Al  termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato
C.C.N.L. dell'area della dirigenza del comparto delle regioni e delle
autonomie  locali  relativo  al  biennio economico 1° gennaio 2004-31
dicembre 2005.

        
      
    Contratto   collettivo   nazionale   di  lavoro  dell'area  della
dirigenza  del  comparto  regioni  e  autonomie locali per il biennio
economico 2004-2005.
                              Titolo I
                           PARTE ECONOMICA
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
             Campo di applicazione, durata e decorrenza
    1.  Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto
il  personale  con  qualifica  dirigenziale dipendente dagli enti del
comparto  regioni  -  autonomie  locali,  comprese  le  IPAB,  di cui
all'area  dirigenziale  2ª  dell'art.  2,  dell'accordo quadro per la
definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per
il  quadriennio  2002-2005  del  23 settembre  2004,  con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
    2.  Il  presente  contratto  collettivo  si  riferisce al periodo
1° gennaio   2004-31 dicembre   2005  e  concerne  gli  istituti  del
trattamento economico di cui ai successivi articoli.
    3.  Gli  effetti  del  presente  contratto  decorrono  dal giorno
successivo  alla  data  di stipulazione, salvo diversa prescrizione e
decorrenza espressamente prescritta dal contratto stesso.
    4.   Gli  istituti  a  contenuto  economico  e  normativo  aventi
carattere   vincolato   ed   automatico  sono  applicati  dagli  enti
destinatari  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  stipulazione del
contratto di cui al comma 3.
    5.  Per  quanto  non  previsto dal presente contratto collettivo,
restano  in  vigore  le disposizioni dei precedenti C.C.N.L. relativi
all'area dirigenziale 2ª, di cui al comma 1.
                               Capo II
                      Il trattamento economico
                               Art. 2.
                         Stipendio tabellare
    1. Lo stipendio tabellare della qualifica unica dirigenziale come
stabilito  dall'art.  21, comma 3, del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006,
e'  incrementato  dei  seguenti  importi  mensili  lordi, per tredici
mensilita', con decorrenza dalle date sottoindicate:
      a) dal 1° gennaio 2004: Euro 60,00;
      b) dal 1° gennaio 2005: Euro 81,00.
    2.  A seguito della applicazione della disciplina del comma 1, il
nuovo  stipendio  tabellare  annuo  a  regime  della  qualifica unica
dirigenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, e' rideterminato in
Euro 40.129,98 comprensivo del rateo della tredicesima mensilita'.
    3.  E' confermato il maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma 1,  lettera b),  del  C.C.N.L.  del  10  aprile 1996 nonche' la
retribuzione individuale di anzianita', ove acquisita.
                               Art. 3.
                     Effetti dei nuovi stipendi
    1.  Nei  confronti  del  personale  cessato  o  che  cessera' dal
servizio  con  diritto a pensione nel periodo di vigenza del presente
contratto  di  parte  economica  relativa  al  biennio 2004-2005, gli
incrementi di cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto integralmente,
alle   scadenze   e   negli  importi  ivi  previsti,  ai  fini  della
determinazione  del trattamento di quiescenza normale e privilegiato.
Agli    effetti   della   indennita'   premio   di   fine   servizio,
dell'indennita'  sostitutiva del preavviso nonche' di quella prevista
dall'art.  2122 del codice civile (indennita' in caso di decesso), si
considerano  solo gli incrementi maturati alla data di cessazione del
rapporto.
    2.  Gli  incrementi  di  cui al comma 1 dell'art. 2 hanno effetto
integralmente,  alle  scadenze e negli importi ivi previsti, su tutti
gli istituti i cui valori economici, secondo le vigenti disposizioni,
sono quantificati facendo espresso rinvio, come base di calcolo, allo
stipendio tabellare.
                               Art. 4.
Incrementi  delle  risorse  per  la  retribuzione  di  posizione e di
                              risultato
    1.  Il  valore economico della retribuzione di tutte le posizioni
dirigenziali ricoperte alle date del 1° gennaio 2004 e del 1° gennaio
2005,  nell'importo annuo per tredici mensilita', determinato secondo
la  disciplina  dell'art.  27  del  C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, e'
incrementato  dei seguenti importi annui lordi, comprensivi del rateo
di tredicesima mensilita':
      a) Euro 572,00 al 1° gennaio 2004;
      b) Euro 1.144,00   al  1°  gennaio  2005,  che  comprendono  ed
assorbono il precedente incremento.
    Conseguentemente,  le  risorse  destinate  al finanziamento della
retribuzione  di  posizione  e  di  risultato, di cui all'art. 26 del
C.C.N.L.  del  23 dicembre 1999, sono incrementate, per l'anno 2004 e
per   l'anno  2005,  in  misura  corrispondente  agli  incrementi  di
retribuzione riconosciuti a ciascuna funzione dirigenziale.
    2. Gli enti, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate
al  finanziamento  della  retribuzione di posizione e di risultato, a
decorrere  dal  31  dicembre  2005,  possono adeguare il valore della
retribuzione delle posizioni dirigenziali non ricoperte alla medesima
data, tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del
comma 1.
    3.  A  decorrere  dal 31 dicembre 2005, i valori minimi e massimi
della  retribuzione  di  posizione  di  cui all'art. 27, comma 2, del
C.C.N.L.  del  23.  dicembre  1999,  come  modificati  dall'art.  23,
comma 2,  del  C.C.N.L.  del  22 febbraio 2006, sono conseguentemente
rideterminati  nel  valore  minimo  di  Euro 10.443,77  e  nel valore
massimo  di  Euro 44.013,47;  resta  in ogni caso ferma la disciplina
prevista  dall'art.  27, comma 5, del citato C.C.N.L. del 23 dicembre
1999, come modificato dall'art. 24 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006.
    4.  A decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006,
le  risorse  per  la  retribuzione  di  posizione e di risultato sono
ulteriormente  incrementate  di  un importo pari allo 0,89% del monte
salari dell'anno 2003, per la quota relativa ai dirigenti.
    5. Le risorse di cui al comma 4, decorrenti dal 31 dicembre 2005,
sono  utilizzate  per  incrementare,  a  valere  dal  2006,  le somme
destinate  alla  retribuzione  di  posizione  ed alla retribuzione di
risultato;  la contrattazione decentrata integrativa, di cui all'art.
4,  comma 1, lettera g), del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, definisce
i  criteri  per  la ripartizione delle risorse del comma 4 tra le due
voci   retributive,  nel  rispetto  delle  previsioni  dell'art.  28,
comma 1, del C.C.N.L. del 23 dicembre 1999.
    6.  Negli  enti  per  i  quali  non e' prevista la contrattazione
decentrata  integrativa, le risorse di cui al comma 4 sono utilizzate
per  incrementare,  con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2006, le somme
destinate sia alla retribuzione di posizione sia alla retribuzione di
risultato,  nel  rispetto  dei  criteri per il finanziamento e per la
distribuzione  dei  due  predetti  compensi che gli enti definiscono,
previa concertazione, nel rispetto dell'art. 4, comma 4, del C.C.N.L.
del 23 dicembre 1999.
                               Art. 5.
                       Tredicesima mensilita'
    1.  Gli  enti corrispondono ai dirigenti con rapporto di lavoro a
tempo  indeterminato  una tredicesima mensilita' nel periodo compreso
tra il 10 ed il 18 dicembre di ogni anno.
    2.  L'importo  della  tredicesima  mensilita', fatto salvo quanto
previsto nei commi successivi, e' pari:
      a) ad  un tredicesimo dello stipendio tabellare di cui all'art.
2,  comma 2 e della retribuzione di posizione in godimento, spettanti
al dirigente nel mese di dicembre;
      b) al  rateo  del  maturato economico annuo di cui all'art. 35,
comma 1, lettera b), del C.C.N.L. del 10 aprile 1996, ove acquisito;
      c) al  rateo  della retribuzione individuale di anzianita', ove
acquisita.
    3.  Il diritto alla tredicesima mensilita' matura per 365esimi in
proporzione  ai  giorni  di effettiva prestazione lavorativa; essa e'
corrisposta  per  intero  ai  dirigenti  in servizio continuativo dal
1° gennaio dello stesso anno.
    4.   Ai   fini   del  computo  dell'ammontare  della  tredicesima
mensilita',  sono  equiparate  ai  periodi  di  effettiva prestazione
lavorativa tutte le ipotesi, legali e/o contrattuali, di giustificata
assenza   dal   lavoro   per   le   quali  e'  prevista  comunque  la
corresponsione della retribuzione in misura intera o ridotta.
    5.  Nel  caso  di  servizio  prestato  per  un  periodo inferiore
all'anno  o  in  caso di cessazione del rapporto nel corso dell'anno,
prima  del  mese  di dicembre, la tredicesima e' dovuta in ragione di
tanti  365esimi  quanti  sono  i  giorni  di  servizio prestato ed e'
calcolata  con  riferimento  alla  retribuzione  di  cui  al  comma 2
spettante al dirigente nell'ultimo mese di servizio.
    6.  Nel  caso di assegnazione del dirigente, nel corso d'anno, ad
altro  incarico  comportante una retribuzione di posizione di importo
diverso  da  quella  connessa  al  precedente incarico, ai fini della
determinazione  dell'ammontare  della tredicesima mensilita', i ratei
giornalieri  sono computati, in relazione alla effettiva durata degli
incarichi,  con riferimento alla retribuzione di posizione per questi
stabilita.
    7. I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi
in  aspettativa  per  motivi  personali  o  di  famiglia  o  in altra
condizione   che   comporti   la  sospensione  o  la  privazione  del
trattamento  economico  e  non  e'  dovuta  al  dirigente cessato dal
servizio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, ultimo periodo, del decreto
legislativo  n. 165/2001 e dell'art. 23-bis, comma 1, lettera d), del
C.C.N.L.  del 10 aprile 1996, oppure a seguito dell'adozione nei suoi
confronti  degli  atti  previsti  dall'art.  27,  commi 1,  2 e 3 del
C.C.N.L.  del 10 aprile 1996; nel caso di sospensione dagli incarichi
dirigenziali,  ai  sensi dell'art. 23-ter, del C.C.N.L. del 10 aprile
1996,  in  relazione  alla  durata  della stessa, i ratei giornalieri
della tredicesima mensilita' sono computati sulle voci retributive di
cui al comma 2, con esclusione della retribuzione di posizione.
    8.  Per  i giorni di assenza previsti dai diversi istituti per la
tutela della maternita', trovano applicazione le regole stabilite nel
decreto   legislativo   n.   151/2001;   i  ratei  giornalieri  della
tredicesima  mensilita'  spettano, comunque, per i periodi di congedo
parentale  e  di  congedo  per  malattia  del  figlio  per i quali e'
prevista  la corresponsione della retribuzione per intero, secondo la
disciplina dell'art. 5 del C.C.N.L. 12 febbraio 2002.
    9.  Per  i  periodi  temporali  di  assenza  che  comportino  una
riduzione  del  trattamento  economico,  il  rateo  della tredicesima
mensilita',  relativo  ai  medesimi  periodi, e' ridotto nella stessa
proporzione della riduzione del trattamento economico.
    10.  La  domenica,  i  giorni  festivi  ed  i  giorni feriali non
lavorativi,  a  seguito di articolazione della prestazione lavorativa
su   cinque  giorni,  non  sono  riconosciuti  utili  ai  fini  della
maturazione  della  tredicesima  mensilita'  nei casi in cui ricadano
all'interno  dei  periodi  di  assenza  per  i quali viene esclusa la
computabilita', ai sensi del comma 7.
    11. E' disapplicata la disciplina dell'art. 3 del C.C.N.L. del 12
febbraio 2002.
                               Art. 6.
    Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
    1.  In  occasione  del  prossimo rinnovo del C.C.N.L. relativo al
quadriennio    normativo   2006-2009,   le   attuali   modalita'   di
finanziamento   della   retribuzione  di  posizione  e  di  risultato
contenute  nell'art.  26  del  C.C.N.L. del 23 dicembre 1999, saranno
oggetto  di  una  complessiva  ed  approfondita  riconsiderazione  in
relazione  all'obiettivo  di  pervenire  a meccanismi piu' semplici e
certi  di  determinazione delle risorse finanziarie da destinare agli
istituti del trattamento economico accessorio dei dirigenti.
                               Art. 7.
         Disposizioni specifiche per le camere di commercio
    1.  Allo  scopo  di assicurare la miglior diffusione di logiche e
sistemi  di  gestione  coerenti con il sistema a rete delle camere di
commercio  e  favorire  il  confronto  gestionale  tra  le stesse, la
definizione  dei  criteri  generali  relativi  all'individuazione dei
parametri  per  la  graduazione  delle  funzioni dirigenziali e delle
connesse  responsabilita',  rilevanti  ai  fini della retribuzione di
posizione,  avverra'  tenendo  anche  conto  del posizionamento degli
indicatori  di  efficienza  e  qualita'  dei  servizi  in  base  alle
metodologie  di  cui al regolamento di amministrazione e contabilita'
vigente.
    Conseguentemente, la definizione dei criteri generali relativi ai
sistemi  di  valutazione dei risultati di gestione, rilevanti ai fini
della  retribuzione  di  risultato,  avverra',  anche  tenendo  conto
dell'andamento   dinamico   dei   suddetti  indicatori.  Le  aree  di
valutazione,  oltre  alle  scelte  specifiche  di  ciascuna camera di
commercio, si articoleranno con riferimento:
      1) al livello di conseguimento degli obiettivi, considerando in
via prioritaria gli obiettivi connessi al programma annuale, comuni a
tutte le posizioni dirigenziali;
      2) ad obiettivi specifici per ciascuna di tali posizioni;
      3) ai  comportamenti organizzativi, considerando in particolare
quelli  legati  allo  sviluppo  professionale  delle risorse umane ed
all'attuazione dei sistemi di valutazione delle stesse.
    L'applicazione  del  presente  articolo avviene  nel rispetto del
sistema di relazioni sindacali vigente.
Dichiarazione congiunta n. 1.
    Le  parti  congiuntamente  dichiarano  che  gli  incrementi della
retribuzione  di posizione e di risultato derivanti dall'applicazione
dell'art.  4, commi 1, 5 e 6, essendo finanziati con risorse previste
ed utilizzate direttamente dal C.C.N.L., non incidono sugli eventuali
aumenti  delle  medesime  voci retributive disposti dagli enti, sulla
base  di  risorse  decentrate  legittimamente  rese  disponibili, nel
rispetto  delle  regole  stabilite  nell'art.  26  del  C.C.N.L.  del
23 dicembre 1999 e dell'art. 23 del C.C.N.L. del 22 febbraio 2006.
Dichiarazione congiunta n. 2.
    Le parti congiuntamente dichiarano che, in occasione del prossimo
rinnovo  del  C.C.N.L.  dell'area  della  dirigenza  II,  relativo al
quadriennio  normativo  2006-2009,  si  procedera'  ad  uno specifico
approfondimento  delle  problematiche  attinenti  alla disciplina del
trattamento  economico  del  dirigente  cui  sia  stato  conferito un
incarico  ad interim. Le parti, inoltre, concordano che si procedera'
ad    una    revisione    della    attuale   disciplina   concernente
l'onnicomprensivita'  del  trattamento  economico  del dirigente, con
riferimento  alla  correlazione  tra  retribuzione  di  risultato e i
compensi  aggiuntivi previsti dalla vigente disciplina contrattuale e
normativa.
Dichiarazione a verbale n. 1.
    La  DIRER/DIREL  ritiene  che la disciplina prevista dall'art. 8,
comma 1  del  C.C.N.L.  19 dicembre  1996  sia  applicabile  anche al
presente contratto.
Dichiarazione a verbale n. 2.
    L'organizzazione  sindacale  CSA ritiene che nel prossimo rinnovo
contrattuale  della dirigenza del comparto regioni - autonomie locali
per  il  quadriennio  2006/2009,  debba  essere  affrontato  anche il
problema  gia' evidenziato nel corso della presente trattativa, della
estensione  della  disciplina  della  "risoluzione consensuale" anche
alle  ipotesi  di  mobilita'  per  il  quale  sottopone  la  seguente
proposta:
      proposta   di   integrazione   dell'art.   17   "Indennita'  di
risoluzione consensuale" del C.C.N.L. del 1° aprile 1999.
    La   risoluzione   consensuale   puo'  essere  proposta  altresi'
dall'amministrazione  o  dal  dirigente  anche  in  caso di mobilita'
volontaria  di  quest'ultimo,  purche' con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato,  riconoscendogli con cio' il diritto ad una indennita'
concordata volta a compensare gli svantaggi derivanti dal cambiamento
affrontato   e  consentendo  all'amministrazione  di  poter  disporre
autonomamente  di  tale  vacazione  nella  dotazione  organica  o  di
perseguire  il contenimento dei costi per le spese di personale. Tale
indennita'  deve  rimanere  nell'ambito  della effettiva capacita' di
spesa  dei  bilanci dell'ente. La misura dell'indennita' puo' variare
fino ad un massimo di ventiquattro mensilita'.



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